Il Decreto-Legge n. 190/2026, entrato in vigore il 23 ottobre 2026, segna un punto di svolta radicale nel sistema di giustizia minorile italiano. Il provvedimento, nato come risposta d'urgenza agli scontri e ai saccheggi verificatisi a Milano il 17 ottobre, introduce una riforma strutturale che ribalta il criterio di valutazione della capacità di intendere e di volere per i soggetti tra i 14 e i 18 anni.
Con la nuova normativa, la maturità del minore non è più un elemento da accertare positivamente dal magistrato caso per caso, ma diventa una presunzione relativa (iuris tantum). Ciò significa che, di fronte a un atto illecito, il minore è considerato legalmente capace di discernimento fino a prova contraria: spetta ora alla difesa dell'adolescente l'onere di dimostrare, attraverso prove specifiche, l'eventuale mancanza di maturità o di consapevolezza al momento del fatto.
Questa scelta normativa mira a contrastare l'uso dei giovani come "manovalanza" della criminalità organizzata, ma introduce una complessità giuridica non trascurabile. Mentre il sistema penale accelera verso una maggiore responsabilità individuale, il sistema educativo e civile mantiene, per la stessa soglia d'età di 14 anni, vincoli di autonomia molto più stringenti, creando uno scarto normativo tra la capacità di rispondere delle proprie azioni davanti a un giudice e il diritto di decidere autonomamente sulla propria formazione scolastica.
Il ribaltamento dell'onere della prova e le nuove pene per la violenza di gruppo
L'intervento sull'Art. 98 del codice penale è il cuore pulsante del decreto. Fino a ieri, il processo minorile si basava su approfondite analisi della personalità del ragazzo per determinare se fosse imputabile; oggi, la presunzione di capacità sposta il focus sulla dimostrazione del difetto di discernimento. Questa modifica è accompagnata da una serie di nuovi strumenti procedurali volti a velocizzare i tempi della giustizia, tra cui l'applicazione dell'arresto in flagranza differita entro 48 ore basato su prove video o fotografiche.
Parallelamente, il provvedimento introduce il reato di "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche" (Art. 420-bis c.p.). Questa fattispecie punisce i gruppi di almeno 5 persone che utilizzano oggetti atti ad offendere, come bastoni, petardi o spray, prevedendo pene che vanno da 2 a 5 anni di reclusione e multe comprese tra 10.000 e 20.000 euro. La norma mira a colpire non solo l'azione violenta, ma la sua natura coordinata e organizzata, spesso utilizzata per intimidire le forze dell'ordine o danneggiare il patrimonio pubblico.
Un altro punto critico riguarda la gestione delle misure cautelari. Per i minori che hanno compiuto 16 anni, il giudice non sarà più obbligato a tenere conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in corso quando deve decidere sull'applicazione di misure restrittive. Questa scelta, sostenuta dal Governo per garantire l'efficacia della risposta penale, è stata oggetto di forti critiche da parte di magistrati minorili e associazioni, che temono una riduzione dello spazio dedicato alla riabilitazione e alla pedagogia a favore di una risposta puramente repressiva.
Responsabilità economica dei genitori e misure di prevenzione
Il decreto non si limita alla sfera penale del minore, ma estende la responsabilità direttamente ai nuclei familiari. I genitori di minori coinvolti in atti violenti o danneggiamenti possono essere colpiti da sanzioni amministrative da 500 a 1.000 euro, che salgono fino a 2.000 euro in caso di reiterazione. Inoltre, il Prefetto ha ora il potere di ordinare il risarcimento economico dei danni causati ai beni pubblici, trasformando la responsabilità genitoriale in un obbligo di risarcimento diretto e immediato.
