Guida aggiornata al 2026
Che cos'è il PEI, come si crea, le scadenze 2026/27, esempi compilati e che cosa sapere prima di usare l'intelligenza artificiale con i dati dell'alunno: lo spieghiamo nella guida «PEI con l'IA: come crearlo, esempi, rischi e sanzioni».
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, comunemente abbreviato come GLO, rappresenta il pilastro fondamentale su cui poggia la progettazione didattica e pedagogica per gli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano. Lontano dall'essere una mera formalità burocratica o un semplice adempimento amministrativo, il GLO costituisce un organo di coordinamento multidisciplinare che ha il compito cruciale di tradurre i diritti sanciti dalla normativa in percorsi educativi concreti, personalizzati e realmente efficaci.
La funzione primaria di questo gruppo di lavoro è la redazione e l'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Attraverso una collaborazione costante tra la comunità educante — che comprende docenti, personale ATA, famiglie e specialisti — e i servizi sanitari territoriali, il GLO mira a garantire non solo l'integrazione dell'alunno, ma una vera e propria inclusione. Questo processo si basa sul superamento delle barriere architettoniche, comunicative e didattiche, attraverso l'applicazione del principio dell'accomodamento ragionevole, volto a rendere il contesto scolastico accessibile a ogni studente indipendentemente dalle proprie condizioni di partenza.
Per comprendere appieno il funzionamento del GLO, è necessario distinguere la sua natura da quella del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). Mentre il GLI opera a livello macro, definendo il Piano per l’Inclusione (PI) all'interno del PTOF e coordinando le risorse complessive della scuola, il GLO agisce su una dimensione micro e specifica: il singolo studente. Questa distinzione è fondamentale per i dirigenti scolastici e i docenti, poiché determina le diverse responsabilità e gli obiettivi di ogni gruppo di lavoro nel percorso di inclusione scolastica.
L'evoluzione normativa e la composizione del Gruppo di Lavoro Operativo
Il quadro normativo che disciplina il GLO è il risultato di un lungo percorso legislativo volto a spostare il focus dall'inserimento passivo dell'alunno all'adattamento attivo del sistema scolastico. La Legge 104/1992 ha gettato le basi per i diritti delle persone con disabilità, ma è con il Decreto Legislativo 66/2017 (e le successive modifiche del D.Lgs. 96/2019) che si è definito il modello attuale di inclusione. Successivamente, il Decreto Interministeriale 182/2020 ha introdotto il modello nazionale di PEI e le relative linee guida, confermati poi dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196 del 15 marzo 2022.
La composizione del GLO è rigorosamente definita per garantire una visione a 360 gradi delle necessità dello studente. Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico e comprende:
- Il team dei docenti contitolari o, laddove previsto, il consiglio di classe;
- I genitori della studentessa o dello studente, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- Le figure professionali specifiche, sia interne che esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno;
- Il supporto necessario dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM).
Un elemento di particolare rilievo è la partecipazione dell'UVM, che solitamente risiede presso le ASL e comprende un medico di distretto, un assistente sociale e un infermiere professionale. La loro presenza garantisce che il PEI sia coerente con la diagnosi funzionale e con il profilo di funzionamento della persona con disabilità. È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 104/1992, ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese, sottolineando la natura di servizio pubblico e di responsabilità educativa della partecipazione.
Il ruolo degli esperti esterni e la partecipazione delle famiglie
Uno dei punti più dibattuti nell'attività del GLO riguarda la partecipazione di esperti esterni, come psicologi, logopedisti o terapisti privati. La normativa attuale, in particolare il Decreto Interministeriale 153/2023, ha apportato importanti chiarificazioni in merito. Sebbene la scuola non possa sostenere alcun costo per la presenza di questi professionisti, la famiglia ha il diritto di richiedere la partecipazione di non più di un esperto per ogni alunno.
Tuttavia, la partecipazione di tali figure ha un carattere puramente consultivo e non decisionale. Ciò significa che, pur fornendo preziosi input tecnici e clinici, gli esperti esterni non possono sostituirsi alle scelte pedagogiche e didattiche che spettano esclusivamente ai docenti e al consiglio di classe. Questo equilibrio è essenziale per mantenere l'autonomia della scuola nella gestione del percorso educativo e per garantire che le strategie adottate siano coerenti con gli obiettivi didattici generali.
Per quanto riguarda le famiglie, il GLO rappresenta lo spazio privilegiato per la co-progettazione. La collaborazione scuola-famiglia non è solo un obbligo formale, ma una necessità operativa: la famiglia fornisce il contesto di vita dello studente, mentre la scuola fornisce il contesto di apprendimento. La sintesi di queste due prospettive è ciò che permette di definire obiettivi realistici e strategie di intervento che possano effettivamente migliorare l'autonomia e la socializzazione dell'alunno.
Cosa cambia concretamente per docenti, famiglie e istituzioni
L'attività del GLO impone responsabilità specifiche e richiede un'organizzazione rigorosa da parte di tutti gli attori coinvolti. Per i docenti, il GLO significa dover partecipare a riunioni periodiche per annotare revisioni e verificare l'andamento del PEI, preferibilmente in ore non coincidenti con le lezioni. Per le famiglie, significa avere la certezza che il percorso del proprio figlio sia basato su un profilo di funzionamento aggiornato e non su una diagnosi generica. Per l'istituzione scolastica, il GLO è lo strumento per garantire la trasparenza e la legalità nell'assegnazione delle misure di sostegno.
