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Diritto alle cure e tutela della pensione: l’INPS apre al riscatto dei 24 mesi di congedo per malattie gravi

Riscatto 24 mesi congedo malattie gravi: tutela pensione e cure con circolare INPS

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha ufficializzato le modalità operative per il riscatto del congedo destinato ai lavoratori affetti da patologie critiche, fornendo una risposta concreta alle necessità di chi deve conciliare la cura della salute con la tutela della propria posizione previdenziale. Grazie alla nuova disciplina introdotta dalla Legge 106/2025, i dipendenti pubblici e privati che affrontano malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare possono ora coprire contributivamente i periodi di assenza, evitando che tali interruzioni pesino negativamente sulla futura pensione.

La misura, che permette di coprire fino a 24 mesi totali di congedo nell'arco della vita lavorativa, rappresenta un passo fondamentale per la conservazione del posto di lavoro e la continuità contributiva. La recente pubblicazione della Circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026 chiarisce i criteri tecnici, la documentazione necessaria e il calcolo dell'onere economico, definendo un quadro normativo chiaro per i lavoratori con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il quadro normativo: dalla Legge 106 alla Circolare INPS

Il percorso legislativo che ha portato a questo riconoscimento è iniziato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 della Legge 18 luglio 2025, n. 106. Tale norma ha istituito il diritto al congedo per i lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi, garantendo la conservazione del posto di lavoro pur senza diritto alla retribuzione e senza possibilità di svolgere attività lavorative durante il periodo di assenza.

Sebbene il congedo non sia computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali ordinari, la legge ha previsto la facoltà di procedere al riscatto mediante versamento dei contributi. L'INPS, nel documento tecnico del 22 ottobre 2026, ha adottato un'interpretazione estensiva del termine "riscatto" per massimizzare la tutela del lavoratore. Questo significa che l'assicurato non è vincolato a una modalità rigida, ma può scegliere liberamente tra l'istituto del riscatto (copertura a posteriori dei periodi già trascorsi) e la prosecuzione volontaria, secondo le regole ordinarie.

Tale flessibilità è stata confermata su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assicurando che la misura non sia limitata da vincoli burocratici eccessivi. È importante sottolineare che il congedo gode di un regime di autonomia, non rientrando nei limiti di riscatto già previsti per gravi motivi familiari (Legge 53/2000 - limite 2 anni) o per interruzioni del rapporto di lavoro (DL 564/1996 - limite 3 anni).

Requisiti e modalità di calcolo dell'onere di riscatto

Per accedere alla facoltà di riscatto, è necessario che il lavoratore possieda un riconoscimento di invalidità pari o superiore al 74%. Il periodo di congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, ma non può superare la soglia complessiva dei 24 mesi. Il congedo decorre solo dopo l'esaurimento di ogni altro periodo di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante al dipendente a qualsiasi titolo.

Il calcolo dell'importo da versare segue criteri precisi basati sulla normativa vigente (D.Lgs. 184/1997):

  • L'onere si basa sull'aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto.
  • La base di calcolo è la retribuzione dei 12 mesi precedenti la richiesta, rapportata alla durata effettiva del congedo.
  • I periodi riscattati sono validi sia per il raggiungimento del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell'importo dell'assegno finale.

Un vantaggio significativo per il lavoratore è la natura fiscale del versamento: l'onere versato per il riscatto è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF. Questa misura garantisce che i periodi di assenza per motivi di salute non compromettano la stabilità economica futura del dipendente.

AspettoDettaglio Normativo
Legge di riferimentoLegge 18 luglio 2025, n. 106 (Art. 1, comma 1)
Circolare operativaCircolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026
Soglia InvaliditàPari o superiore al 74%
Limite massimo congedo24 mesi totali nella vita lavorativa
Vantaggio FiscaleInteramente deducibile dal reddito IRPEF

Procedura di richiesta e documentazione necessaria

La domanda di riscatto deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso i Servizi Web online dell'INPS, il Contact Center Multicanale o tramite Patronati e Intermediari. Un aspetto di particolare rilievo riguarda la semplificazione documentale: in caso di mancanza del provvedimento formale da parte del datore di lavoro, è ammessa una dichiarazione "ora per allora", purché corredata da documentazione sanitaria e prove dell'effettiva assenza dal servizio.

È fondamentale che i lavoratori tengano presente che i periodi ammessi a riscatto non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della normativa sulla conservazione del posto di lavoro. La facoltà di riscatto è estesa non solo ai lavoratori dipendenti attivi, ma anche ai lavoratori cessati, ai già pensionati e ai loro superstiti, garantendo una tutela che si protende oltre il semplice rapporto di lavoro attivo.

Cosa cambia concretamente per il lavoratore e il datore di lavoro

Per il lavoratore affetto da patologia grave, il cambiamento principale risiede nella certezza del diritto: non è più necessario temere che un lungo periodo di cura si traduca in una perdita definitiva di contributi o nella perdita del posto di lavoro. Il lavoratore può pianificare la propria carriera previdenziale sapendo che l'assenza per motivi di salute può essere "riparata" economicamente. Per il datore di lavoro, la normativa chiarisce che il dipendente in congedo non può svolgere alcuna attività lavorativa, semplificando la gestione delle assenze e la conformità normativa.

In sintesi, i prossimi passi per chi intende usufruire della misura prevedono:

  1. Verifica del riconoscimento di invalidità (almeno 74%).
  2. Raccolta della documentazione sanitaria e delle prove di assenza dal servizio.
  3. Scelta tra riscatto dei periodi passati o prosecuzione volontaria.
  4. Presentazione della domanda telematica entro le scadenze previste per la propria posizione.

Sebbene la circolare definisca chiaramente le modalità di versamento e i criteri di calcolo, non sono ancora specificati i tempi massimi di risposta dell'INPS per la valutazione delle domande. Pertanto, si raccomanda ai lavoratori di iniziare la pratica con anticipo per evitare ritardi nella copertura contributiva.

Per approfondimenti sulle modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare il portale ufficiale dell'sito istituzionale INPS.

FAQs
Diritto alle cure e tutela della pensione: l’INPS apre al riscatto dei 24 mesi di congedo per malattie gravi

Chi ha diritto a riscattare i periodi di congedo per malattie gravi?+

Il diritto è riservato ai lavoratori dipendenti, inclusi coloro che hanno già cessato il rapporto di lavoro, ai già pensionati e ai loro superstiti. È necessario possedere un riconoscimento di invalidità pari o superiore al 74% per patologie oncologiche, invalidanti, croniche o rare.

Qual è il limite massimo di congedo che può essere riscattato?+

I lavoratori possono coprire contributivamente fino a un massimo totale di 24 mesi di assenza accumulati durante l'intera vita lavorativa. È importante notare che i periodi ammessi al riscatto non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025.

Come viene calcolato l'importo da versare per il riscatto?+

L'onere si basa sull'aliquota contributiva vigente alla data della domanda, rapportata alla retribuzione dei 12 mesi precedenti la richiesta e alla durata del congedo. L'importo versato è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF.

Quali documenti servono per presentare la domanda di riscatto?+

La domanda deve essere presentata telematicamente tramite i canali INPS, Patronati o Intermediari. In assenza di un provvedimento formale del datore di lavoro, è possibile presentare una dichiarazione "ora per allora" accompagnata da documentazione sanitaria e prove di assenza dal servizio.

Fonti consultate

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