Il Fondo MOF e le nuove regole per la gestione delle risorse: semplificazioni e procedure per le scuole
La gestione delle risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa (MOF) ha recentemente visto un importante snodo operativo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Con l'obiettivo di rendere più fluido l'iter amministrativo per le istituzioni scolastiche, il Ministero ha definito le modalità con cui le scuole devono gestire gli incrementi di fondi assegnati per l'anno scolastico 2025/2026, cercando di evitare inutili rallentamenti burocratici e duplicazioni di lavoro per i dirigenti e le rappresentanze sindacali.
Il cuore della questione risiede nella distinzione tra la necessità di una nuova contrattazione integrativa e il semplice aggiornamento documentale degli importi. Dopo una serie di comunicazioni iniziali che avevano generato incertezze tra le scuole, le RSU e i revisori dei conti, l'Amministrazione ha chiarito che, qualora le risorse aggiuntive siano destinate ai medesimi capitoli e finalità già concordati, non è necessario riaprire i tavoli negoziali. Questa semplificazione è fondamentale per garantire che le economie residue e le nuove integrazioni possano essere utilizzate tempestivamente per i compensi docenti e ATA e per le necessità emerse nel corso dell'anno finanziario.
Le note ministeriali e il percorso di semplificazione procedurale
Il percorso normativo che ha portato alla definizione attuale è iniziato con la comunicazione del 5 dicembre 2025, che annunciava l'assegnazione di risorse contrattuali aggiuntive. Tuttavia, la successiva nota prot. 81753 del 22 dicembre 2025 aveva inizialmente sollevato dubbi, suggerendo che l'assegnazione di nuovi fondi potesse richiedere una nuova contrattazione integrativa d'istituto. Tale interpretazione avrebbe significato per le scuole l'obbligo di avviare un iter negoziale completo per definire i criteri di ripartizione, un passaggio che avrebbe potuto ritardare significativamente la distribuzione dei compensi.
A fronte delle numerose richieste di chiarimento, il Ministero è intervenuto con la nota prot. 83754 del 23 dicembre 2025, che ha ufficialmente rettificato le istruzioni precedenti. Il documento chiarisce che, se la contrattazione d'istituto sull'MOF ordinario è già stata conclusa, le scuole non devono avviare nuovi negoziati. È sufficiente la predisposizione di un verbale integrativo che limiti l'intervento al solo aggiornamento degli importi, mantenendo invariati i criteri di ripartizione già approvati dalle parti sindacali. Questa distinzione è cruciale: se i fondi sono un mero incremento su capitoli esistenti, la procedura diventa puramente tecnica e non più negoziale.
In caso, invece, di contrattazione ancora in corso, le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di inserire le nuove risorse direttamente nel tavolo negoziale attuale. Questo approccio flessibile permette di integrare le somme aggiuntive senza dover creare percorsi paralleli, garantendo una gestione più coerente delle economie residue derivanti dagli anni scolastici precedenti e dalle necessità correnti.
Il quadro normativo e le finalità specifiche della contrattazione
Il riferimento normativo cardine per queste operazioni rimane l'articolo 30, lettera c) del CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. Tale norma stabilisce chiaramente che la contrattazione integrativa di terzo livello deve occuparsi dell'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo MOF. Nonostante la semplificazione procedurale introdotta dalle ultime note, l'obbligo di individuare criteri precisi per le diverse finalità rimane un requisito imprescindibile per la validità degli atti scolastici.
Le risorse aggiuntive comunicate dal Ministero devono essere destinate a una serie di obiettivi specifici, che le scuole devono dettagliare nei verbali. Tra le finalità principali citate dalla normativa e dalle circolari ministeriali figurano:
- Incarichi specifici del personale ATA e valorizzazione della loro professionalità;
- Assistenza agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 54, c. 4 del CCNL vigente;
- Ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo;
- Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate;
- Funzioni strumentali e valorizzazione del personale ATA in servizio nelle piccole isole.
Un punto di particolare attenzione riguarda le risorse destinate agli arretrati o ai compensi una tantum. In questi casi, le istituzioni scolastiche hanno il dovere di informare la delegazione di parte sindacale sulla consistenza delle somme assegnate. È necessario specificare la ripartizione adottata, specialmente per le scuole che sono state oggetto di operazioni di dimensionamento, per garantire la trasparenza nella distribuzione delle quote spettanti.
Cosa cambia concretamente per le scuole e il personale
Per i dirigenti scolastici e le segreterie, la novità principale è la riduzione del carico negoziale. Non è più necessario convocare nuovi tavoli sindacali per ogni incremento di fondi, a meno che non si debba modificare la "regola del gioco" (ovvero i criteri di ripartizione). Se la scuola ha già definito come distribuire i fondi MOF ordinari, deve semplicemente redigere un verbale integrativo per aggiornare le cifre totali. Questo passaggio deve comunque avvenire in stretta collaborazione con le RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL.
