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Permessi Legge 104: nuove regole INPS sulla fruizione multipla e il rischio di indebiti

6 min di lettura

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La gestione dei permessi Legge 104 per l'assistenza a familiari con disabilità grave ha ricevuto un importante chiarimento normativo con la recente Circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026. Il documento mira a risolvere le ambiguità sorte a seguito dell'abolizione del principio del "referente unico", una modifica introdotta dal D.Lgs. 105/2022 che ha permesso a più familiari di essere autorizzati a fruire dei permessi per la stessa persona assistita.

Tuttavia, la nuova disposizione chiarisce che tale flessibilità non comporta un aumento del monte ore disponibile, ma richiede una rigorosa pianificazione congiunta tra i caregiver. Il punto centrale della normativa rimane il limite di tre giorni mensili (o 18 ore totali, riproporzionate in base al rapporto di lavoro) per ogni persona assistita. Sebbene più lavoratori possano ottenere l'autorizzazione per la stessa persona, il beneficio non è "moltiplicabile": il tetto dei 3 giorni è complessivo per il familiare disabile e non individuale per ogni lavoratore che ne faccia richiesta.

Questo significa che, in assenza di un coordinamento efficace tra i familiari, si rischia di superare il plafond mensile, attivando procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dall'Istituto Previdenziale. La nuova circolare serve a prevenire frodi o errori di coordinamento, confermando che la flessibilità non si traduce in un aumento dei giorni disponibili.

Il meccanismo di ripartizione e il principio della priorità temporale

L'INPS ha definito criteri precisi per gestire i casi di sovrapposizione o di esaurimento del limite quando più soggetti sono autorizzati. La regola fondamentale da ricordare è che l'accoglimento della domanda da parte dell'ente non garantisce automaticamente 3 giorni a ciascun richiedente, ma solo la possibilità di fruirne in via alternativa. In caso di mancato coordinamento, l'Istituto applica il principio della priorità temporale: il diritto si esaurisce non appena vengono fruite le tre giornate complessive nel mese solare, indipendentemente dal fatto che altri familiari autorizzati non abbiano ancora utilizzato la propria quota.

In caso di sovrapposizione effettiva, ovvero quando due familiari utilizzano il permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore, la quota indebita viene ripartita al 50% per ciascuno, rapportata all'orario di lavoro previsto per il singolo. È fondamentale sottolineare che l'obbligo di recupero delle somme indebite ricade esclusivamente sul lavoratore che ha fruito il beneficio oltre il limite, e non sulla famiglia in modo solidale. Questo accade perché il sistema non prevede una restituzione automatica suddivisa, ma identifica il soggetto che ha "consumato" l'ultima quota disponibile.

Esempio pratico di superamento del limite e recupero

Per comprendere meglio l'impatto operativo della Circolare, si può analizzare il caso di due lavoratori, A e B, entrambi autorizzati per la stessa persona. Se il lavoratore A utilizza due giorni di permesso nel corso del mese e il lavoratore B ne utilizza uno il 25 marzo e un altro il 30 marzo, il limite dei tre giorni viene raggiunto il 25 marzo. Di conseguenza, la giornata del 30 marzo risulterà indebitamente fruita.

In questo scenario, il lavoratore B sarà tenuto a restituire l'intera somma relativa alla giornata del 30 marzo, anche se, nel suo computo individuale, avrebbe utilizzato solo due giorni di permesso. Questa distinzione è cruciale per i lavoratori che condividono l'assistenza, poiché chi ha utilizzato i permessi per primo è "protetto" dal recupero, mentre chi accede al beneficio quando il plafond è già stato saturato dai familiari precedenti dovrà affrontare la restituzione dell'indennità.

