L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito indicazioni fondamentali per la gestione dei permessi Legge 104/1992, destinati all'assistenza di persone con disabilità grave. Con la pubblicazione della circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l'INPS ha chiarito i dubbi operativi derivanti dalle modifiche normative degli ultimi anni, definendo con precisione come debbano essere gestiti i casi in cui più familiari richiedono il beneficio per la medesima persona.
Il cuore della novità risiede nella conferma che, sebbene non esista più l'obbligo di un unico referente, il limite temporale dei tre giorni mensili rimane un tetto complessivo e non individuale. Questo significa che la possibilità di avere più soggetti autorizzati a usufruire dei permessi non comporta un aumento del monte ore o delle giornate disponibili, ma richiede una rigorosa pianificazione familiare per evitare che le richieste si sovrappongano o eccedano la soglia consentita dalla normativa vigente.
Il percorso normativo che ha portato a questi chiarimenti ha avuto inizio con il decreto legislativo n. 105/2022, che ha recepito le direttive europee sull'equilibrio tra vita privata e lavorativa. Tale atto ha eliminato il principio del "referente unico", permettendo a diversi familiari di essere aventi diritto, ma ha lasciato aperta la questione sulla gestione dei giorni, che l'INPS ha ora disciplinato con criteri di priorità temporale e regole di ripartizione degli indebiti.
La distinzione tra permessi 104 e congedo straordinario
È fondamentale per i lavoratori, inclusi i docenti e il personale ATA, distinguere nettamente tra le diverse tipologie di agevolazioni previste dalla normativa. Mentre i permessi di assistenza (disciplinati dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992) possono essere richiesti da più familiari in modo alternativo, il congedo straordinario segue regole molto più rigide.
Quest'ultimo, regolato dall'articolo 42, comma 5-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, resta generalmente limitato a un solo lavoratore, fatta eccezione per i genitori. Questa distinzione tecnica è cruciale per evitare errori amministrativi nelle richieste di assenza: sebbene il decreto del 2022 abbia aperto la porta alla pluralità di assistenti per i permessi, la struttura del congedo straordinario non ha subito la medesima liberalizzazione.
Pertanto, la possibilità di "condividere" il beneficio si applica esclusivamente ai permessi di assistenza, dove la famiglia può decidere chi debba usufruire delle giornate in base alle necessità specifiche del nucleo familiare.
Regole operative per la gestione dei giorni e delle sovrapposizioni
La circolare INPS del 18 settembre 2026 introduce criteri precisi per gestire le situazioni di conflitto o di superamento dei limiti. Se più familiari decidono di usufruire dei permessi nello stesso mese, la somma delle giornate non può superare i tre giorni complessivi. In caso di mancato coordinamento, il lavoratore che eccede la soglia si troverà a dover recuperare le giornate considerate indebite.
Un punto di particolare attenzione riguarda la sovrapposizione simultanea. Se due familiari richiedono il permesso per lo stesso giorno o per le stesse ore, l'INPS considera l'intera giornata come eccedente il limite. In questo scenario operativo, l'indebito viene ripartito al 50% tra i lavoratori coinvolti, che dovranno quindi procedere al recupero della rispettiva quota. Questo meccanismo mira a prevenire che la pluralità di soggetti autorizzati venga utilizzata per "cumulare" i giorni di assenza.
Per quanto riguarda la gestione pratica, le strutture territoriali INPS hanno il compito di riesaminare i provvedimenti già adottati alla luce di questi nuovi chiarimenti. Tuttavia, la responsabilità della corretta pianificazione resta in capo ai lavoratori, che devono coordinarsi preventivamente con gli altri membri della famiglia aventi diritto per evitare contestazioni o recuperi forzati.
| Tipologia Agevolazione | Regola di Fruizione | Limite Temporale |
|---|---|---|
| Permessi Legge 104 | Pluralità di familiari autorizzati (alternativi) | 3 giorni complessivi al mese |
| Congedo Straordinario | Limitato a un solo lavoratore (salvo genitori) | Secondo disciplina D.Lgs 151/2001 |
| Sovrapposizione Simultanea | Ripartizione dell'indebito al 50% tra i soggetti | Considerata eccedenza totale |
Cosa cambia concretamente per docenti e personale ATA
Per chi lavora nel settore scolastico, la circolare impone un cambio di approccio nella gestione delle assenze per assistenza. Non è più sufficiente avere l'autorizzazione individuale; è necessario garantire una pianificazione familiare condivisa. Se, ad esempio, un docente e un altro familiare autorizzato devono assistere la stessa persona, dovranno "scambiarsi" i giorni di permesso all'interno del mese per non superare il tetto dei tre giorni.
In termini pratici, ecco i passaggi chiave per evitare problemi amministrativi:
- Verifica del limite mensile: Prima di ogni richiesta, la famiglia deve verificare quanti giorni sono già stati utilizzati dagli altri familiari autorizzati nello stesso mese solare.
- Coordinamento preventivo: È consigliabile redigere una sorta di calendario interno per evitare che due familiari richiedano lo stesso giorno, poiché ciò comporterebbe il recupero del 50% della giornata a ciascuno.
- Monitoraggio degli indebiti: In caso di superamento della soglia, il datore di lavoro (la scuola) richiederà il recupero delle ore o delle giornate eccedenti, che andranno gestite secondo le modalità interne dell'ente.
La circolare è entrata in vigore il 18 settembre 2026 e rappresenta lo strumento definitivo per eliminare le incertezze operative nate con il recepimento della direttiva europea del 2022. Sebbene non siano ancora disponibili sentenze che modificano queste linee guida, la chiarezza fornita dall'INPS riduce il rischio di contestazioni tra i lavoratori e le amministrazioni scolastiche.
Per approfondimenti tecnici sulla normativa di riferimento, è possibile consultare il portale ufficiale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
FAQs
Permessi Legge 104: nuovi chiarimenti INPS sulla fruizione multipla e il limite dei tre giorni
Sì, a seguito del recepimento della direttiva UE sull'equilibrio tra vita privata e lavorativa, è stato eliminato il principio del "referente unico". Questo significa che più soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione per i permessi di assistenza, purché la fruizione avvenga in modo alternativo.
In caso di superamento della soglia complessiva, le giornate o le ore eccedenti sono considerate indebite e soggette a recupero da parte del lavoratore. È fondamentale che la famiglia coordini la pianificazione dei permessi per evitare contestazioni amministrative.
La sovrapposizione simultanea della fruizione del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore è considerata un indebito. In questa situazione, l'INPS prevede che l'indebito venga ripartito al 50% tra i lavoratori coinvolti, che dovranno quindi provvedere al recupero della quota spettante.
Mentre per i permessi Legge 104 è possibile la pluralità di assistenti, il congedo straordinario mantiene una restrizione più rigida. Salvo il caso dei genitori, il congedo straordinario resta limitato a un solo lavoratore per ogni persona con disabilità grave.