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Normativa Scolastica

Veneto, TAR respinge ricorso su punteggio esame di Stato

Veneto, TAR respinge ricorso su punteggio esame di Stato (generato da IA)

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 2023/2026 della Sezione Quarta, ha confermato la legittimità del giudizio espresso dalla Commissione d’esame di Stato nei confronti di un candidato dell'Istituto Tecnico Agrario Statale di Padova. Il provvedimento giudiziario, emesso in data 26 ottobre 2026, ha rigettato il ricorso volto ad ottenere un punteggio più elevato per la seconda prova scritta, stabilendo che la valutazione complessiva del percorso scolastico e delle prove d'esame non può essere influenzata da una presunta discrezionalità arbitraria della Commissione.

Il candidato, che aveva sostenuto l'esame conclusivo del ciclo di studi per l'anno scolastico 2023-2024, aveva contestato il voto finale di 77/100, lamentando una valutazione insufficiente della seconda prova scritta, afferente alla materia «Trasformazione dei prodotti». Secondo il ricorrente, il punteggio di 10 assegnato per tale prova avrebbe inciso negativamente sul risultato complessivo, nonostante la presunta qualità dell'elaborato. La difesa del candidato aveva sollevato diverse censure, tra cui la violazione delle regole procedurali di correzione per aree disciplinari e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che la Commissione avesse agito sotto il pregiudizio di una presunta illeggibilità della grafia del candidato.

Il Collegio del TAR Veneto ha invece ribadito il principio di autonomia e indipendenza delle prove d'esame rispetto al credito scolastico. La sentenza chiarisce che, mentre il percorso scolastico garantisce l'ammissione all'esame, la prova vera e propria valuta le competenze dimostrate dal candidato in un momento specifico e circoscritto. Il tribunale ha inoltre sottolineato come la valutazione delle prove scritte debba seguire rigorosamente i quadri di riferimento e le griglie ministeriali, i quali prevedono un metodo di valutazione globale e sintetico, non obbligando la Commissione a motivare ogni singolo punto di criticità dell'elaborato.

Cosa dice il D.Lgs. n. 62 (art. 17) in sintesi

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, rappresenta il pilastro normativo che disciplina la valutazione e la certificazione delle competenze nel sistema scolastico italiano. In particolare, l'articolo 17 definisce la struttura dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, specificando che esso comprende due prove nazionali e un colloquio.

Secondo quanto previsto dalla normativa, la seconda prova scritta è dedicata a una o più discipline caratterizzanti il profilo dell'indirizzo di studi scelto dal candidato. L'atto stabilisce che i quadri di riferimento e le griglie ministeriali devono garantire l'uniformità dei criteri di valutazione su tutto il territorio nazionale. Un punto fondamentale dell'articolo 17 è la definizione del punteggio finale complessivo, che risulta dalla somma algebrica dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove e al colloquio, più i punti acquisiti per il credito scolastico, che può arrivare a un massimo di quaranta punti.

La norma chiarisce inoltre che il superamento dell'esame richiede il raggiungimento di una soglia minima di 60/100. È essenziale notare che, sebbene il credito scolastico sia un componente del voto finale, non esiste alcuna dipendenza gerarchica o funzionale tra il curriculum del candidato e le prove d'esame: il percorso scolastico serve ad accedere alla prova, ma la valutazione della prova stessa rimane vincolata alle prestazioni effettuate durante la sessione.

Consultare il testo del D.Lgs. n. 62 su Normattiva

Cosa dice l'O.M. n. 55 (art. 21, comma 4) in sintesi

L'Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024 disciplina nello specifico lo svolgimento dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2023/2024. L'articolo 21, comma 4, fornisce indicazioni operative cruciali sulla composizione e sulle modalità di correzione delle prove scritte da parte delle Commissioni d'esame.

Il provvedimento stabilisce che la Commissione può organizzarsi per correggere le prove per aree disciplinari, permettendo ai docenti specialisti di intervenire sulle materie di loro competenza. Per ogni prova scritta, la Commissione dispone di un massimo di 20 punti da assegnare. La normativa ministeriale impone che la valutazione sia rigorosamente ricondotta ai quadri di riferimento e alle griglie ministeriali vigenti, assicurando che il giudizio espresso sia coerente con gli obiettivi didattici e le competenze richieste dal profilo di studio.

