Uomo con mascherina e sciarpa legge documenti, simbolo di nuove tutele INPS per cure ambulatoriali complesse e strutture sanitarie.
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Malattia, nuove tutele INPS per cure ambulatoriali complesse e strutture sanitarie: i dettagli della circolare

Redazione Orizzonte Insegnanti
3 min di lettura

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Malattia, nuove tutele INPS per cure ambulatoriali complesse e strutture sanitarie: i dettagli della circolare

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha introdotto un importante aggiornamento normativo volto a modernizzare il sistema di tutela previdenziale per i lavoratori affetti da patologie che richiedono percorsi di cura non convenzionali. Con la pubblicazione della circolare n. 65 del 16 giugno 2026, l'INPS ha ufficialmente esteso il riconoscimento delle indennità di malattia a diverse tipologie di cure ambulatoriali complesse e a specifiche strutture sanitarie che, pur non configurando il ricovero ordinario, presentano caratteristiche di intensità e assistenza equiparabili a quelle ospedaliere.

Questa mossa istituzionale risponde alla necessità di allineare la normativa vigente all'evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che negli ultimi anni ha privilegiato modelli assistenziali alternativi per garantire interventi più mirati e ridurre i ricoveri non strettamente necessari. L'obiettivo primario è assicurare uniformità di trattamento ai lavoratori, garantendo che le prestazioni che rendono il dipendente temporaneamente impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa siano correttamente tutelate, indipendentemente dalla modalità di erogazione della prestazione sanitaria.

Il provvedimento si fonda su pilastri normativi solidi, tra cui l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute, e l'articolo 2110 del Codice Civile, che tutela il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Con questo intervento, l'INPS mira a colmare le lacune derivanti dai nuovi modelli organizzativi, offrendo maggiore certezza giuridica e protezione economica a chi deve affrontare percorsi terapeutici articolati che spesso sfuggivano alle definizioni rigide della precedente normativa, come quella contenuta nella circolare n. 136 del 2003.

Le tre categorie di prestazioni e l'impatto sulle indennità

La nuova circolare non si limita a un'estensione generica, ma opera una distinzione netta tra le prestazioni sanitarie, definendo tre categorie principali che determinano il calcolo dell'indennità e, di conseguenza, l'importo effettivo che il lavoratore riceverà in busta paga. La corretta classificazione della prestazione è fondamentale, poiché la scelta del regime assistenziale influisce direttamente sulla percentuale di retribuzione erogata dall'Istituto.

In primo luogo, l'INPS ha identificato le prestazioni equiparate al ricovero ospedaliero. In questi casi, l'indennità subisce una variazione significativa: essa viene ridotta ai due quinti per i lavoratori che non hanno familiari a carico, fatta eccezione per il giorno delle dimissioni, che rimane comunque pagato in misura intera. Tra le prestazioni incluse in questa categoria figurano il Pronto Soccorso con Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve, le strutture RSA per motivi sanitari e gli Hospice. È importante sottolineare che, per chi possiede familiari a carico, la misura piena dell'indennità viene mantenuta anche in questi scenari.

In secondo luogo, la circolare introduce l'equiparazione al Day Hospital per le prestazioni ambulatoriali complesse. Questa categoria comprende modalità di presa in carico che, per la loro complessità e per la reale incapacità del lavoratore di svolgere l'attività lavorativa nelle giornate di accesso, vengono ora riconosciute con le medesime regole del ricovero. Nello specifico, l'INPS equipara al Day Hospital:

  • Il Day Service Ambulatoriale (DSA), che precedentemente veniva trattato come ciclo di cura ricorrente;
  • Il Day Surgery;
  • La Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
  • La Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • Il Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Infine, la circolare definisce le prestazioni equiparate alla malattia comune. Queste riguardano le altre prestazioni ambulatoriali che richiedono una certificazione medica e il rispetto della reperibilità, anche se svolte all'interno di una struttura. Per queste prestazioni, l'indennità segue il regime standard: il 50% della retribuzione dal quarto al ventesimo giorno e il 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno di assenza.

Salute mentale e dimissioni protette: chiarimenti e limiti

Un aspetto di particolare rilievo riguarda i percorsi di cura nell'ambito della salute mentale. La circolare fornisce indicazioni specifiche per i Centri di Salute Mentale (CSM), chiarendo che le giornate di presenza per trattamenti programmati possono essere indennizzate come malattia, analogamente ai cicli di cura ricorrenti. Tuttavia, qualora la permanenza notturna sia formalmente documentata come un ricovero breve, essa viene assimilata al regime di day hospital.

Per quanto riguarda le strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali, la tutela è garantita purché autorizzate. È tuttavia necessario fare una distinzione fondamentale: la circolare non specifica la distinzione tra RSA per motivi sanitari (tutelate) e RSA per motivi sociali, queste ultime che non sembrano rientrare nell'ambito della tutela estesa. Inoltre, per quanto concerne le cosiddette dimissioni protette, la prassi non subisce modifiche sostanziali rispetto alla circolare n. 136/2003: vengono considerate giornate assimilabili al ricovero solo quelle dedicate ad accertamenti programmati presso la struttura ospedaliera; gli altri giorni possono essere riconosciuti come malattia solo in presenza di una specifica certificazione medica che attesti l'incapacità lavorativa.