Sul fronte della prevenzione, il provvedimento conferisce al Questore poteri più incisivi: è possibile applicare avvisi di divieto di raduno per un periodo fino a un anno ai soggetti dai 14 anni che presentano precedenti o condanne per condotte intimidatorie. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, il decreto ha stanziato 4,93 milioni di euro per il potenziamento dell'operazione "Strade Sicure" a Milano, prevedendo l'invio di 500 militari aggiuntivi fino al 31 dicembre 2026.
| Ambito di Intervento | Dettaglio Normativo |
|---|---|
| Imputabilità (14-18 anni) | Presunzione relativa (iuris tantum) della capacità di intendere e volere. |
| Nuovo Reato (Art. 420-bis) | Violenza organizzata nelle manifestazioni: 2-5 anni di reclusione. |
| Sanzioni per Genitori | Multe da 500 a 2.000 euro e obbligo di risarcimento danni pubblici. |
| Poteri di Polizia | Divieto di raduno fino a 1 anno per soggetti dai 14 anni con precedenti. |
Impatto sulla scuola e sui docenti: la contraddizione giuridica
Per il personale scolastico, il decreto introduce una situazione di incertezza operativa significativa. Da un lato, la legge presume che un ragazzo di 14 anni sia pienamente capace di intendere e di volere per fini penali; dall'altro, la normativa scolastica e i precedenti giurisprudenziali continuano a richiedere l'autorizzazione genitoriale per la partecipazione a determinate attività educative, come le lezioni di educazione sessuale.
Questa dicotomia potrebbe generare contenziosi tra famiglie e istituzioni scolastiche. Se un minore di 14 anni viene considerato "capace" per la responsabilità di un atto violento, la scuola potrebbe trovarsi in difficoltà nel giustificare il limite di autonomia che gli viene negato in ambito formativo. La giurisprudenza dovrà quindi chiarire se la presunzione di imputabilità possa essere utilizzata come leva per richiedere una maggiore autonomia decisionale degli studenti anche nei percorsi educativi non obbligatori.
Cosa cambia concretamente per le famiglie e le scuole
In sintesi, il nuovo quadro normativo impone responsabilità dirette e nuove dinamiche di gestione della sicurezza:
- Per le famiglie: I genitori devono essere consapevoli che ogni atto di vandalismo o violenza commesso dai figli può portare a multe pecuniarie immediate e all'obbligo di risarcire i danni ai beni pubblici, senza che la minore età del figlio funga da scudo contro la responsabilità economica.
- Per i docenti e i dirigenti: È necessario monitorare con attenzione le attività extra-curriculari. La scuola deve gestire la comunicazione con le famiglie in un contesto dove il minore è "legalmente adulto" per la legge penale, ma "minore protetto" per la normativa scolastica.
- Per la giustizia: Si prevede una maggiore velocità nelle convalide degli arresti (entro 24 ore) e una maggiore efficacia nelle misure cautelari per i reati di gruppo, riducendo i tempi di latenza tra il fatto e la risposta dello Stato.
Il Parlamento ha 60 giorni dalla pubblicazione per convertire il decreto in legge ordinaria. Fino ad allora, le norme restano pienamente efficaci, richiedendo una vigilanza costante da parte delle autorità locali e delle segreterie scolastiche per l'applicazione corretta delle nuove sanzioni e dei divieti di raduno.
Per approfondimenti sui testi normativi, è possibile consultare il dossier della Camera dei Deputati relativo alle disposizioni di sicurezza pubblica.
FAQs
Decreto sicurezza e criminalità minorile: il nuovo regime di imputabilità e le sanzioni per i genitori
Con il Decreto-Legge n. 190/2026, la capacità di intendere e di volere per questa fascia d'età diventa una presunzione relativa (iuris tantum). Ciò significa che l'onere della prova si inverte: non è più il giudice a dover accertare la maturità del minore, ma la difesa deve dimostrare positivamente l'incapacità di discernimento.
I genitori possono essere colpiti da sanzioni amministrative che variano da 500 a 1.000 euro, salendo fino a 2.000 euro in caso di reiterazione. Inoltre, il Prefetto ha il potere di ordinare il risarcimento economico dei danni causati ai beni pubblici dai figli minori.
È stato istituito il reato di "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche" per gruppi di almeno 5 persone che utilizzano oggetti atti ad offendere. Le pene previste sono la reclusione da 2 a 5 anni e una multa che può variare da 10.000 a 20.000 euro.
Sì, il decreto crea un paradosso giuridico: mentre la legge presume la piena capacità di intendere e volere dei minori dai 14 anni per fini penali, la normativa scolastica richiede ancora l'autorizzazione genitoriale per partecipare a lezioni di educazione sessuale alla stessa età. Questa discrepanza potrebbe generare numerosi contenziosi giurisdizionali.