Situazione di FruizioneConseguenza Normativa
Più familiari autorizzati per la stessa personaPossibilità di alternarsi (abolita la figura del referente unico)
Superamento dei 3 giorni complessivi mensiliObbligo di recupero delle somme per il lavoratore che ha fruito l'eccedenza
Sovrapposizione nello stesso giorno/oraRipartizione della quota indebita al 50% tra i soggetti coinvolti
Limite orario massimo mensile18 ore totali (riproporzionate in base al rapporto di lavoro)

Impatto sulla scuola e sui docenti: cosa cambia in concreto

Per i docenti e il personale ATA che assistono familiari con disabilità grave, la novità impone un cambio di approccio gestionale. Non è più sufficiente ottenere l'autorizzazione individuale; è necessario stabilire un calendario di utilizzo condiviso con gli altri familiari aventi diritto. La mancanza di coordinamento può portare a richieste di recupero improvvise e onerose, specialmente per chi si trova in una posizione di "seconda priorità" temporale nell'utilizzo dei permessi.

I dirigenti scolastici e gli uffici del personale devono essere informati di queste modalità per gestire correttamente le assenze. Sebbene il datore di lavoro anticipi l'indennità, la responsabilità del corretto coordinamento rimane in capo ai lavoratori. È quindi consigliabile monitorare costantemente le assenze degli altri familiari autorizzati prima di inoltrare la domanda di permesso, per assicurarsi che il plafond mensile non sia già stato saturato.

Azioni pratiche per evitare il recupero delle somme
  • Pianificazione congiunta: Concordare un calendario mensile tra i familiari per distribuire i 3 giorni disponibili.
  • Monitoraggio attivo: Verificare le date di assenza degli altri familiari autorizzati prima di richiedere il proprio permesso.
  • Verifica del verbale: Assicurarsi che il verbale riporti la condizione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92), poiché i permessi non sono previsti per l'art. 3, comma 1.
  • Comunicazione tempestiva: Inviare la domanda con sufficiente anticipo, sapendo che i permessi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

In sintesi, la Circolare INPS n. 100/2026 conferma che la flessibilità normativa non è sinonimo di estensione dei diritti, ma richiede una maggiore responsabilità individuale e familiare nel coordinamento delle assenze. La scadenza perentoria per evitare indebiti è il raggiungimento del limite di 3 giorni totali entro il mese solare.

Per ulteriori dettagli sui requisiti di parentela e sui gradi di affinità, è possibile consultare le linee guida istituzionali fornite dall'Università degli Studi di Milano, che specifica i criteri di accesso ai permessi per assistenza.

Il limite di 3 giorni mensili rimane complessivo per la persona assistita e non per il singolo lavoratore.

FAQs
Permessi Legge 104: nuove regole INPS sulla fruizione multipla e il rischio di indebiti

Se più familiari assistono la stessa persona, ogni lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso mensile?+

No, il limite di tre giorni mensili (massimo 18 ore) è complessivo per la persona assistita e non individuale per ogni lavoratore. Sebbene il D.Lgs. 105/2022 permetta a più familiari di essere autorizzati, questi devono coordinarsi per non superare il tetto totale mensile previsto dalla normativa.

Cosa succede se i familiari non si coordinano e superano il limite dei 3 giorni?+

In caso di superamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite per le ore o i giorni eccedenti. Il lavoratore che ha fruito del permesso per ultimo è tenuto a restituire l'intera somma del giorno eccedente, applicando il principio della priorità temporale.

Come viene gestita la restituzione in caso di sovrapposizione dei permessi nello stesso giorno?+

Se due familiari utilizzano il permesso contemporaneamente nello stesso giorno o nelle stesse ore, la quota indebita viene ripartita al 50% per ciascuno. La ripartizione viene calcolata in proporzione all'orario di lavoro previsto per il singolo lavoratore.

Chi è responsabile del recupero delle somme indebite verso l'INPS?+

L'obbligo di recupero delle somme indebite ricade esclusivamente sul lavoratore che ha fruito del beneficio oltre il limite consentito. La responsabilità non è solidale tra i membri della famiglia, ma riguarda il singolo soggetto che ha usufruito del permesso eccedente.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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