Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7721/2026 della Sezione Settima pubblicata il 23 ottobre 2026, ha confermato l'ammissione di una docente alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici. La decisione giurisdizionale ribalta l'orientamento del Ministero dell'Istruzione che aveva inizialmente disposto l'esclusione della candidata, rappresentando un punto di svolta fondamentale per la tutela dei diritti dei docenti che hanno intrapreso percorsi di contenzioso per il superamento delle prove del concorso indetto con il D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259.
La vicenda legale ha visto la prof.ssa Cristina Comirato impugnare il Decreto Dipartimentale prot. n. 1199 del 24 maggio 2024, atto con cui l'Amministrazione scolastica aveva deliberato la sua esclusione dalla procedura straordinaria di reclutamento di cui al D.M. n. 107/2023. Il Ministero sosteneva, in sintesi, che la docente non possedesse i requisiti di legge necessari, in particolare per quanto riguarda la pendenza del giudizio relativo all'attribuzione del punteggio ottenuto alla prova scritta, requisito considerato indispensabile per accedere al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale.
La giurisprudenza ha invece riconosciuto che l'interpretazione restrittiva adottata dall'Amministrazione — che limitava il concetto di "pendenza" esclusivamente ai procedimenti non ancora definiti con una statuizione giurisdizionale — risultava non coerente con il quadro normativo e con le finalità del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Secondo il Collegio, la pendenza deve essere intesa in senso lato, includendo anche i casi in cui, pur emessa una sentenza, non siano ancora decorsi i termini per la proposizione dei gravami, garantendo così la deflazione del contenzioso e la tutela dei diritti dei candidati.
L'interpretazione della "pendenza" e il superamento dei limiti amministrativi
Il cuore del contenzioso risiede nell'interpretazione dell'art. 2 del D.M. n. 107/2023, che disciplina i soggetti destinatari della procedura di reclutamento straordinario. La normativa prevede che possano partecipare coloro che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero proposto ricorso entro i termini di legge e avessero pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o orale del concorso del 2017. L'Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che la posizione della ricorrente non rientrasse in queste categorie, ignorando che la docente aveva proposto ricorso nei termini previsti e che il contenzioso era effettivamente attivo alla data di riferimento.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza in senso stretto. Facendo riferimento al codice del processo civile e, nello specifico, all'art. 324 c.p.c. in materia di cosa giudicata formale, il Collegio ha sottolineato che la stabilizzazione degli effetti di una pronuncia non avviene finché non sono esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento. Pertanto, se la parte non ha ancora prestato acquiescenza o non ha espressamente rinunciato al gravame, il giudizio è da considerarsi ancora pendente ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria.
Questa visione è stata considerata essenziale per rispettare gli scopi del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, volto a risolvere le numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento del 2017. L'interpretazione restrittiva del Ministero avrebbe, infatti, determinato l'insorgere di ulteriore contenzioso, andando deliberatamente contro le finalità di semplificazione e risoluzione delle liti scolastiche previste dal legislatore. La sentenza sottolinea come l'azione amministrativa di esclusione fosse dunque irragionevole e manifestamente arbitraria, poiché non trova alcun sicuro ancoraggio nella giurisprudenza amministrativa e civile consolidata.
Il percorso giudiziario e i precedenti citati nel ricorso
La storia legale della docente è complessa e documenta una lunga battaglia per il riconoscimento dei propri diritti. La ricorrente aveva inizialmente partecipato alla procedura concorsuale del 2017, venendo esclusa all'esito della prova scritta. Avverso tale decisione era stato promosso il giudizio n. 6198/2019 davanti al Tar del Lazio, che aveva inizialmente respinto il ricorso con sentenza n. 8949 del 5 luglio 2019, decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza d'appello 1020/2021. Successivamente, la docente aveva impugnato le graduatorie di un altro concorso con il ricorso n. 13461/2019, conclusosi con sentenza di rigetto n. 1315/2022.
Un ulteriore atto di intervento aveva portato la ricorrente a partecipare al giudizio di cui al R.G. n. 5742/2019, il quale, previa riunione con altri giudizi, aveva rigettato l'appello con sentenza n. 395/2021. Tale sentenza era stata poi impugnata con ricorso per revocazione, definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5160 del 25 maggio 2023. È proprio in questo contesto che la docente ha trovato il presupposto per la partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento, dimostrando di aver conseguito il diritto alla partecipazione al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale.
Il Collegio ha evidenziato come la sentenza n. 5160/2023 abbia esplicitamente riconosciuto il diritto dei candidati a partecipare al corso intensivo, affermando che i ricorrenti versavano proprio nelle condizioni descritte dalla previsione normativa. Tale decisione ha costituito un accertamento del diritto che fa stato tra le parti del giudizio. Di conseguenza, la prof.ssa Comirato ha dimostrato di possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. n. 107/2023, in quanto alla data del 28 febbraio 2023 il suo contenzioso era considerato pendente e riconducibile alle fattispecie previste dalle norme speciali di riferimento.