Categoria PrestazioneEsempi SpecificiRegime Indennizzativo
Equiparate a RicoveroPronto Soccorso con OBI, RSA sanitari, HospiceRidotta ai 2/5 (senza familiari a carico)
Equiparate a Day HospitalDSA, Day Surgery, MAC, BIC, PAC, PDTSeguono il regime del ricovero
Malattia ComuneAltre prestazioni ambulatoriali con certificato50% (4°-20° giorno), 66,66% (21°-180° giorno)

Cosa cambia concretamente per il lavoratore e la gestione aziendale

Per il lavoratore, il cambiamento principale risiede nella certezza del diritto: la nuova normativa protegge il reddito anche in percorsi di cura che prima potevano generare dubbi sulla corretta classificazione previdenziale. Tuttavia, per ottenere la tutela, è fondamentale che la documentazione sanitaria prodotta dalla struttura sia estremamente dettagliata. Il certificato medico deve indicare chiaramente il percorso di cura, il regime assistenziale e gli elementi necessari a qualificare correttamente l'assenza.

In termini operativi, il lavoratore deve assicurarsi che la struttura sanitaria non ometta dettagli cruciali che potrebbero portare l'INPS a riclassificare la prestazione come malattia comune, con conseguente riduzione dell'indennità. Per le aziende e i servizi di gestione paghe, la circolare richiede una maggiore attenzione nell'analisi dei certificati di malattia e degli attestati di ricovero, verificando la corrispondenza tra la tipologia di prestazione e i criteri di calcolo previsti dalla circolare n. 65/2026.

È importante ricordare che la tutela è operativa dal 16 giugno 2026. Sebbene la circolare non fornisca dettagli espliciti sulle procedure di ricorso in caso di mancato riconoscimento, la corretta compilazione della documentazione alla fonte rimane il primo e più efficace strumento di prevenzione per evitare contenziosi o errori nel calcolo della busta paga.

Sintesi dei requisiti per il riconoscimento della tutela

Per garantire il corretto riconoscimento della tutela previdenziale, è necessario che la documentazione sanitaria rispetti i seguenti criteri:

  • Presenza di una certificazione medica chiara e leggibile;
  • Descrizione esplicita del percorso di cura intrapreso;
  • Indicazione del regime assistenziale (es. Day Hospital, OBI, ecc.);
  • Specificazione degli elementi che attestano l'incapacità lavorativa;
  • Rispetto dei canali telematici previsti per la trasmissione dei dati all'INPS.

In assenza di tali dettagli, l'Istituto potrebbe non riconoscere l'equiparazione richiesta, portando a una minore indennità rispetto a quella prevista per i ricoveri ordinari o per le prestazioni ambulatoriali complesse.

FAQs
Malattia, nuove tutele INPS per cure ambulatoriali complesse e strutture sanitarie: i dettagli della circolare

Quali sono le prestazioni ambulatoriali equiparate al ricovero ospedaliero secondo la nuova circolare INPS?+

Le prestazioni equiparate al ricovero includono il Pronto Soccorso con Osservazione Breve Intensiva (OBI), la Degenza Breve, l'Hospice e la RSA per motivi sanitari. In questi casi, l'indennità è ridotta ai due quinti per i lavoratori senza familiari a carico, mentre il giorno delle dimissioni viene pagato integralmente.

Quali cure ambulatoriali complesse vengono trattate come Day Hospital?+

Vengono equiparate al regime del Day Hospital le prestazioni come Day Service Ambulatoriale (DSA), Day Surgery, Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC), Bassa Intensità Chirurgica (BIC), Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC) e i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT). Per queste categorie, l'indennità segue le regole previste per il ricovero ordinario.

In quali casi l'indennità di malattia rimane quella standard?+

L'indennità standard (50% dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° al 180° giorno) si applica alle altre prestazioni ambulatoriali che richiedono certificazione medica e il rispetto della reperibilità. È fondamentale che la documentazione sanitaria specifichi chiaramente il percorso di cura e il regime assistenziale.

Qual è l'obiettivo principale della Circolare INPS n. 65 del 2026?+

L'obiettivo è garantire uniformità di trattamento ai lavoratori, colmando le lacune normative derivanti dai nuovi modelli assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale. La circolare assicura che le prestazioni che rendono il lavoratore impossibilitato al lavoro siano correttamente tutelate, indipendentemente dalla modalità di erogazione della cura.

Redazione Orizzonte Insegnanti
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Questo articolo è stato curato dal team editoriale di Orizzonte Insegnanti. I nostri contenuti sono realizzati sfruttando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale per l'analisi normativa, e vengono sempre supervisionati e revisionati dalla nostra redazione per garantire la massima accuratezza e utilità per il personale scolastico.

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