In termini operativi, il GLO deve assicurare che il PEI contenga:
- Obiettivi educativi e didattici chiari, con strumenti e modalità di verifica;
- Interventi sul contesto per identificare e rimuovere barriere e individuare facilitatori;
- Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) adattati;
- La certificazione delle competenze con eventuali note esplicative;
- La redazione del PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo.
| Soggetto Coinvolto | Ruolo e Funzione Principale |
|---|---|
| Dirigente Scolastico | Presiede il GLO e garantisce il coordinamento generale delle risorse. |
| Docenti Contitolari | Progettano gli obiettivi didattici, le strategie e le modalità di valutazione. |
| Genitori / Tutori | Forniscono il contesto di vita e partecipano alla co-progettazione del percorso. |
| UVM (ASL) | Forniscono il supporto clinico e il profilo di funzionamento della persona. |
| Esperti Esterni | Partecipano con funzione consultiva (max 1 per alunno) su richiesta della famiglia. |
È fondamentale ricordare che la validità del PEI dipende dalla sua effettiva applicabilità. Un piano ben redatto dal GLO non deve restare un documento statico, ma deve essere oggetto di verifiche intermedie periodiche. Questo processo dinamico permette di correggere il tiro in itinere, assicurando che lo studente non rimanga isolato in un percorso che non risponde più alle sue reali necessità evolutive.
In sintesi, il GLO è il luogo dove la normativa si fa pedagogia. La sua efficacia dipende dalla capacità dei suoi componenti di superare la visione burocratica del documento e di abbracciare una visione di progettazione inclusiva, dove ogni obiettivo didattico diventa un passo verso l'autonomia e la piena cittadinanza dello studente con disabilità.
Per approfondire le linee guida ufficiali sulla definizione delle modalità di inclusione, è possibile consultare il documento ministeriale disponibile sul portale Allegato B delle Linee Guida MIUR.
Per quanto riguarda le scadenze operative, è necessario monitorare attentamente le circolari scolastiche locali, poiché, sebbene la normativa generale indichi l'approvazione del PEI definitivo entro i primi mesi dell'anno scolastico, le tempistiche specifiche per gli aggiornamenti e le integrazioni possono variare in base alle necessità del singolo percorso.
In merito alle reazioni sindacali e alla gestione delle risorse, è utile monitorare le posizioni delle organizzazioni rappresentative, come quelle riportate sul sito della UIL Scuola, per comprendere le dinamiche relative all'organico di diritto e agli investimenti necessari per sostenere l'inclusione scolastica.
In assenza di specifiche indicazioni sui criteri di ripartizione delle risorse in caso di carenza di fondi per le misure di sostegno oltre quelle previste dal Piano per l'Inclusione, la scuola deve agire nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali effettivamente disponibili, cercando di garantire il miglior accomodamento possibile.
Per una visione completa del quadro normativo di riferimento, si può fare riferimento al Decreto Legislativo 66/2017, che costituisce la base per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
In conclusione, il GLO non è solo un acronimo, ma il cuore pulsante della scuola inclusiva. La sua corretta attivazione e il coinvolgimento consapevole di tutti i soggetti interessati sono le condizioni necessarie per trasformare il diritto allo studio in un percorso di crescita reale e significativo per ogni studente.
Per gli alunni con nuova iscrizione o con nuova certificazione, è importante notare che il PEI provvisorio deve essere definito entro giugno, mentre il PEI definitivo deve essere approvato entro e non oltre il 15 ottobre. Per gli alunni già iscritti, il PEI definitivo deve essere approvato entro giugno, con aggiornamenti e integrazioni da completare entro le prime due settimane di ottobre.
Si ricorda che, ai sensi del D.L. 170/2026, il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocata, qualora tale assenza impedisca il rispetto dei termini previsti, ma non deve essere approvato a maggioranza o con componenti parziali. Come consiglio prudente, la convocazione del GLO entro mercoledì 14 ottobre può essere utile per garantire il rispetto di tali scadenze.
Le riunioni del GLO devono essere verbalizzate e documentate correttamente, poiché costituiscono la prova dell'avvenuta progettazione e della partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo individuale.
FAQs
Glo scuola, significato e funzioni: guida completa al Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione
Per gli alunni con nuova iscrizione o nuova certificazione, il PEI provvisorio deve essere definito entro giugno, mentre quello definitivo entro il 15 ottobre. Per gli alunni già iscritti, il PEI definitivo deve essere approvato entro giugno, con aggiornamenti e correttivi previsti entro le prime due settimane di ottobre.
Sì, ai sensi del comma 11-bis dell'articolo 15 della legge 104/1992, il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocata qualora tale assenza impedisca il rispetto dei termini previsti. Questa disposizione mira a garantire la continuità del percorso educativo senza ritardi burocratici.
In base alla legge 104/1992, ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese da parte della scuola. Gli esperti esterni possono mantenere un rapporto professionale libero con le famiglie, ma la scuola non può sostenere alcun costo per la loro partecipazione.
Il GLI è il gruppo di scuola che definisce il Piano per l’Inclusione (PI) nel PTOF, coordinando le risorse generali. Il GLO è invece un gruppo operativo specifico per il singolo alunno, che coinvolge genitori, docenti e specialisti per redigere il Piano Educativo Individualizzato (PEI).