Impatto operativo e conseguenze per le procedure di reclutamento
La sentenza del Consiglio di Stato ha diverse implicazioni pratiche per le future procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici e per la gestione dei contenziosi da parte degli uffici scolastici e del Ministero. In primo luogo, la decisione chiarisce che l'esclusione di un candidato non può basarsi su una lettura troppo rigida dei termini di pendenza, specialmente quando il candidato ha agito tempestivamente per difendere i propri diritti.
Per i dirigenti scolastici e gli uffici amministrativi, ciò significa che:
- Le procedure di reclutamento straordinario dovranno tenere conto della pendenza in senso lato, verificando se sono ancora aperti i termini per i gravami ordinari.
- Non è più possibile escludere automaticamente i candidati solo perché sia stata emessa una sentenza, qualora non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
- Il diritto alla partecipazione al corso intensivo di formazione è consolidato per chi ha ottenuto un accertamento del diritto favorevole nel proprio percorso giudiziario.
- Le autorità amministrative devono assicurarsi che le decisioni di esclusione siano coerenti con le finalità deflattive del D.L. n. 198/2022.
In termini pratici, la sentenza garantisce che i docenti che hanno affrontato lunghi percorsi di contenzioso per il superamento delle prove del 2017 non vengano penalizzati da interpretazioni burocratiche che ne limiterebbero l'accesso alle opportunità di carriera previste dalla legge. La decisione conferma che la tutela del diritto di accesso deve prevalere su interpretazioni restrittive della lex specialis che non trovano riscontro nel sistema giuridico complessivo.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Sentenza di riferimento | Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7721/2026 (23/10/2026) |
| Oggetto del contenzioso | Annullamento esclusione dalla procedura di reclutamento dirigenti scolastici (D.M. 107/2023) |
| Punto chiave della decisione | Riconoscimento della "pendenza in senso lato" del giudizio ai fini del reclutamento straordinario |
| Normativa di riferimento | D.M. n. 107/2023; D.L. n. 198/2022; Legge n. 14/2023 |
| Esito finale | Rigetto dell'appello del Ministero e conferma integrale della sentenza di primo grado |
Analisi dei requisiti e delle clausole ostative
Sebbene la sentenza sia chiara sulla necessità di una visione estensiva della pendenza, è importante notare che il dossier non specifica i requisiti di legge esatti che avevano causato l'esclusione iniziale della docente, né dettaglia le singole clausole del Decreto Dipartimentale prot. n. 1199 del 24 maggio 2024 che il Ministero considerava ostative. Tuttavia, è evidente che il Ministero aveva interpretato le norme in modo da escludere chiunque non avesse un contenzioso "non ancora definito" alla data del 28 febbraio 2023. La sentenza chiarisce che tale approccio è illegittimo poiché non tiene conto della possibilità di proporre gravami entro i termini di legge.
Il Collegio ha inoltre ribadito che la lex specialis della procedura concorsuale non può essere utilizzata per creare ostacoli insormontabili che contrastino con la volontà del legislatore di risolvere le liti. La partecipazione alla procedura straordinaria è un diritto che deve essere garantito a chi ha dimostrato di aver agito correttamente nel proprio percorso di tutela, assicurando che la pendenza del giudizio sia valutata in modo sistematico e teleologico.
Riferimenti normativi e procedimenti correlati
Per approfondire i dettagli normativi citati, i docenti e gli interessati possono fare riferimento ai provvedimenti pubblicati sul sito del portale del Consiglio di Stato, dove è possibile consultare l'intera documentazione della sentenza n. 7721/2026. La decisione conferma il diritto della ricorrente al consolidamento della posizione all'interno della graduatoria definitiva, con le dovute riserve sull'assegnazione della sede da parte dell'autorità amministrativa.
FAQs
Consiglio di Stato conferma l'ammissione docente al concorso
Il contenzioso nasce dalla verifica del requisito del "contenzioso pendente" alla data del 28 febbraio 2023, necessario per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento di dirigenti scolastici. La docente contestava l'esclusione poiché il proprio procedimento giurisdizionale relativo all'attribuzione del punteggio della prova scritta era stato proposto nei termini di legge.
La sentenza stabilisce che il concetto di "pendenza" deve includere anche i termini per la proposizione di gravami, non limitandosi esclusivamente ai giudizi non ancora definiti con statuizione giurisdizionale. Tale interpretazione mira a garantire la coerenza con le finalità deflattive del D.L. n. 198/2022 e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso.
Il percorso giudiziario della docente include il ricorso n. 6198/2019 (respinto dal TAR Lazio e confermato dal Consiglio di Stato), il ricorso n. 13461/2019 (rigettato in primo grado), il ricorso n. 5742/2019 (rigettato in appello) e il ricorso per revocazione n. 5160 del 25 maggio 2023.