Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sezione seconda, ha emesso una sentenza significativa che mette in luce l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel rispetto dei diritti acquisiti dai docenti. Il provvedimento, identificato con il numero 1289/2026, riguarda l'esecuzione forzata di un titolo già acquisito in giudicato, che obbliga l'amministrazione centrale a corrispondere i benefici previsti dalla Legge 107/2015.
Fonte primaria: TAR regionali: TAR Marche (Ancona), sez. II – sentenza n. 1289/2026: esecuzione della sentenza n. 366/2025, pubblicata in data.
Il nucleo della controversia risiede nell'inottemperenza del Ministero rispetto a una precedente decisione del Tribunale di Ancona (Sez. Lavoro), pubblicata il 06/06/2025 e notificata il 11/06/2025. Nonostante la sentenza del Giudice del Lavoro avesse già accertato il diritto della parte ricorrente a fruire delle somme previste dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, l'amministrazione non ha provveduto a liquidare gli importi dovuti, costringendo il beneficiario ad intraprendere un nuovo iter giudiziario di ottemperanza.
La giurisdizione amministrativa ha confermato che il ricorso è pienamente procedibile poiché sono trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente. Il TAR ha rilevato che la Pubblica Amministrazione, pur essendosi costituita in giudizio solo in modo formale, non ha opposto alcuna ragione valida alla pretesa del docente, rendendo l'obbligo di pagamento immediato e non più procrastinabile. La sentenza sottolinea come il mancato adempimento del Ministero non sia solo una mancanza amministrativa, ma una violazione di un titolo esecutivo già consolidato.
L'obbligo di esecuzione e la nomina del Commissario ad acta
Il Tribunale ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ha condannato l'ente a dare esecuzione integrale alla sentenza precedente, salvo per eventuali somme già corrisposte. Per garantire che il diritto del docente venga effettivamente tutelato, la magistratura ha stabilito una tempistica precisa: l'amministrazione dispone di 30 giorni, a decorrere dalla notificazione della decisione o dalla comunicazione amministrativa, per adempiere agli obblighi di liquidazione.
Un elemento di forte rilievo operativo è la previsione di una misura coercitiva in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha già provveduto a nominare, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella figura del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questo funzionario avrà il compito di:
- Assumere le funzioni di esecuzione qualora investito direttamente dal creditore;
- Provvedere, entro i successivi 120 giorni, all'adempimento del mandato;
- Adottare ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti;
- Coordinarsi con le strutture regionali e straordinarie per assicurare il pagamento.
La scelta del Commissario ad acta mira a superare i blocchi burocratici interni al Ministero, permettendo una gestione diretta delle risorse finanziarie necessarie per coprire il debito verso il docente. La sentenza specifica inoltre che la nomina del commissario è considerata di per sé una misura acceleratoria, motivo per cui è stata rigettata la richiesta di indennizzo per il ritardo subito.
Dettagli tecnici e costi del giudizio di ottemperanza
Oltre all'obbligo di pagamento dei benefici della Legge 107, il TAR ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza. La cifra liquidata per i compensi è di € 800,00, oltre alle quote di IVA, CPA e spese generali calcolate nella misura del 15%. Tali somme devono essere distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, come previsto dalle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura amministrativa.
È importante sottolineare che il giudice ha tenuto conto della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025) per determinare la congruità delle spese di lite. Questo conferma il trend della giustizia amministrativa nel punire l'inerzia della Pubblica Amministrazione di fronte a titoli esecutivi non rispettati, garantendo al contempo che il costo del contenzioso non ricada sul beneficiario del diritto.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Titolo della sentenza | Sentenza n. 1289/2026 (TAR Marche) |
| Oggetto del beneficio | Art. 1, comma 121, Legge n. 107/2015 |
| Termine per l'adempimento | 30 giorni dalla notifica |
| Figura di garanzia | Commissario ad acta (Direttore Generale) |
| Spese di lite condannate | € 800,00 + oneri accessori |
Cosa cambia concretamente per i beneficiari e il Ministero
Per il docente titolare del diritto, la sentenza rappresenta una garanzia di esecuzione: il passaggio dal Tribunale del Lavoro al TAR non è un nuovo giudizio di merito, ma una procedura per "costringere" il Ministero a pagare quanto già deciso. Il lettore deve sapere che, in caso di ulteriore mancata risposta entro i 30 giorni, il creditore potrà invocare direttamente l'intervento del Commissario ad acta per sbloccare le somme.
Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la decisione impone una gestione straordinaria del debito. L'inerzia non è più una possibilità percorribile, poiché la nomina del Commissario ad acta conferisce a un dirigente la facoltà di operare variazioni di bilancio e altre manovre finanziarie necessarie per l'assolvimento del mandato. Questo significa che la responsabilità dell'adempimento passa da una gestione ordinaria a una procedura di esecuzione forzata monitorata dalla magistratura.
Sebbene il dossier non specifichi l'importo esatto delle somme liquidate dal Tribunale di Ancona né gli anni scolastici precisi, la sentenza chiarisce che il diritto è accertato per gli anni in cui il beneficio è stato riconosciuto. La nota non precisa inoltre le modalità specifiche di assegnazione delle somme, ma ribadisce che l'esecuzione deve avvenire "nei termini e nelle forme stabilite in motivazione" dal primo grado di giudizio.
In sintesi, il provvedimento del TAR Marche segna un punto di rottura contro la morosità amministrativa, fornendo uno strumento legale potente per trasformare una sentenza "sulla carta" in un effettivo accredito economico per il personale scolastico.