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Normativa Scolastica

Sostegno didattico, TAR Lazio dichiara incompetenza

Sostegno didattico, TAR Lazio dichiara incompetenza (generato da IA)

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Il panorama della giustizia amministrativa scolastica sta vivendo una fase di significativa ridefinizione normativa e giurisdizionale, con particolare attenzione ai percorsi di specializzazione per il sostegno didattico. Una recente decisione del TAR Lazio (Sezione Quinta Quater) ha messo in luce come la competenza territoriale diventi il fulcro delle controversie relative ai titoli di studio conseguiti all'estero e ai relativi percorsi di formazione in Italia. L'ordinanza collegiale n. 17021/2026 ha infatti ribadito i criteri di riparto della giurisdizione, spostando l'attenzione sulla natura degli atti adottati dagli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Fonte primaria: TAR Lazio (Roma), sez. V quater – ordinanza collegiale n. 17021/2026: annullamento della nota INDIRE.

Il caso specifico riguarda una docente che, in possesso di un titolo di studio conseguito in Spagna, ha intrapreso un percorso di formazione presso l'INDIRE per ottenere la necessaria specializzazione. La controversia è scaturita dalla comunicazione dell'Istituto, tramite nota prot. 39495/2026, relativa al mancato raggiungimento della percentuale richiesta di ore di frequenza necessarie per la validità del titolo. Tale mancato requisito ha portato all'invalidazione della prova d'esame finale, sostenuta dalla ricorrente a seguito di un'ammissione effettuata con riserva. La decisione del tribunale non si è limitata a un esame del merito, ma ha tracciato una linea netta sulla sede competente per la risoluzione della lite.

Secondo quanto emerso dall'ordinanza, il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza, indicando il TAR Toscana – Firenze come giudice competente per il merito della causa. Questa scelta si fonda sul principio di prossimità e sulla natura dell'ente emanante: trattandosi di un atto adottato da un soggetto pubblico a carattere ultraregionale con sede legale in Firenze, la competenza non può radicarsi nel Lazio nonostante la sede centrale del Ministero. La decisione sottolinea come la efficacia spaziale degli atti, se circoscritta a un ambito regionale diverso da quello dell'ente emanante, determini la competenza del tribunale di tale Regione.

Cosa dice il D.M. 77/2025 in sintesi

Il Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 rappresenta il pilastro normativo per la disciplina dei percorsi di formazione destinati a chi ha conseguito titoli all'estero e necessita di riconoscimento per l'insegnamento sul sostegno. Il decreto definisce i contenuti dei percorsi formativi, sia quelli attivati autonomamente dalle Università, sia quelli erogati in convenzione o direttamente dall'INDIRE, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

In particolare, il provvedimento stabilisce criteri rigorosi per l'attivazione dei percorsi da parte delle Università, che devono garantire una proposta didattica conforme agli Allegati del decreto, la direzione affidata a professori di I o II fascia e la presenza di laboratori con docenti già specializzati. Per quanto riguarda i docenti che non hanno maturato almeno un anno scolastico di servizio in Italia sullo specifico grado di interesse, il decreto prevede l'acquisizione di 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio. Per chi invece possiede già l'esperienza di almeno un anno scolastico, il monte ore è ridotto a 36 crediti, con l'assolvimento del tirocinio tramite il servizio effettivo.

Un punto critico del decreto riguarda la modalità di frequenza: gli insegnamenti sono previsti in modalità telematiche e sincrone, con una tolleranza per la modalità asincrona limitata al 10% delle ore totali. Di conseguenza, la frequenza minima richiesta è del 90%, poiché le assenze non possono superare tale soglia. Il titolo rilasciato dall'INDIRE è definito come una specializzazione non universitaria, utilizzabile esclusivamente nel sistema nazionale di istruzione, mentre i percorsi universitari conferiscono una specializzazione universitaria. I costi massimi previsti per il completamento dei percorsi sono fissati a 1.500 euro per i 48 crediti e a 900 euro per i 36 crediti.

Il decreto disciplina inoltre l'esame finale, che consiste in un colloquio in presenza su un elaborato relativo a uno studio di caso, con un punteggio minimo di superamento fissato a 18/30. È fondamentale notare che l'iscrizione ai percorsi per chi possiede titoli esteri richiede la rinuncia all'istanza di riconoscimento, sebbene tale rinuncia non pregiudichi lo scioglimento della riserva nelle graduatorie o i contratti già conferiti.

Puoi consultare il testo integrale del provvedimento sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025.

Contesto e precedenti

La questione della validità delle specializzazioni per il sostegno didattico è stata oggetto di numerosi interventi della giustizia amministrativa, specialmente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-442/24). Tale pronuncia ha sollevato preoccupazioni tra i docenti con titoli esteri, i quali temevano un irrigidimento delle procedure di riconoscimento e la possibile invalidazione di percorsi formativi già intrapresi. Il contesto attuale vede una forte tensione tra la necessità di garantire standard qualitativi elevati per l'inclusione scolastica e il diritto dei docenti a vedere riconosciuti i propri titoli di studio.