In sintesi, l'O.M. 55/2024 serve a bilanciare la specializzazione tecnica dei docenti con la necessità di una valutazione collegiale, garantendo che il voto finale derivi da un processo strutturato e non da una valutazione isolata o non coordinata tra i membri della Commissione.

Accedere all'O.M. n. 55 sul sito del Ministero dell'Istruzione

Cosa dice l'O.M. n. 31 (art. 28, comma 2) in sintesi

L'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 (citata nel dossier come O.M. n. 31) disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato per l'anno scolastico 2024/2025. Sebbene il ricorrente avesse citato erroneamente questa disposizione per la sessione del 2023/2024, il contenuto sostanziale dell'articolo 28, comma 2, ribadisce i principi di calcolo del voto finale.

L'atto conferma che il voto finale è il risultato della somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte, nel colloquio e del credito scolastico. Viene inoltre ribadito il limite massimo di 20 punti per ciascuna prova scritta. Questa disposizione sottolinea la coerenza del sistema di valutazione ministeriale nel tempo: la struttura del punteggio rimane stabile per garantire trasparenza e prevedibilità agli studenti e alle famiglie, indipendentemente dall'anno scolastico di riferimento.

Visualizzare l'O.M. n. 67 sul portale del Ministero

Contesto e precedenti

La giurisprudenza amministrativa ha consolidato negli anni il principio di separazione tra percorso scolastico e prova d'esame. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1110 del 28 giugno 2021, ha chiarito che il giudizio di ammissione alla prova (basato sul curriculum) e la valutazione della prova stessa sono due momenti distinti. Il primo accede al percorso dell'alunno, mentre il secondo afferisce a un momento specifico in cui il candidato deve dimostrare le proprie conoscenze in relazione a quesiti precisi, gestendo anche fattori come l'emotività e la maturità.

In casi analoghi, il TAR Campania (sentenza n. 4190 del giugno 2022) e il TAR Lazio (sentenza del 13 ottobre 2023) hanno confermato che il voto finale deve essere la somma algebrica di entrambi i componenti, senza che le prove d'esame siano subordinate al credito scolastico. Questo approccio garantisce che il merito della prova d'esame sia valutato sulla base delle prestazioni effettuate durante la sessione, indipendentemente dalla preparazione passata acquisita.

In merito alla motivazione dei punteggi, il Consiglio di Stato (sentenza n. 10425 del 27 dicembre 2024) ha stabilito che la predisposizione di una serie di giudizi collegati ai singoli punteggi numerici costituisce una adeguata motivazione della valutazione. Questo principio di economicità amministrativa permette alle Commissioni di non dover indicare ogni singola lacuna dell'elaborato, purché il voto numerico sintetizzi correttamente il giudizio tecnico discrezionale basato sulle griglie ministeriali.

Cosa cambia per docenti, ATA e scuole

La sentenza del TAR Veneto ha importanti implicazioni operative per il funzionamento delle Commissioni d'esame e per la gestione dei ricorsi da parte delle segreterie scolastiche. Per i docenti che compongono le Commissioni, la decisione ribadisce l'importanza di seguire rigorosamente le griglie di valutazione ministeriali. La sentenza chiarisce che la fase di correzione (lettura critica e proposta di voto) è di competenza dei docenti delle materie tecnico-scientifiche, mentre la fase di valutazione è collegiale. Questo significa che i docenti devono collaborare attivamente spiegando i punti di forza e di criticità ai colleghi delle aree umanistiche, ma la responsabilità del voto finale rimane condivisa da tutta la Commissione.

Per i Dirigenti Scolastici e le Segreterie, il provvedimento conferma che la valutazione della Commissione gode di una ampia discrezionalità tecnica, purché non sia arbitraria. In caso di ricorsi, la scuola deve essere pronta a fornire i verbali di correzione e di valutazione, distinguendo chiaramente tra le diverse fasi del processo di scrutinio. La sentenza sottolinea che la illeggibilità di un elaborato non è un motivo automatico di annullamento, ma un dato che la Commissione deve gestire nel quadro della valutazione globale.

