Una persona scatta una foto a una famiglia felice con un neonato e una bambina usando uno smartphone, illustrando lo sharenting e la responsabilità genitoriale.

Sharenting e responsabilità genitoriale: quando la pubblicazione di foto di figli sui social diventa un trattamento illecito

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La condivisione sistematica di immagini e contenuti riguardanti i figli minori sui social network, fenomeno noto come sharenting, è diventata una pratica quotidiana per moltissime famiglie. Tuttavia, ciò che per un genitore può apparire come un gesto di affetto o una semplice condivisione di momenti di serenità, può configurarsi giuridicamente come un trattamento illecito di dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente ribadito con estrema chiarezza che la pubblicazione di fotografie di minori su piattaforme come Facebook, Instagram o TikTok richiede il preventivo consenso di entrambi i genitori, indipendentemente dalla finalità affettiva o dalla presunta neutralità dei contenuti.

Il provvedimento dell'Autorità sottolinea come la "piazza telematica" dei social media renda la conoscibilità dei dati dinamica e potenzialmente illimitata. Nonostante le impostazioni di privacy offerte dalle piattaforme, il rischio di salvataggio, inoltro e circolazione dei contenuti rimane elevato, rendendo la diffusione online un atto che eccede la sfera strettamente privata. In questo scenario, la protezione del minore non è solo un obbligo verso l'altro genitore, ma un dovere verso il bambino stesso, il cui superiore interesse deve prevalere su ogni desiderio di condivisione digitale da parte degli adulti.

Il caso concreto: dal reclamo del padre all'ammonimento del Garante

La vicenda che ha portato alla recente decisione dell'Autorità è nata da un reclamo presentato il 2 luglio 2025 da un padre contro la madre dei figli minori. Il reclamante ha denunciato la pubblicazione non autorizzata di immagini dei figli infraquattordicenni sui profili social della madre, evidenziando come tale esposizione ripetuta potesse compromettere la capacità di autodeterminazione dei bambini e sottoporli a rischi concreti, quali il cyberbullismo o l'esposizione a forme di abuso. Il padre ha sottolineato come le impostazioni di privacy dei social non siano sufficienti a garantire la sicurezza dei dati, poiché la natura diffusiva dei contenuti rimane intrinseca alla piattaforma.

La madre, nel difendersi, ha sostenuto di esercitare la responsabilità genitoriale congiuntamente al padre e di aver condiviso solo foto "innocue" e "neutrali", ritraenti momenti di ordinaria quotidianità come feste di compleanno o attività ludiche. Ha invocato una finalità meramente affettiva e relazionale, sostenendo che l'assenza di un consenso formale non dovrebbe comportare un'illiceità in mancanza di un danno concreto. Tuttavia, il Garante ha rigettato questa linea difensiva, dichiarando che la finalità affettiva non giustifica la diffusione online senza una base giuridica condivisa e che la neutralità della foto non esonera dal rispetto delle norme sulla privacy.

Il procedimento ha seguito un iter rigoroso, con richieste di osservazioni e memorie difensive tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Il provvedimento definitivo, identificato con il numero 10251841 del 29 aprile 2026, ha sancito l'ammonimento della titolare e il divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori senza il consenso unanime. L'Autorità ha ribadito che, in caso di affidamento condiviso, il dissenso di uno solo dei genitori è sufficiente a bloccare la pubblicazione, poiché il potere decisionale sulla tutela della privacy del minore è congiunto.

Quadro normativo e giurisprudenza sulla protezione dei minori

Il provvedimento si fonda su pilastri normativi solidi che definiscono i limiti della responsabilità genitoriale nel mondo digitale. Il riferimento principale è l'Art. 2-quinquies, comma 1, del Codice Privacy, che stabilisce una distinzione netta basata sull'età: mentre ai minori che hanno compiuto 14 anni è riconosciuta la facoltà di esprimere un consenso autonomo, per i figli infraquattordicenni è obbligatorio il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, come previsto dall'Art. 320 del Codice Civile.

Inoltre, il Garante ha richiamato gli Art. 6, 8 e 58 del GDPR per sottolineare la necessità di una base giuridica valida per ogni trattamento di dati. La giurisprudenza citata dall'Autorità, proveniente dai Tribunali di Pavia, Rieti, Trani, Ravenna e Mantova, ha consolidato il principio che la pubblicazione di immagini di minori sui social eccede l'ordinaria amministrazione. Questo significa che non può essere considerata un atto di gestione domestica dei dati, ma un trattamento che richiede una valutazione specifica sulla liceità e sulla proporzionalità rispetto ai diritti del minore.

Un aspetto cruciale emerso dal provvedimento è il concetto di interesse superiore del minore. Anche quando entrambi i genitori sono d'accordo, la pubblicazione può essere considerata illecita se non è compatibile con il benessere del bambino. Ad esempio, una foto in cui il figlio è colto in un atteggiamento che, in età adolescenziale, potrebbe diventare oggetto di scherno da parte dei compagni, viola il principio di tutela. In questi casi, il minore potrebbe richiedere ai genitori conto per una pubblicazione che, pur autorizzata, risulta pregiudizievole per la sua identità o sicurezza.

