Con l'avvio dell'anno scolastico 2026/27, il personale ATA che ha già ricevuto e accettato una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (solitamente fissata al 30 giugno) potrà beneficiare di una significativa flessibilità normativa. La novità, introdotta dalle recenti disposizioni ministeriali, permette di cambiare il profilo professionale dell'incarico, a condizione che la nuova proposta arrivi prima dell'inizio delle lezioni.
Questa modifica rappresenta un passo avanti per la gestione delle graduatorie, offrendo maggiore autonomia a chi possiede i requisiti per più profili diversi. La norma mira a semplificare la transizione tra incarichi di pari durata, garantendo che il personale possa scegliere la posizione più vantaggiosa tra quelle per cui è stato convocato, purché la procedura avvenga entro la scadenza temporale definita dal calendario scolastico regionale.
Il quadro normativo di riferimento è stato delineato dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 11814 del 6 maggio 2026. Questo documento fornisce le istruzioni operative fondamentali per la gestione delle supplenze, definendo criteri chiari per l'attribuzione dei posti residui dalle immissioni in ruolo e stabilendo le modalità di gestione degli spezzoni orari e delle sostituzioni temporanee.
La nuova flessibilità per il personale ATA: requisiti e tempistiche
Fino all'anno scolastico precedente, la normativa risultava più rigida: una volta presa servizio su una supplenza annuale, non era possibile passare a un altro incarico di pari durata. Con il nuovo assetto, il confine della possibilità di cambio si sposta dalla presa di servizio all'inizio delle lezioni. Questa distinzione è cruciale per chi compare in più graduatorie, come nel caso di chi ha i requisiti sia per il profilo di collaboratore scolastico che per quello di assistente amministrativo.
È fondamentale sottolineare che la facoltà di cambio profilo è strettamente legata alla durata dell'incarico. La nuova proposta deve essere della stessa tipologia della precedente, ovvero deve essere un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Non è quindi prevista la possibilità di passare da una supplenza annuale a una breve, né viceversa, se non nel rispetto delle specifiche condizioni di completamento dell'orario.
Un punto di particolare attenzione riguarda la gestione degli spezzoni orari. Il diritto al completamento dell'orario rimane garantito, ma la normativa chiarisce che tale completamento può avvenire esclusivamente tra posti appartenenti allo stesso profilo professionale. Inoltre, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, ma solo se al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per un posto intero.
Regole per le supplenze brevi e i profili tecnici
Per quanto riguarda le supplenze temporanee, i dirigenti scolastici mantengono la facoltà di conferire incarichi da terza fascia per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente. Tuttavia, permangono i divieti specifici previsti dalla normativa vigente (Legge 190/2014 e successive integrazioni) per alcune categorie:
- Assistenti amministrativi: divieto di sostituzione breve, salvo per istituzioni con organico di diritto inferiore a tre posti.
- Assistenti tecnici: divieto di sostituzione breve.
- Collaboratori scolastici: divieto di sostituzione breve per i primi sette giorni di assenza.
Si ricorda che tali divieti sono parzialmente derogati dalla Legge 205/2017, che permette la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, da computarsi dal primo giorno di mancata presenza.
Cosa cambia concretamente per il personale ATA
Per il personale che si trova in una posizione di attesa o già nominato, il cambiamento operativo principale riguarda la scelta strategica. Se un aspirante riceve una convocazione per un profilo professionale diverso da quello già accettato, può procedere al cambio purché la proposta arrivi prima della prima campanella. Questo evita di "bloccarsi" su un incarico meno favorevole se si hanno i requisiti per una posizione migliore.
In termini pratici, se un collaboratore scolastico riceve una proposta di assistente amministrativo prima dell'inizio delle lezioni, può accettare quest'ultima, a patto che la nuova nomina sia di durata annuale o fino al 30 giugno. È inoltre possibile farsi rappresentare da un delegato in sede di conferimento della nomina, e non sono previste sanzioni per la mancata presa di servizio o la rinuncia a una proposta, purché non ricorrono le condizioni specifiche del D.M. 430/2000.
| Regione / Provincia Autonoma e Data limite per il cambio profilo | |
|---|---|
| Provincia autonoma di Bolzano: 7 settembre | |
| Valle d’Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento: 10 settembre | |
| Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria: 14 settembre | |
| Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana: 15 settembre | |
| Abruzzo, Basilicata, Sardegna: 16 settembre | |
| Puglia: 17 settembre |
È opportuno monitorare i calendari specifici delle singole istituzioni scolastiche per eventuali adattamenti locali, poiché le date sopra riportate rappresentano le scadenze generali per l'inizio delle lezioni nelle diverse aree geografiche.
Note tecniche sulle graduatorie e il profilo DSGA
Per le nomine al 31 agosto e al 30 giugno, la priorità resta confermata alla graduatoria ATA 24 mesi, seguita dalla seconda e terza fascia (quest'ultima solo in caso di esaurimento delle prime due). Per quanto riguarda il profilo DSGA, le modalità di attribuzione seguono invece i criteri specifici del CCNL 18 gennaio 2024 e del Decreto Ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024, non essendo soggetti alle medesime regole di cambio profilo previste per il resto del personale ATA.
FAQs
Supplenze ATA: nuove regole per il cambio di profilo professionale prima dell'anno scolastico 2026/27
Sì, è possibile cambiare profilo professionale se la nuova proposta di incarico arriva prima dell'inizio delle lezioni. La nuova supplenza deve essere di pari durata rispetto alla precedente, ovvero annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Le scadenze variano in base al calendario regionale: dal 7 settembre per Bolzano, il 10 settembre per Valle d'Aosta, Veneto e Trento, il 14 settembre per Liguria, Lombardia e altre regioni del centro-nord, il 15 settembre per Lazio, Sicilia e Toscana, il 16 settembre per Sardegna e Basilicata, e il 17 settembre per la Puglia.
È possibile lasciare una supplenza breve per accettare un incarico annuale, a meno che la nomina annuale non arrivi dopo il 31 dicembre. In quest'ultimo caso, l'incarico annuale verrebbe considerato breve e non permetterebbe la rinuncia alla supplenza breve già accettata.
Il diritto al completamento dell'orario è garantito, ma può avvenire esclusivamente tra posti dello stesso profilo professionale. È inoltre consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione non vi fosse disponibilità per il posto intero.