Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con la sentenza n. 1746/2026 della Sezione Seconda, ha confermato la legittimità dell'esclusione di una candidata dalla graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune. Il provvedimento giudiziario riguarda specificamente la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, indetta con il D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575.
La controversia legale è nata a seguito dell'impugnazione dei decreti del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna, rispettivamente n. 549 del 30/06/2025 e n. 969 del 30/07/2025. La ricorrente aveva lamentato la propria mancata inclusione nei ranghi dei vincitori nonostante il possesso di titoli di servizio che avrebbero dovuto garantirle l'accesso alla riserva del 30% prevista dall'art. 13, commi 9 e 10 del D.M. 205/2023. La sentenza, emessa il 22 ottobre 2026, ha invece ribadito la correttezza dell'iter amministrativo, sottolineando come la gestione delle diverse riserve e delle priorità normative sia stata eseguita correttamente dall'Amministrazione scolastica.
L'iter concorsuale e le pretese della ricorrente
La candidata in questione aveva presentato domanda di partecipazione al concorso in data 8/01/2024, dichiarando di possedere una laurea in Conservazione dei Beni culturali, titoli di perfezionamento (Corso CLIL e certificazione ESB C2) e, soprattutto, titoli di servizio maturati presso diverse istituzioni scolastiche. Nello specifico, la ricorrente aveva attestato oltre 45 mesi di servizio lavorativo in vari istituti tra il 2018 e il 2023, dichiarando così di rientrare nei requisiti per la riserva destinata a chi ha prestato servizio per almeno tre anni scolastici nei dieci anni precedenti.
All'esito delle prove, la candidata aveva ottenuto un punteggio complessivo di 183,50 punti (composto da 76,00 alla prova scritta, 80,00 alla prova orale e 27,50 per i titoli). Sebbene tale punteggio fosse superiore a quello dell'ultimo candidato dichiarato vincitore (che aveva ottenuto 159,25 punti), la ricorrente non era stata inserita in graduatoria. Questo ha portato la candidata a presentare istanza di autotutela e, successivamente, ricorso giurisdizionale, sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito avesse omesso di computare correttamente i suoi anni di servizio ai fini della riserva del 30%.
La difesa della ricorrente aveva evidenziato una presunta disparità di trattamento, rilevando che altre candidate con punteggi inferiori al proprio erano risultate vincitrici beneficiando della medesima riserva. La tesi della ricorrente si basava sul presupposto che, essendo lei titolare di un punteggio superiore rispetto ad alcuni soggetti inseriti nel contingente riservato, avrebbe dovuto "scavalcare" tali candidati, a meno che non fossero intervenute riduzioni proporzionali dei posti o criteri di priorità non esplicitati.
La difesa dell'Amministrazione e i criteri di priorità
In sede di giudizio, l'U.S.R. per l'Emilia-Romagna ha fornito una relazione tecnica dettagliata per spiegare le modalità di redazione delle graduatorie. L'Amministrazione ha chiarito che il D.M. 205 del 26 ottobre 2023 non prevede una gestione lineare delle riserve, ma un sistema articolato che consente di superare il criterio del semplice punteggio concorsuale per tutelare categorie meritevoli di specifiche agevolazioni legislative.
Il punto centrale della sentenza risiede nell'ordine di priorità stabilito dalla lex specialis. L'Amministrazione ha correttamente applicato le diverse riserve previste dalla normativa vigente, tra cui quelle relative alla L. n. 68/1999, gli artti. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Per evitare duplicazioni e garantire il rispetto dei limiti massimi di posti riservabili, i candidati beneficiari di più riserve o preferenze sono stati computati una sola volta nel primo contingente utile disponibile, seguendo rigorosamente la gerarchia di priorità.