AspettoDettaglio Normativo/Operativo
Limite di età per consenso autonomo14 anni (Art. 2-quinquies Codice Privacy)
Base giuridica per minori infraquattordicenniConsenso congiunto dei genitori (Art. 320 c.c.)
Esclusione deroga domesticaLa pubblicazione sui social NON è considerata sfera privata
Condizione di liceitàConsenso unanime + Rispetto dell'interesse superiore del minore
Conseguenze del mancato consensoDivieto di pubblicazione e obbligo di cancellazione

Impatto pratico per le famiglie e la scuola

Per le famiglie, e in particolare per i genitori separati o in conflitto, questo provvedimento chiarisce che la neutralità della foto non è una scusa valida per eludere il consenso dell'altro genitore. Se uno dei due si oppone, la pubblicazione non può avvenire, indipendentemente dal fatto che l'immagine ritragga un momento di gioco o una semplice passeggiata. È fondamentale che i genitori stabiliscano linee guida chiare sulla condivisione dei contenuti digitali dei figli per evitare che la gestione della privacy diventi un ulteriore terreno di scontro legale.

Per il personale scolastico e i dirigenti, la questione solleva importanti riflessioni sulla gestione della comunicazione istituzionale e sulla tutela degli studenti. Sebbene il provvedimento riguardi principalmente la sfera privata dei genitori, esso riflette una sensibilità crescente verso la protezione dei minori in ogni contesto di visibilità pubblica. Le scuole devono continuare a promuovere la consapevolezza digitale, educando non solo gli studenti ma anche le famiglie sui rischi del sharenting e sulla necessità di proteggere l'identità digitale dei ragazzi.

Cosa cambia concretamente per chi lavora nella scuola e per i genitori

In termini operativi, ecco i punti chiave da tenere presenti:

  • Necessità di consenso unanime: Anche in presenza di affidamento condiviso, se un genitore esprime il proprio dissenso, l'altro non può pubblicare immagini del minore sui social network.
  • Inapplicabilità dell'esenzione domestica: I genitori non possono invocare la deroga per l'uso domestico dei dati, poiché la pubblicazione online è considerata un trattamento di dati verso terzi.
  • Obbligo di cancellazione: In caso di segnalazione o provvedimento dell'Autorità, le immagini pubblicate senza base giuridica devono essere rimosse tempestivamente.
  • Monitoraggio dei termini: In caso di ammonimento, il genitore ha 30 giorni dalla ricezione del provvedimento per comunicare al Garante le iniziative intraprese per dare attuazione al divieto.
  • Rischio sanzioni: Il mancato rispetto delle prescrizioni o la recidiva possono portare a sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 166 del Codice Privacy e dell'art. 83 del GDPR.

È importante ricordare che il Garante ha già sanzionato in passato casi simili, come dimostra il provvedimento n. 10076481 del 13 novembre 2024, confermando una linea di contrasto costante verso le pratiche che mettono a rischio la sicurezza e l'autodeterminazione dei minori online.

Per approfondire le norme vigenti, è possibile consultare il provvedimento definitivo del Garante Privacy o visionare i precedenti casi di tutela dei dati dei minori sui siti istituzionali.

Note sulla sanzione pecuniaria

Sebbene il provvedimento attuale preveda un ammonimento, non è specificato l'importo esatto di una sanzione pecuniaria in caso di recidiva, poiché tale dato dipende dalla gravità della violazione e dalla presenza di precedenti sanzionatori contro la stessa titolare.

Riferimenti normativi principali

Il quadro di riferimento è costituito dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale.

FAQs
Sharenting e responsabilità genitoriale: quando la pubblicazione di foto di figli sui social diventa un trattamento illecito

È necessario il consenso di entrambi i genitori per pubblicare foto di un figlio minore sui social?+

Sì, per i minori di 14 anni è obbligatorio il consenso di entrambi i genitori, anche in caso di affidamento condiviso o separazione. La pubblicazione senza autorizzazione di uno dei titolari della responsabilità genitoriale è considerata un trattamento illecito di dati personali secondo le linee guida del Garante.

La finalità affettiva o la "neutralità" delle foto escludono la sanzione?+

No, il Garante ha chiarito che la finalità puramente affettiva e relazionale non giustifica la diffusione online in assenza di una base giuridica condivisa. Anche se le immagini sono considerate "innocue", la loro circolazione in una "piazza telematica" aperta rende la violazione sussistente se manca il consenso.

Le impostazioni di privacy dei social network proteggono dalla responsabilità legale?+

Le impostazioni di privacy non eliminano la natura diffusiva dei contenuti, che possono essere salvati, inoltrati o condivisi da terzi. Inoltre, la pubblicazione sui social non è considerata "sfera strettamente privata", escludendo quindi le deroghe previste per l'uso domestico dei dati.

Quali sono le conseguenze per chi pubblica foto di minori senza consenso?+

L'Autorità può irrogare ammonimenti formali e disporre il divieto immediato di ulteriore pubblicazione delle immagini. In caso di recidiva o mancato rispetto dei provvedimenti, il titolare del trattamento può essere soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie significative.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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