Un precedente rilevante riguarda la giurisprudenza sulla competenza territoriale. In casi simili, il TAR Marche ha ribadito che, in materia di concorsi scolastici, prevale il criterio della sede dell'autorità emanante quando gli atti hanno una dimensione nazionale. Tuttavia, quando gli atti sono adottati da uffici periferici (come le USR) e i loro effetti sono circoscritti a una specifica Regione, la competenza si sposta verso il tribunale di tale Regione. Questo principio di prossimità è stato applicato anche in casi di riconoscimento titoli, dove il TAR Lazio ha declinato la competenza a favore del TAR Toscana per atti emanati da uffici con sede in Firenze, nonostante la sede centrale del Ministero sia a Roma.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 32831/2025) ha chiarito un aspetto fondamentale per chi partecipa a procedure concorsuali con riserva: il superamento delle prove d'esame non "sana" la mancanza di un requisito indispensabile al momento della partecipazione. Se un candidato non possiede i titoli richiesti dal bando, l'ammissione a seguito di provvedimento cautelare o di autotutela non garantisce il conseguimento dell'abilitazione, anche se le prove vengono superate brillantemente. Questo conferma la necessità per i docenti di completare rigorosamente i percorsi formativi prima di partecipare alle selezioni ufficiali.

Cosa cambia per docenti, ATA e scuole

Per i docenti che hanno intrapreso o intendono intraprendere il percorso di specializzazione per il sostegno didattico, la decisione del TAR e il D.M. 77/2025 chiariscono che la frequenza minima del 90% è un requisito non derogabile. Chi ha sostenuto la prova d'esame con riserva deve essere consapevole che il superamento della prova non è sufficiente a sanare la mancanza di titoli; è necessario che la formazione sia completata e validata correttamente prima della conclusione della procedura. In caso di contestazioni sulla validità della formazione o sulle percentuali di frequenza, la giurisdizione competente dipenderà dalla sede dell'ente che ha emesso l'atto (es. INDIRE o Università), con una forte tendenza della magistratura a favorire il tribunale della sede dell'autorità emanante o della Regione di efficacia.

Per le segreterie scolastiche e i dirigenti, è necessario monitorare con precisione la documentazione dei docenti che operano su posto sostegno, assicurandosi che i titoli di specializzazione siano conformi ai requisiti del D.M. 77/2025. In particolare, per i docenti con titoli esteri, la segreteria deve verificare la corretta procedura di rinuncia all'istanza di riconoscimento e la successiva acquisizione dei crediti formativi (36 o 48 a seconda dell'anzianità di servizio). Qualsiasi irregolarità nella frequenza dei percorsi formativi può portare all'invalidazione del titolo, con conseguenze dirette sulla regolarità del servizio prestato.

Per il personale ATA e per le scuole, il focus rimane sulla corretta gestione dei percorsi di inclusione. La validità dei titoli dei docenti è la garanzia che i percorsi per gli alunni con disabilità siano gestiti da personale adeguatamente formato. La giurisprudenza attuale suggerisce che la sicurezza giuridica dei titoli sia la priorità: le scuole devono assicurarsi che i docenti siano in regola con le specializzazioni per evitare che, in caso di contenzioso, il servizio prestato venga messo in discussione a causa di una formazione non validamente riconosciuta.

In sintesi, i passaggi operativi per i docenti interessati sono:

  • Verificare la propria percentuale di frequenza effettiva rispetto al monte ore del percorso scelto.
  • Assicurarsi che il tirocinio sia svolto in modalità non online, come previsto dal decreto.
  • In caso di ricorso, identificare correttamente il tribunale competente in base alla sede dell'ente che ha emesso la nota di invalidazione.
  • Monitorare le scadenze per il riassunto del giudizio in caso di dichiarazione di incompetenza (solitamente 30 giorni).

Le posizioni

Le associazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per l'irrigidimento dei criteri di frequenza e per la complessità dei percorsi di riconoscimento dei titoli esteri. Molti rappresentanti sottolineano come la richiesta del 90% di frequenza, unita alle modalità telematiche, possa creare ostacoli significativi per i docenti che lavorano a tempo pieno, rischiando di penalizzare chi ha già maturato esperienza all'estero. Viene spesso richiesto un maggiore coordinamento tra INDIRE e Ministero per semplificare la burocrazia dei crediti formativi.

Dall'altra parte, le associazioni di categoria e alcuni esperti di diritto scolastico evidenziano l'importanza della certezza normativa. La giurisprudenza del TAR Lazio, pur spostando la competenza, conferma la necessità di rispettare i parametri qualitativi fissati dal legislatore per garantire il diritto degli studenti all'inclusione. La posizione prevalente tra gli analisti è che la validità del titolo debba essere garantita da una formazione effettiva e verificabile, rendendo la competenza territoriale un passaggio tecnico necessario ma non un ostacolo alla tutela del diritto alla specializzazione.

Parametro di SpecializzazioneDettaglio Normativo (D.M. 77/2025)
Frequenza Minima90% delle ore totali (assenze max 10%)
Crediti (Senza anno scolastico)48 CFU (di cui 12 tirocinio)
Crediti (Con anno scolastico)36 CFU (tirocinio assolto con servizio)
Costo Massimo (48 CFU)1.500 Euro
Costo Massimo (36 CFU)900 Euro
Punteggio Esame FinaleMinimo 18/30

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
L'autore

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