ANAC sanziona criteri di gara favorevoli all'operatore uscente negli appalti pubblici
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha recentemente ribadito con forza il divieto di inserire nei bandi di gara requisiti che, in modo improprio, favoriscano gli operatori economici già attivi sul territorio o, in particolare, il concessionario uscente. Con la Delibera n. 244 del 24 giugno 2026, l’Autorità ha dichiarato illegittime le clausole che creano vantaggi competitivi ingiustificati, violando i principi fondamentali di concorrenza e di parità di trattamento tra i partecipanti.
L'intervento dell'Autorità nasce da un ricorso presentato da un operatore economico contro una procedura per l’affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie (come IMU, TARI e CUP) e dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada nel territorio trapanese. La stazione appaltante aveva infatti previsto punteggi premiali per la presenza di sportelli operativi e personale dipendente entro un raggio di 70 km, una scelta che avrebbe garantito un vantaggio quasi automatico a chi già gestiva il servizio, scoraggiando l'ingresso di nuovi concorrenti.
Questa decisione non è un caso isolato, ma conferma un orientamento consolidato volto a proteggere la libertà di iniziativa economica, tutelata dall'Art. 41 della Costituzione. L'ANAC chiarisce che, sebbene le esigenze organizzative delle amministrazioni siano legittime, esse non possono tradursi in barriere all'ingresso che cristallizzano il monopolio di fatto di chi è già radicato sul territorio, a meno che non vi sia una motivazione specifica e proporzionata che giustifichi tale restrizione.
Le criticità normative e il richiamo al Codice dei Contratti Pubblici
L'analisi tecnica dell'Autorità si è concentrata su due pilastri fondamentali della documentazione di gara, identificandoli come lesivi della par condicio competitorum. In primo luogo, la valutazione basata sulla presenza fisica di strutture e personale è stata giudicata incompatibile con gli Artt. 3, 100 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Secondo l'ANAC, tali elementi non devono incidere sul punteggio dell'offerta, ma possono essere eventualmente previsti come condizioni di esecuzione del contratto, ovvero obblighi che l'impresa deve rispettare solo dopo l'aggiudicazione, e non come criteri di selezione preventiva. In secondo luogo, l'Autorità ha contestato il requisito di capacità tecnico-professionale che imponeva la presenza obbligatoria di un Dirigente nell'organico dell'impresa.
Poiché i documenti di gara non spiegavano la necessità assoluta di tale figura specifica, l'ANAC ha rilevato un'ingerenza immotivata nell'organizzazione interna delle aziende. Le funzioni di coordinamento possono, infatti, essere svolte da personale con diverse qualifiche, e imporre una specifica figura professionale senza una giustificazione tecnica solida rappresenta una violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità.
Cosa cambia per le stazioni appaltanti e le istituzioni scolastiche
Le conseguenze di questa delibera sono immediate e impattano direttamente sulla gestione dei servizi e delle forniture da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche che agiscono come stazioni appaltanti. La normativa chiarisce che i bandi devono essere costruiti per garantire un mercato realmente contendibile, dove la selezione si basi sulla qualità del servizio e non sulla posizione pregressa dell'operatore.
Per le scuole e gli enti locali, ciò significa che ogni nuova procedura di gara per servizi di pulizia, manutenzione, vigilanza o forniture tecnologiche deve essere sottoposta a un rigoroso controllo di autotutela. È necessario verificare che non vi siano clausole "sorpresive" che favoriscano i fornitori locali a scapito della concorrenza nazionale o regionale, evitando così l'annullamento della gara e possibili contenziosi legali.
| Elemento Contestato | Decisione ANAC | Correzione Richiesta |
|---|---|---|
| Punteggi premiali per strutture/personale esistenti | Illegittimo (favorisce l'uscente) | Spostare nella fase di esecuzione |
| Presenza obbligatoria di "Dirigente" nell'organico | Ingerenza nell'organizzazione aziendale | Riformulare o eliminare se non giustificato |
| Criteri territoriali non motivati | Violazione della parità di trattamento | Esercitare autotutela e rimuovere clausole |
Azioni concrete per dirigenti e responsabili di gara
Per evitare l'annullamento delle procedure e garantire la conformità normativa, le stazioni appaltanti devono seguire questi passaggi operativi:
- Revisione dei bandi in corso: Le amministrazioni che hanno bandi in fase di predisposizione o pubblicazione devono procedere alla rimozione immediata delle clausole che premiano la presenza territoriale o strutture preesistenti.
- Distinzione tra requisiti e condizioni: Le esigenze logistiche devono essere formulate come condizioni di esecuzione del contratto e non come criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
- Motivazione tecnica: Qualsiasi requisito specifico sull'organico aziendale deve essere accompagnato da una giustificazione dettagliata tecnica che ne dimostri la necessità assoluta per la qualità del servizio.
- Monitoraggio della concorrenza: Verificare che la documentazione di gara non contenga "barriere invisibili" che limitano la partecipazione di nuove imprese, garantendo la massima trasparenza.
L'ANAC invita gli enti a intervenire spontaneamente attraverso l'istituto dell'autotutela, correggendo le disposizioni contestate prima che intervengano ulteriori ricorsi legali da parte degli operatori economici esclusi.
Sebbene non siano stati indicati tempi tecnici perentori per la correzione dei bandi già pubblicati, la delibera sottolinea che la mancata adeguarmentazione alle direttive dell'Autorità espone le stazioni appaltanti al rischio di annullamento della gara e possibili sanzioni amministrative.
Per approfondimenti sulla normativa vigente, è possibile consultare la Delibera ANAC n. 244 del 24 giugno 2026 pubblicata sul portale di riferimento.
Pubblicato il: 25 luglio 2026
FAQs
ANAC sanziona criteri di gara favorevoli all'operatore uscente negli appalti pubblici
L'Autorità ha rilevato che criteri come il punteggio premiale per la presenza di sportelli o personale già esistente sul territorio creano vantaggi competitivi ingiustificati. Tali clausole violano i principi di concorrenza e parità di trattamento, scoraggiando la partecipazione di nuove imprese senza una motivazione adeguata.
Le esigenze organizzative legate alla presenza sul territorio non possono essere utilizzate come criteri di valutazione dell'offerta o requisiti di partecipazione. Devono invece essere formulate esclusivamente come condizioni di esecuzione del contratto, per non limitare l'accesso al mercato.
La richiesta di un Dirigente è considerata illegittima se non accompagnata da una specifica giustificazione tecnica nei documenti di gara. Le funzioni di coordinamento possono essere svolte da personale con diverse qualifiche, e l'imposizione di una figura specifica senza motivazione limita indebitamente la concorrenza.
Le amministrazioni, incluse le istituzioni scolastiche, devono procedere all'autotutela immediata rimuovendo o riformulando le clausole contestate. È necessario spostare i requisiti di struttura organizzativa dalla fase di selezione alla fase di esecuzione per evitare l'annullamento della procedura.