Per i docenti e il personale ATA, l'impatto è diretto sulla certezza dei compensi. La semplificazione mira a velocizzare il pagamento delle indennità e dei compensi per gli incarichi aggiuntivi. Ad esempio, è stato chiarito che le risorse relative all'indennità di parte variabile del DSGA, previste come una tantum, spettano esclusivamente al titolare dell'incarico e non possono essere ripartite tra altri soggetti. Inoltre, per quanto riguarda gli arretrati degli assistenti amministrativi che hanno sostituito i DSGA, la ripartizione deve rispettare i periodi specifici indicati (1° gennaio 2022 - 31 agosto 2024).
Un aspetto tecnico fondamentale riguarda la liquidazione degli arretrati: le risorse destinate a tale scopo concorrono all'integrazione del Fondo d'Istituto solo se tali somme sono state effettivamente liquidate al personale interessato. Questo dettaglio è essenziale per i revisori dei conti, che devono assicurarsi della conformità tra le somme erogate e le risorse stanziate sui capitoli del MOF.
| Situazione Contrattuale | Procedura da Adottare |
|---|---|
| Contrattazione MOF ordinario già conclusa | Redazione di un verbale integrativo per l'aggiornamento degli importi (senza nuova trattativa). |
| Contrattazione MOF ordinario ancora in corso | Inserimento delle nuove risorse direttamente nel tavolo negoziale attuale. |
| Necessità di nuovi criteri di ripartizione | Apertura di una nuova contrattazione integrativa d'istituto. |
Punti critici e verifiche necessarie per le istituzioni
Nonostante la semplificazione, restano alcuni punti che richiedono un'attenzione rigorosa da parte delle scuole. Il testo ministeriale non specifica nel dettaglio tutti i criteri di ripartizione per le diverse finalità degli incarichi, ma ribadisce l'obbligo per le scuole di individuarli autonomamente in sede di contrattazione. Pertanto, è necessario che le istituzioni verifichino le specifiche note locali per la ripartizione degli importi esatti e per eventuali arretrati specifici, specialmente in caso di scuole dimensionate.
Inoltre, è fondamentale monitorare la pubblicazione del file di dettaglio annunciato dal Ministero, che conterrà gli importi assegnati per le quote spettanti alle scuole dimensionate. Questo documento sarà essenziale per evitare errori di calcolo nella ripartizione degli arretrati relativi all'indennità di direzione per i funzionari ad elevata qualificazione con incarico di DSGA.
Sintesi operativa per il personale scolastico
In sintesi, per garantire una corretta gestione del Fondo MOF 2025/2026, i soggetti coinvolti devono seguire questi passaggi:
- Verifica dello stato della contrattazione d'istituto sull'MOF ordinario.
- Comunicazione alle RSU della consistenza delle risorse aggiuntive assegnate.
- Redazione del verbale integrativo (se la contrattazione è conclusa) o integrazione del verbale in corso.
- Identificazione dei criteri di ripartizione per le specifiche finalità (ATA, assistenza disabili, ore eccedenti, ecc.).
- Verifica della liquidazione effettiva degli arretrati prima di considerarli parte del Fondo d'Istituto.
L'obiettivo finale di queste direttive è assicurare che le risorse finanziarie arrivino ai destinatari previsti senza che le scuole debbano affrontare iter negoziali ripetitivi, garantendo al contempo la trasparenza e la regolarità contabile richiesta dai revisori.
Data di pubblicazione: 07/07/2026
Fonti consultate: Orizzonte Scuola, FLC GIL, Obiettivo Scuola, Tecnica della Scuola, Orizzonte Scuola (Arretrati), Obiettivo Scuola (Economie Residue), Sinergie di Scuola.
FAQs
Il Fondo MOF e le nuove regole per la gestione delle risorse: semplificazioni e procedure per le scuole
No, non è richiesta la riapertura di una contrattazione integrativa completa se i criteri di ripartizione sono già stati definiti in accordi precedenti. In questo caso, le istituzioni scolastiche devono limitarsi a redigere un verbale integrativo per aggiornare semplicemente gli importi finanziari.
Le scuole devono procedere alla redazione di un verbale integrativo che aggiorni gli importi delle risorse aggiuntive mantenendo i criteri già concordati con le RSU. Se invece la contrattazione d'istituto è ancora in corso, le nuove risorse possono essere inserite direttamente nel tavolo negoziale attuale.
Le risorse sono destinate al miglioramento dell'offerta formativa e alla gestione delle economie residue degli anni scolastici precedenti. L'intervento è finalizzato a coprire le necessità emerse nel corso dell'anno finanziario, con particolare attenzione ai compensi per il personale docente e ATA.
Il riferimento principale è l'articolo 30, lettera c) del CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. Tale norma stabilisce che la contrattazione integrativa di terzo livello deve occuparsi dell'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo.