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Normativa Scolastica

Lombardia, TAR dichiara difetto di giurisdizione su graduatorie ATA

Lombardia, TAR dichiara difetto di giurisdizione su graduatorie ATA (generato da IA)

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza breve n. 4926/2026 della Sezione Quinta, ha pronunciato il difetto di giurisdizione in una controversia che coinvolge il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Liceo Statale Carlo Tenca. Il provvedimento giudiziario riguarda un ricorso volto all'annullamento del decreto n. 1204 del 4.5.2026, relativo alla rettifica in autotutela del punteggio assegnato nella graduatoria definitiva di III fascia per il personale ATA, profilo collaboratore scolastico, per il triennio 2024-2027.

La vicenda legale nasce da un contrasto sulla riconoscibilità di determinati periodi di servizio dichiarati da una lavoratrice. La ricorrente, inserita nelle graduatorie per il conferimento di supplenze, aveva lavorato per oltre sei anni presso una scuola paritaria in qualità di cuoca e addetta alle pulizie. Tuttavia, durante i controlli effettuati dal Liceo Carlo Tenca in seguito alla stipula di contratti a tempo determinato nel corso del 2026, l'amministrazione ha rilevato che il servizio non era stato prestato direttamente alle dipendenze della scuola paritaria, bensì tramite una società privata, la Refectio s.r.l., che gestiva il servizio mensa.

A seguito di tale accertamento, l'istituto scolastico ha proceduto alla rettifica del punteggio, riducendolo drasticamente. La lavoratrice ha impugnato tale decisione sostenendo che il servizio avrebbe dovuto essere valutato per metà, come previsto dalle disposizioni del decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, e che il calcolo corretto avrebbe dovuto portare a un punteggio complessivo di 11,60 punti, anziché i 6,30 punti effettivamente riconosciuti. La controversia si è dunque spostata sul piano della giurisdizione, con il Ministero e il Liceo che hanno eccepito che il caso non dovesse essere trattato dal giudice amministrativo.

Il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario

Il cuore della decisione del TAR risiede nell'analisi del processo di contrattualizzazione del pubblico impiego. Il legislatore ha stabilito che la generalità dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia disciplinata dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Questa trasformazione normativa ha comportato la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro tra la pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici, fatta eccezione per le categorie di personale specificamente escluse dalla normativa vigente.

Secondo quanto sancito dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, inclusa la direzione e l'organizzazione del lavoro, sono assunte dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto legislativo, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Restano invece alla giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio del TAR ha chiarito che, nelle fattispecie come quella in esame, mancano i connotati propri delle procedure concorsuali. La fase di formazione e aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico non è caratterizzata da una valutazione comparativa o da una graduatoria finale che individui dei vincitori. Si tratta invece di un sistema in cui l'interessato, purché in possesso di determinati requisiti, viene inserito in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili nel tempo. Pertanto, l'attività non è considerata un esercizio di potestà autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali, ma una gestione del rapporto di lavoro che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Il discrimine tra atti normativi e accertamento dei diritti soggettivi

La giurisprudenza ha consolidato un chiaro discrimine tra due tipologie di domande. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste solo qualora l'oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie, ovvero la fonte regolativa che stabilisce i criteri di inserimento. Se invece la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dall'applicazione di norme primarie, la competenza spetta al giudice ordinario.

In questo caso specifico, la controversia nasce dalla richiesta della diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria. Il TAR ha sottolineato che l'oggetto della domanda è dunque il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa primaria. La ricorrente non contesta la disciplina generale delle graduatorie, ma la specifica valutazione del proprio servizio e il relativo punteggio.

Inoltre, il Collegio ha ribadito che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela nel senso stretto del potere pubblicistico. Sebbene un ente pubblico possa sottrarsi unilateralmente all'adempimento di un'obbligazione derivante da un atto illegittimo o in contrasto con una norma imperativa, tale condotta è equiparabile a quella di un contraente che non osserva il contratto stipulato. In tali scenari, il giudice ordinario non è giudice dell'atto, ma del rapporto e dei diritti e dei doveri che dallo stesso scaturiscono.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il mancato riconoscimento del punteggio non è avvenuto nell'esercizio di un potere di secondo grado, ma durante la prima verifica dei titoli dichiarati dall'interessata. Ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, è l'istituzione scolastica presso la quale l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro a dover effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese. Nel caso specifico, il Liceo Statale Carlo Tenca ha effettuato tali verifiche in occasione dei contratti a tempo determinato stipulati tra l'8 e il 30 aprile 2026.

Cosa cambia concretamente per il personale ATA e le scuole

La sentenza stabilisce un precedente importante per la gestione delle graduatorie ATA e la risoluzione delle liti relative ai punteggi. Per il personale scolastico, ciò significa che le controversie riguardanti la corretta attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali non potranno più essere risolte davanti al TAR, ma dovranno essere portate davanti al giudice del lavoro. Questo implica una diversa procedura di tutela, con tempi e modalità di difesa differenti rispetto al contenzioso amministrativo.

Per le istituzioni scolastiche, la decisione conferma che gli atti di gestione del rapporto di lavoro, inclusa la rettifica dei punteggi in autotutela, hanno una natura privatistica. Sebbene la scuola possa agire per correggere errori materiali o rilevare dichiarazioni non veritiere, la difesa della lavoratrice dovrà focalizzarsi sull'accertamento del proprio diritto soggettivo derivante dalla normativa primaria. La scuola non può quindi invocare la giurisdizione amministrativa per difendere atti di gestione che non costituiscano atti amministrativi generali.

Elemento della SentenzaDettaglio Tecnico
Numero Sentenza4926/2026 (Sezione Quinta)
Oggetto del RicorsoAnnullamento decreto n. 1204 del 4.5.2026 (rettifica punteggi)
Motivo del DifettoControversia su rapporto di lavoro contrattualizzato
Giurisdizione DeterminataGiudice Ordinario (Giudice del Lavoro)
Norme di RiferimentoD.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 5 e 63)

La sentenza specifica che le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, data la natura di rito della decisione. La sentenza deve essere eseguita dall'autorità amministrativa, che dovrà procedere alla riproposizione del processo davanti al giudice competente.

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