Il TAR Lombardia, con l'ordinanza collegiale n. 4838/2026 della Sezione Quinta, ha ufficialmente respinto il ricorso presentato da una candidata che contestava l'esclusione di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie per il sostegno. La controversia legale riguardava la mancata attribuzione dei 12,50 punti previsti per il percorso di specializzazione INDIRE, titolo che la ricorrente riteneva dovesse essere riconosciuto ai fini della procedura concorsuale.
La decisione del tribunale conferma la posizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ribadendo che il solo possesso del titolo di specializzazione non garantisce automaticamente il punteggio extra. Secondo quanto emerso dall'atto giudiziario, il percorso in questione, pur essendo valido come titolo di accesso ai posti di sostegno ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 71/2024, non soddisfa i criteri di selettività richiesti dal bando di concorso per l'assegnazione del punteggio aggiuntivo.
Il nodo della selettività e il rigetto della domanda cautelare
Il cuore della disputa legale risiede nell'interpretazione del punto A 2.2 dell’allegato B al bando di concorso (D.M. n. 205/2023). La normativa specifica che il punteggio aggiuntivo di 12,50 punti è riservato esclusivamente ai percorsi di specializzazione qualificati come "percorsi selettivi di accesso/procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, a numero programmato". La candidata lamentava che il percorso INDIRE fosse stato erroneamente considerato "non selettivo" dalla Commissione, portando all'esclusione del merito nel calcolo della graduatoria definitiva.
Il magistrato estensore, Silvana Bini, ha evidenziato come la decisione della Commissione sia aderente al dettato normativo. Il tribunale ha rilevato che il percorso INDIRE prevede un'ammissione generalizzata e, pertanto, manca il requisito fondamentale della selezione. In questa sede, la valutazione della Commissione è stata considerata non soggetta a revisione, poiché non presenta manifesta illogicità o arbitrarietà, citando come precedente di orientamento l'ordinanza n. 396 dell'8 ottobre 2026 del TAR Emilia Romagna.
In sintesi, la sentenza chiarisce che:
- Il titolo di specializzazione INDIRE è valido per l'accesso ai posti di sostegno.
- Il titolo non è sufficiente per ottenere i 12,50 punti extra previsti dal D.M. 205/2023.
- La mancanza di un numero programmato o di una procedura selettiva pubblica impedisce il riconoscimento del punteggio aggiuntivo.
Dettagli tecnici della decisione del TAR Lombardia
L'ordinanza, pronunciata nella camera di consiglio il 27 ottobre 2026, ha colpito non solo la graduatoria definitiva della procedura disciplinata dal D.M. n. 205/2023 e dal D.D.G. n. 2939/2025, ma anche ogni atto presupposto o connesso alla valutazione della ricorrente. Il tribunale ha inoltre deciso di compensare le spese della fase cautelare, data la natura della controversia.
| Elemento della controversia | Dettaglio normativo/decisione |
|---|---|
| Titolo contestato | Percorso di specializzazione INDIRE (art. 6 D.L. 71/2024) |
| Punteggio richiesto | 12,50 punti aggiuntivi |
| Motivo del rigetto | Assenza di carattere "selettivo" e "a numero programmato" |
| Riferimento Bando | Punto A 2.2 dell’allegato B al D.M. 205/2023 |
Impatto operativo per i docenti e le graduatorie
Per i docenti che hanno frequentato percorsi di specializzazione simili, la sentenza chiarisce che non è possibile ottenere il punteggio extra se il percorso non è esplicitamente definito come selettivo dalla normativa vigente. Questo significa che le graduatorie attuali rimangono confermate nella loro struttura di punteggio, e i candidati che hanno puntato su titoli di specializzazione a "ammissione generalizzata" non potranno beneficiare dei 12,50 punti aggiuntivi.
La decisione rappresenta un precedente importante per la stabilità delle graduatorie del D.M. 205/2023, confermando che la Commissione ha applicato correttamente i criteri di distinzione tra titoli di accesso e titoli premianti. Per chiunque intenda partecipare a future procedure, è fondamentale verificare preventivamente se il percorso di specializzazione scelto rientri nei parametri di selettività pubblica richiesti dai bandi ministeriali.
Al momento, la nota non precisa quali altri titoli di specializzazione siano stati oggetto di contestazioni simili, né chiarisce i criteri specifici usati per definire la natura "non selettiva" di alcuni percorsi. Tuttavia, la sentenza chiude la porta a un'interpretazione estensiva del diritto al punteggio per titoli che non prevedono una selezione rigorosa.
Per approfondimenti sulla normativa di riferimento, è possibile consultare il provvedimento del TAR Lombardia.