Il TAR Marche (Ancona), con la sentenza n. 1286/2026 della Sezione Seconda, ha ufficialmente condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare esecuzione a un titolo giudiziario già acquisito in giudicato. Il provvedimento sanziona l'inerzia dell'amministrazione nel versare le somme spettanti a un docente, confermando la necessità di ricorrere alle vie legali per ottenere il riconoscimento di diritti retributivi non adempiuti spontaneamente.
Il provvedimento amministrativo si inserisce in un contesto di persistente difficoltà per il personale scolastico nel recupero delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Nonostante la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 188/2023, fosse già stata pubblicata il 09/06/2023 e passata in giudicato, l'istituzione ministeriale non aveva ancora provveduto al pagamento della somma lorda di € 4.164,57, costringendo il ricorrente a intraprendere un ulteriore giudizio di ottemperanza.
L'inerzia del Ministero e il ricorso per l'esecuzione del giudicato
La causa è stata sollevata a seguito della mancata esecuzione del titolo indicato in epigrafe, nonostante la regolare notifica alla Pubblica Amministrazione. Il giudicato, ovvero la sentenza definitiva che non può più essere impugnata, non è stato rispettato dall'ente, portando il docente a richiedere l'intervento del giudice amministrativo per forzare il pagamento. Il Ministero si è costituito in giudizio con una memoria formale, ma non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa del ricorrente.
Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, la PA non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza del Giudice del Lavoro. Di conseguenza, la decisione del TAR ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, includendo le somme indicate e gli interessi legali maturati dalla data di maturazione del diritto fino all'integrale soddisfacimento.
La nomina del Commissario ad acta per il mancato pagamento
Per garantire che il diritto del docente venga effettivamente soddisfatto, il TAR ha previsto una misura di coercizione in caso di persistente inerzia. Se il Ministero non dovesse adempiere entro il termine assegnato, la sentenza nomina d'ufficio il Commissario ad acta nella figura del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Il Commissario avrà il compito di:
- Assumere le funzioni di esecuzione solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza;
- Provvedere, entro i successivi 120 giorni, all'esecuzione dell'incarico;
- Adottare ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti, direttamente o tramite funzionari delegati;
- Coordinarsi con le strutture regionali e straordinarie appartenenti a qualsiasi Amministrazione.
È importante sottolineare che il TAR ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), del codice di procedura amministrativa, ritenendo che la sola nomina del Commissario sia sufficiente come misura acceleratoria. Inoltre, sono state escluse le astreintes (penali di mora) poiché considerate manifestamente inique data l'esiguità del debito rispetto alla potenziale afflittività della penalità.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio del Provvedimento |
|---|---|
| Somma condannata | € 4.164,57 (lordo) a titolo di Retribuzione Professionale Docenti |
| Termine di adempimento | 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa |
| Figura di garanzia | Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (Commissario ad acta) |
| Spese di lite | € 800,00 più IVA, CPA e spese generali (15%) |
Cosa cambia concretamente per i docenti e l'amministrazione
Per i docenti che si trovano in una situazione analoga, la sentenza chiarisce che il solo possesso di una sentenza del Giudice del Lavoro non garantisce il pagamento automatico se l'amministrazione non agisce. In questi casi, è necessario avviare un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione forzata. La sentenza specifica che il pagamento deve includere gli interessi legali maturati sin dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfacimento integrale.
Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il provvedimento impone un obbligo di adempimento entro 30 giorni. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta l'intervento diretto di una figura di vertice del Dipartimento per il sistema educativo, che avrà il potere di operare sulle variazioni di bilancio necessarie per coprire il debito, eliminando la possibilità di giustificare il ritardo con carenze di fondi.
Sebbene la sentenza confermi il diritto al pagamento, non è ancora chiaro quali siano i criteri specifici utilizzati per il calcolo delle differenze retributive citate nel provvedimento del Tribunale di Ancona, né sono specificati i contratti di lavoro esatti a cui si riferisce il diritto maturato dal ricorrente.
FAQs
Marche, TAR condanna il Ministero a pagare retribuzioni
L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per dare esecuzione integrale alla sentenza a decorrere dalla notificazione della decisione o dalla comunicazione amministrativa. In caso di inerzia, il Commissario ad acta dovrà provvedere all'esecuzione entro i successivi 120 giorni.
I docenti che hanno già ottenuto il titolo esecutivo ma non hanno ricevuto il pagamento possono agire giudizialmente per l'esecuzione della sentenza. Il provvedimento del TAR conferma che la Pubblica Amministrazione è obbligata a dare esecuzione integrale alle somme liquidate, salvo quelle già corrisposte.
La sentenza del Tribunale di Ancona prevede l'assegnazione degli interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfacimento. Tuttavia, il documento non specifica le modalità di calcolo precise utilizzate per tali interessi.