Il TAR Lazio, con la sentenza breve n. 17590/2026 della Sezione Quinta Quater, ha ufficializzato l'annullamento del verbale di scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento giudiziario ha colpito la decisione dell'Istituto di Istruzione Superiore che aveva inizialmente attestato la non ammissione alla frequenza della classe successiva per un minore.
L'intervento del tribunale amministrativo ha costretto l'amministrazione scolastica a correggere un errore di valutazione che aveva compromesso il percorso di studi dello studente. Grazie all'azione legale intrapresa dai genitori, il diritto allo studio è stato tutelato, portando alla rettifica degli atti amministrativi e alla conferma del percorso scolastico del minore.
La cessazione della materia del contendere e il riesame della posizione
Il procedimento giudiziario è scaturito da un ricorso presentato dai genitori del minore contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'istituto scolastico di appartenenza. La causa mirava a invalidare non solo il verbale di scrutinio finale del 17 luglio 2026, ma anche la relativa valutazione pubblicata e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale alla decisione di esclusione.
Durante il corso del procedimento, l'amministrazione scolastica, in esecuzione di un'ordinanza cautelare preventiva, ha provveduto al riesame della posizione dell'alunno. Tale revisione ha portato alla decisione di procedere con l'ammissione alla classe successiva, soddisfacendo pienamente le richieste della parte ricorrente. Per questo motivo, il Collegio giudicante ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il bene della vita auspicato dai genitori è stato già ottenuto.
Conseguenze economiche e obblighi di esecuzione
Nonostante la risoluzione della controversia sulla posizione dello studente, il tribunale ha stabilito che le spese di giudizio devono essere sostenute dall'amministrazione resistente. La condanna prevede il pagamento di 1.500,00 euro, oltre agli accessori di legge, a favore dei genitori. La sentenza ordina inoltre che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa competente.
È importante sottolineare che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003, la Segreteria del TAR è tenuta a procedere all'oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in ogni eventuale riproduzione del provvedimento.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio |
|---|---|
| Numero Sentenza | 17590/2026 (Reg. Prov. