L’attuale panorama scolastico italiano sta affrontando una significativa trasformazione normativa con l’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale 163 del 7 agosto 2026. Questo provvedimento, pubblicato ufficialmente sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) l’11 settembre 2026, definisce con estrema precisione la nuova disciplina degli esami integrativi per i percorsi della scuola secondaria di secondo grado.
L'obiettivo primario del Ministero è quello di bilanciare il diritto degli studenti al riorientamento precoce con la necessità di garantire la solidità delle competenze acquisite nei diversi indirizzi di studio. La riforma interviene per dare una risposta strutturata alle criticità emerse nella gestione dei flussi di passaggio tra percorsi formativi differenti, distinguendo nettamente tra le dinamiche del primo biennio e quelle del triennio finale.
Mentre per i primi due anni l'approccio rimane prevalentemente pedagogico e orientativo, a partire dal terzo anno la normativa si fa più rigorosa, introducendo verifiche formali obbligatorie per chi intende cambiare percorso. Questo cambio di paradigma richiede alle istituzioni scolastiche una puntuale organizzazione amministrativa e didattica per gestire correttamente le domande, le commissioni e le sessioni di prova previste dal nuovo quadro normativo.
Il provvedimento si inserisce in un percorso di revisione avviato dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, come novellato dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127 (convertito in Legge 30 ottobre 2025, n. 164). La nuova disciplina non si limita a stabilire le modalità tecniche, ma delinea un percorso coerente che coinvolge studenti, docenti e dirigenti, definendo scadenze perentorie e criteri di valutazione univoci per evitare discrezionalità eccessive nelle scuole riceventi.
La distinzione tra riorientamento pedagogico e verifica formale
Uno dei pilastri dell'O.M. 163/2026 è la separazione netta tra le modalità di passaggio nel primo biennio e quelle del triennio finale. Per gli studenti iscritti al primo e al secondo anno, il sistema privilegia il successo formativo attraverso un approccio meno selettivo. In questa fase, il passaggio tra indirizzi, articolazioni o opzioni non è subordinato a una prova d'esame, ma richiede l'attivazione di interventi didattici integrativi.
Questi interventi sono volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, garantendo che il riorientamento non comprometta la continuità didattica. Tuttavia, la normativa prevede un'eccezione significativa: per i percorsi di liceo musicale e coreutico, l'iscrizione alla classe corrispondente di altro percorso rimane comunque subordinata al superamento delle relative prove di verifica, al fine di tutelare la specificità di questi indirizzi.
Per gli studenti che hanno già superato il primo biennio, la disciplina cambia radicalmente. Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del primo anno possono richiedere l'inserimento nella seconda classe di altro percorso. Analogamente, dal terzo anno in poi, il passaggio a un altro percorso (per chi è ammesso alla classe successiva o per chi non lo è ma desidera cambiare indirizzo) è subordinato al superamento di un esame integrativo formale.
Tale esame deve essere sostenuto in un'unica sessione speciale, che deve concludersi obbligatoriamente prima dell'inizio delle lezioni. Questa disposizione mira a proteggere la specificità dei percorsi, specialmente quelli tecnologico-professionali e quadriennali, dove la divergenza dei curricoli rende necessaria una verifica formale delle competenze acquisite.
Regole operative per le commissioni e le soglie di superamento
L'O.M. 163/2026 fornisce indicazioni tecniche precise sulla composizione e sul funzionamento delle commissioni d'esame. La commissione deve essere nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore didattico. La composizione è rigorosamente definita: deve essere costituita da almeno 3 docenti appartenenti alla classe ricevente, i quali devono rappresentare tutte le discipline oggetto di verifica.
Per quanto riguarda la valutazione, il candidato deve conseguire un punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle discipline oggetto di verifica. Questo requisito di superamento è fondamentale per garantire che lo studente possieda le basi necessarie per affrontare il nuovo percorso scolastico senza eccessive lacune. Le scuole sono chiamate a predisporre griglie di valutazione specifiche e verbali dettagliati per le prove scritte, pratiche e orali, assicurando trasparenza nel processo di valutazione.
Un punto di particolare attenzione riguarda i percorsi quadriennali (Tecnologico-Professionale o Sperimentali). La normativa stabilisce regole rigide per la correlazione curricolare:
- Il passaggio da un percorso quinquennale a uno quadriennale è possibile solo nel primo biennio, previa valutazione positiva del Consiglio di Classe ricevente.
- Il passaggio da un percorso quadriennale a uno quinquennale è consentito dal secondo anno in poi, ma richiede il superamento degli esami integrativi.
- È espressamente vietato il passaggio da un percorso quinquennale a uno quadriennale a partire dal terzo anno, a causa dell'impossibilità di correlazione tra i curricoli.
Cosa cambia concretamente per studenti, docenti e segreterie
L'impatto operativo della nuova circolare è immediato e richiede un coordinamento costante tra i vari attori della comunità scolastica. Per le segreterie scolastiche, la priorità è l'istruttura delle pratiche e il rispetto delle scadenze amministrative. In particolare, il termine del 31 gennaio di ogni anno scolastico è da considerarsi perentorio per le domande di passaggio nel primo biennio.
Per i docenti, la novità risiede nella necessità di definire i piani di interventi didattici integrativi e di collaborare alla predisposizione delle prove d'esame. Nel primo biennio, i docenti della scuola ricevente devono collaborare alla pianificazione degli interventi per colmare le lacune degli studenti in transito. Nel triennio, i docenti devono preparare le prove di verifica e le griglie di valutazione, assicurandosi che le domande siano coerenti con gli standard richiesti dal percorso di destinazione.
Per gli studenti stranieri, la normativa distingue tra chi è in obbligo scolastico e chi non lo è. Per i primi, si applica il DPR 394/1999, che prevede interventi didattici integrativi. Per gli studenti fuori dall'obbligo, invece, sussiste l'obbligo di sostenere esami integrativi sulle materie non coincidenti tra i percorsi di provenienza e di destinazione. È importante notare che l'O.M. 163/2026 non si applica ai percorsi di secondo livello, i quali rimangono regolati dal DPR 263/2012 e dal Patto Formativo Individualizzato (PFI).
| Fase Scolastica | Modalità di Passaggio | Requisiti e Verifiche |
|---|---|---|
| Primo Biennio (1° e 2° anno) | Riorientamento pedagogico | Colloquio orientativo e interventi didattici integrativi (eccezione per licei musicali/coreutici) |
| Triennio Finale (dal 3° anno) | Passaggio formale | Esame integrativo obbligatorio in unica sessione prima delle lezioni |
| Percorsi Quadriennali | Vincoli curricolari | Passaggio da 5 a 4 anni solo nel 1° biennio; vietato dal 3° anno |
| Studenti Stranieri (fuori obbligo) | Verifica competenze | Esami integrativi sulle materie non coincidenti |
In merito alle scadenze, è fondamentale segnalare che, in via transitoria per il corrente anno scolastico, gli esami integrativi potranno svolgersi sino al 30 settembre 2026. Questa finestra straordinaria, confermata anche dalle indicazioni delle singole Regioni (come evidenziato dalle circolari delle USR Veneto e Lazio), mira a garantire che gli studenti possano completare le verifiche necessarie prima dell'effettivo inizio delle lezioni.
Sebbene l'O.M. 163/2026 fornisca un quadro normativo solido, permangono alcuni aspetti che lasciano margini di autonomia alle istituzioni. Ad esempio, non sono ancora stati forniti modelli standardizzati per ogni specifica combinazione di percorsi scolastici, il che significa che le scuole riceventi dovranno definire autonomamente la natura degli interventi didattici integrativi. Questa flessibilità richiede una stretta collaborazione tra i dirigenti scolastici per garantire uniformità di trattamento e coerenza pedagogica su tutto il territorio nazionale.
Per approfondire i dettagli tecnici e le modalità di attuazione, è possibile consultare il testo integrale dell'ordinanza sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito: Ordinanza Ministeriale n. 163 del 7 agosto 2026.
Sintesi delle scadenze chiave per l'anno scolastico 2026/2027
- 31 gennaio: Scadenza perentoria per le domande di passaggio nel primo biennio.
- 30 settembre 2026: Termine ultimo per lo svolgimento degli esami integrativi nel corrente anno (disposizione transitoria).
- Prima dell'inizio delle lezioni: Termine per la conclusione dell'unica sessione speciale di esami integrativi per il triennio.
In sintesi, la nuova disciplina degli esami integrativi rappresenta un passo verso una gestione più consapevole e strutturata del percorso scolastico degli studenti. Per i docenti e i dirigenti, la sfida principale sarà quella di tradurre queste norme in una pratica didattica efficace, capace di supportare gli studenti nel loro percorso di crescita senza sacrificare la qualità dell'offerta formativa.
FAQs
Nuove regole per gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado: focus sull'O.M. 163/2026
Nel primo biennio il passaggio è gestito con un approccio pedagogico che prevede un colloquio orientativo e la definizione di un piano di interventi didattici integrativi. Dal terzo anno, invece, la normativa diventa più rigorosa e richiede la superamento di esami integrativi formali per garantire la solidità delle competenze acquisite nei percorsi di specializzazione.
Per essere ammessi al nuovo percorso formativo, gli studenti devono conseguire un punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle discipline oggetto di verifica. La commissione d'esame, composta da almeno 3 docenti della classe ricevente, valuterà le prove scritte, pratiche e orali in un'unica sessione speciale.
Il passaggio da quinquennale a quadriennale è consentito solo nel primo biennio previa valutazione positiva del Consiglio di Classe ricevente. Al contrario, il passaggio da quadriennale a quinquennale è possibile dal secondo anno in poi, mentre è espressamente vietato il passaggio da quinquennale a quadriennale a partire dal terzo anno.
Le domande di passaggio per il primo biennio devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico. Per il corrente anno, è stata fissata una scadenza transitoria per lo svolgimento degli esami integrativi entro il 30 settembre 2026, al fine di garantire l'avvio regolare delle lezioni.