Per gli studenti e le famiglie, il messaggio è chiaro: il credito scolastico non può "salvare" una prova d'esame scarsamente performata, né una prova d'esame eccellente può compensare un percorso scolastico insufficiente per l'ammissione. La trasparenza del processo è garantita dall'uso delle griglie ministeriali, che sono lo strumento unico e ufficiale per tradurre le competenze in punteggi numerici.

In sintesi, le azioni concrete da intraprendere sono:

  • Commissioni d'esame: Devono assicurarsi che i verbali distinguano chiaramente la fase di correzione (specialistica) da quella di valutazione (collegiale).
  • Docenti: Devono documentare la partecipazione di tutti i membri alla lettura degli elaborati, specialmente in caso di grafia difficile, per evitare contestazioni sulla partecipazione alla valutazione.
  • Segreterie: Devono conservare con cura le griglie di valutazione e i verbali di prosecuzione delle operazioni di correzione come prove documentali in caso di contenzioso.

Le posizioni

Sebbene il dossier non riporti dichiarazioni dirette di sindacati o associazioni di categoria, la resistenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al ricorso evidenzia la posizione istituzionale sulla tutela della autonomia della Commissione. Il Ministero sostiene che la valutazione debba rimanere un atto tecnico-discrezionale, protetto dalla normativa di rango superiore, per evitare che ogni singolo voto possa essere oggetto di revisione giudiziaria se coerente con le griglie ministeriali.

Le posizioni della magistratura amministrativa, come dimostrato dal TAR Veneto, tendono a proteggere la certezza del diritto e l'efficienza della scuola. Il tribunale non vuole trasformare ogni valutazione in un processo individuale, ma riconosce il diritto del candidato a una valutazione non arbitraria, bilanciandolo con la necessità di non paralizzare l'attività delle Commissioni con richieste di motivazioni eccessivamente dettagliate che non trovano riscontro nelle norme vigenti.

Tabella di sintesi delle normative e punteggi

Atto NormativoPunti Chiave / Limiti Punteggio
D.Lgs. n. 62/2017 (art. 17)Definisce la struttura dell'esame e il calcolo del voto finale.
O.M. n. 55/2024 (art. 21)Disciplina la correzione per aree disciplinari e il limite di 20 punti per prova.
O.M. n. 67/2025 (art. 28)Conferma la somma algebrica dei punteggi per il voto finale.
Soglia di Superamento60/100 (punteggio minimo complessivo).

FAQs
Veneto, TAR respinge ricorso su punteggio esame di Stato

Quali sono stati i criteri di valutazione della seconda prova scritta che hanno portato al punteggio di 10?+

Il contenuto del dossier non specifica i criteri dettagliati utilizzati dalla Commissione per assegnare il punteggio di 10 alla seconda prova scritta.

Qual era il punteggio specifico richiesto dal ricorrente per il superamento dell'esame?+

Il dossier non specifica il voto finale esatto richiesto dal ricorrente per il superamento dell'esame, indicando solo che il candidato contestava il voto di 77/100 attribuito dalla Commissione.

Qual è il precedente giurisprudenziale del TAR Veneto in merito ai ricorsi sui punteggi delle prove scritte?+

Il documento non riporta precedenti specifici del TAR Veneto su questo tema, ma cita diverse sentenze di altri TAR (Milano, Umbria, Campania, Lazio) per distinguere il percorso scolastico dall'esame di Stato.

Quali sono le procedure che il candidato deve seguire ora che la sentenza è stata eseguita?+

Il dossier non fornisce informazioni sulle conseguenze pratiche dell'esecuzione della sentenza sulla carriera del candidato né sulle procedure successive da seguire.

In che modo questa sentenza influenza la responsabilità delle Commissioni d'esame nella valutazione delle prove?+

La sentenza ribadisce che la valutazione della prova d'esame è un momento circoscritto e autonomo rispetto al percorso scolastico precedente. Conferma inoltre che la valutazione collegiale dell'intera Commissione è fisiologica e necessaria per tutte le prove d'esame.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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