Il Collegio del TAR ha rilevato che l'Amministrazione aveva utilizzato un sistema di codifica tramite asterischi per distinguere il numero e la tipologia di riserve spettanti a ciascun candidato. Questo metodo ha permesso di determinare la posizione corretta in graduatoria non solo in base al punteggio, ma in base alla prevalenza delle riserve. La ricorrente, infatti, risultava titolare della sola riserva del 30% (identificata con due asterischi), mentre altre candidate risultavano titolari di riserve diverse o multiple (identificate con tre asterischi o lettere specifiche come "S" per il servizio civile universale o "N").
Il Tribunale ha dunque stabilito che il confronto operato dalla ricorrente era inconferente, poiché non omogeneo per contingente di riferimento. Le candidate che avevano "scavalcato" la ricorrente non lo avevano fatto per la medesima riserva, ma per titoli aventi una priorità normativa superiore o appartenenti a contingenti distinti. Inoltre, il TAR ha sottolineato che il mancato esaurimento del limite del 50% previsto dall'art. 5, co. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non costituiva un vizio, poiché nell'elenco degli idonei non inseriti in graduatoria figuravano ben 199 candidati con punteggio superiore a quello della ricorrente, rendendo impossibile la sua inclusione anche in caso di riesame.
Dati tecnici della graduatoria A022
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Classe di concorso | A022 - Italiano, storia, geografia |
| Posti disponibili iniziali | 200 unità |
| Posti rideterminati (gen 2024) | 276 unità |
| Riserva del 30% (D.M. 205/2023) | Massimo 82 posti su 276 |
| Punteggio ricorrente | 183,50 punti |
| Punteggio ultimo vincitore | 159,25 punti |
Cosa cambia per i candidati e le scuole
La sentenza del TAR di Bologna chiarisce un punto fondamentale per tutti i partecipanti ai concorsi docenti: il criterio del punteggio non è l'unico parametro determinante quando intervengono le riserve di legge. I candidati devono prestare particolare attenzione alla gerarchia delle priorità previste dai bandi e dai decreti ministeriali, poiché la titolarità di una riserva "prevalente" può determinare il posizionamento in graduatoria anche a fronte di un punteggio inferiore rispetto ad altri candidati.
Per i dirigenti scolastici e le segreterie, la decisione conferma la correttezza delle procedure di elaborazione delle graduatorie basate su sistemi di codifica complessi (come l'uso degli asterischi per le riserve multiple). Questo significa che la trasparenza dell'atto amministrativo è garantita dalla corretta applicazione della lex specialis, che mira a bilanciare il merito concorsuale con le tutele sociali e professionali previste dallo Stato.
In sintesi, la decisione del tribunale ribadisce che l'esclusione di un candidato non è necessariamente un errore di calcolo, ma può derivare dalla corretta applicazione di un sistema di priorità dove alcune categorie di lavoratori (es. servizio civile, disabilità, ecc.) hanno precedenza su altre (es. servizio scolastico di 3 anni), indipendentemente dal punteggio totale ottenuto nelle prove.
La nota non indica le conseguenze pratiche immediate per la candidata esclusa, ma la sentenza definisce il caso come conclusivo, ordinando all'autorità amministrativa di esecuzione.
FAQs
Emilia-Romagna, TAR rigetta ricorso graduatoria A022
L'articolo 13, commi 9 e 10 del D.M. 205/2023 prevede una riserva di posti pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto. Tale riserva è destinata a coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti la presentazione delle istanze.
L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha escluso la candidata dalla graduatoria in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10 del D.M. 205/2023. Nonostante la candidata avesse dichiarato di possedere i 36 mesi di servizio richiesti, l'amministrazione non ha provveduto a includerla nella graduatoria di merito né a rettificarla nonostante l'istanza di autotutela.
L'esclusione della candidata ha generato una disparità di trattamento, poiché altre candidate con punteggio inferiore al suo hanno beneficiato della riserva del 30%. Se la riserva fosse stata correttamente riconosciuta alla ricorrente, essa sarebbe risultata vincitrice posizionandosi utilmente a discapito dell'ultima candidata dichiarata vincitrice in virtù di un'altra riserva.