Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha ufficializzato le modalità di gestione e rilevazione delle adesioni per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati previsto per l’intera giornata del 30 ottobre 2026. Secondo quanto riportato nell'avviso prot. 19783 del 23 ottobre 2026, le organizzazioni sindacali USB, ADL COBAS, CLAP, COBAS, SIAL COBAS e CIB UNICOBAS hanno proclamato la giornata di astensione, alla quale hanno aderito anche le sigle USB PI, SINDACATO SOCIALE DI BASE – SSB e UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ.
L'intervento del Ministero mira a garantire il rispetto delle norme pattizie e della normativa vigente, assicurando che le prestazioni indispensabili siano mantenute nonostante le azioni di protesta. Il provvedimento sottolinea l'obbligo per tutte le Amministrazioni di procedere alla rilevazione delle adesioni e alla conseguente riduzione delle retribuzioni per il personale che sceglierà di non prestare servizio, anche solo parzialmente, durante la giornata indicata.
Per il comparto scuola, la gestione dello sciopero richiede un coordinamento preciso tra Dirigenza scolastica, segreteria e personale docente e ATA. La normativa impone una comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica e la pubblicazione dei dati relativi alle adesioni, con l'obiettivo di monitorare l'impatto del diritto di sciopero sui servizi educativi e sulla continuità didattica degli studenti.
Quadro normativo: la Legge 146/1990
La Legge 12 giugno 1990, n. 146 rappresenta il pilastro normativo per la tutela dei servizi pubblici essenziali in Italia. L'art. 1 definisce come servizi essenziali quelli volti a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, tra cui la vita, la salute, la libertà, la sicurezza e, specificamente per il settore scolastico, l'istruzione.
Il comma 2 stabilisce che, per bilanciare il diritto di sciopero con questi diritti, devono essere rispettate regole e procedure specifiche per assicurare l'effettività delle prestazioni indispensabili. Per quanto riguarda l'istruzione pubblica, la legge pone una particolare enfasi sulla continuità dei servizi negli asili nido, nelle scuole materne e nelle scuole elementari. Inoltre, la norma protegge lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, garantendo che il diritto di protesta non pregiudichi il percorso formativo e la certificazione dei risultati degli studenti. Il testo normativo, accessibile su Normattiva, fornisce il quadro generale entro cui si inseriscono gli accordi di settore.
Obblighi di trasparenza e rilevazione (Art. 5)
L'art. 5 della citata legge n. 146/1990 disciplina gli obblighi di trasparenza e di gestione amministrativa durante le azioni di sciopero. Tutte le Amministrazioni sono tenute a rendere pubblico il numero dei lavoratori che hanno aderito alla protesta, la durata dell'astensione e la misura delle trattenute retributive effettuate.
In particolare, la norma impone alle amministrazioni di comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati della rilevazione. Questo passaggio è cruciale per la corretta lettura statistica delle adesioni e per garantire che il personale scioperante subisca le conseguenze economiche previste dalla legge. La mancata rilevazione o la comunicazione incompleta dei dati può configurare una violazione degli obblighi amministrativi previsti per la gestione della funzione pubblica.
Contesto e precedenti
Il quadro normativo per il settore scolastico è stato ulteriormente raffinato attraverso la contrattazione collettiva. L'Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 costituisce la norma pattizia specifica per il comparto Istruzione e Ricerca. Questo accordo traduce i principi generali della Legge 146/1990 in regole operative dettagliate, definendo quali siano le prestazioni che non possono essere interrotte e come debbano essere gestiti i contingenti di personale.
Storicamente, la gestione degli scioperi nelle scuole ha visto diverse evoluzioni, passando da una gestione puramente locale a una strutturata su protocolli d'intesa nazionali. La necessità di bilanciare il diritto di sciopero individuale con il diritto allo studio degli alunni ha portato alla definizione di servizi minimi che includono non solo la vigilanza, ma anche la continuità dei servizi di mensa e la gestione amministrativa degli stipendi. Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei processi ha reso più rapida la rilevazione delle adesioni e la successiva pubblicazione dei dati.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
Per il personale scolastico e le strutture didattiche, lo sciopero del 30 ottobre 2026 comporta una serie di adempimenti operativi precisi che devono essere gestiti con rigore amministrativo. Il Dirigente Scolastico ha il compito primario di invitare il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o non aver ancora deciso entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero. Tale comunicazione deve essere effettuata in forma scritta, inclusa la via e-mail, e la dichiarazione di adesione è considerata irrevocabile ai fini della trattenuta retributiva.
Le segreterie scolastiche, sotto la guida del DSGA, devono predisporre due tipi di comunicazione fondamentali:
- L'invito formale al personale per la dichiarazione delle intenzioni;
- L'informativa alle famiglie, che deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data dello sciopero;
- La raccolta dei dati per la successiva inserzione su SIDI e la pubblicazione dei risultati.
In termini di prestazioni garantite, la scuola deve assicurare la continuità di:
- Scrutini finali, esami finali ed esami di idoneità;
- Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione (ove non sia possibile una sostituzione adeguata);
- Vigilanza nelle istituzioni educative (convitti e educandati) anche nelle ore notturne;
- Adempimenti amministrativi strettamente necessari per il pagamento di stipendi e pensioni.
È importante sottolineare che viaggi, visite guidate e uscite didattiche non rientrano tra le prestazioni indispensabili da garantire. Pertanto, in caso di sciopero, la scuola non è obbligata a garantire il trasporto o l'accompagnamento per gite scolastiche, e tali attività devono essere valutate e decise prima della data dello sciopero. Per quanto riguarda le conseguenze retributive, il personale che aderisce allo sciopero subirà una riduzione della retribuzione proporzionale alla durata dell'astensione dal servizio, come previsto dall'art. 5 della Legge 146/1990.
In caso di assenza non comunicata o non giustificata il giorno dello sciopero, il lavoratore viene automaticamente considerato scioperante ai fini della rilevazione. Le scuole devono inoltre monitorare il "Cruscotto degli scioperi" sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica per aggiornamenti in tempo reale sulle dinamiche delle proteste.
| Elemento di Riferimento | Dettaglio Normativo / Operativo |
|---|---|
| Legge di riferimento | Legge 146/1990 (Servizi Pubblici Essenziali) |
| Accordo di settore | Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 |
| Prestazioni Garantite | Scrutini, esami, vigilanza refezione e istituzioni educative |
| Prestazioni NON Garantite | Viaggi, visite guidate, uscite didattiche |
| Tempistiche Comunicazione | Invito personale (4 giorni prima), Informativa famiglie (5 giorni prima) |
Le posizioni
Le organizzazioni sindacali coinvolte, tra cui USB, ADL COBAS, CLAP, COBAS, SIAL COBAS e CIB UNICOBAS, hanno proclamato lo sciopero per rivendicare diritti e miglioramenti nelle condizioni di lavoro del comparto istruzione. Sebbene le motivazioni specifiche possano variare a seconda delle sigle, l'obiettivo comune è la tutela del personale pubblico e privato di fronte alle attuali sfide del sistema educativo.
Le associazioni sindacali hanno ribadito l'importanza del diritto di sciopero come strumento di pressione per ottenere concessioni contrattuali e miglioramenti strutturali. Da parte delle amministrazioni, la posizione rimane focalizzata sulla necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali, cercando di mediare tra il diritto di protesta dei lavoratori e il diritto allo studio degli studenti, in linea con le direttive del Ministero e della Commissione di Garanzia.
FAQs
Sciopero generale, MIM comunica rilevazione adesioni
Il documento non specifica quali siano le prestazioni indispensabili da garantire nelle scuole durante lo sciopero. Non sono forniti dettagli su come verranno gestite le lezioni e le attività didattiche in caso di adesione massiccia.
Non sono presenti dettagli nel dossier su come verranno gestite le lezioni e le attività didattiche per gli studenti. Manca inoltre la specifica su eventuali disposizioni per la gestione degli studenti nelle scuole durante l'intera giornata.
Ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 146/90, le Amministrazioni sono tenute alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell'astensione dal servizio. Questo obbligo riguarda sia l'adesione totale che quella parziale allo sciopero.
Il documento non indica le norme pattizie specifiche per il settore scolastico. Viene citato genericamente che i servizi minimi sono definiti ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 146/1990 e dalle norme pattizie, ma i dettagli per la scuola non sono riportati.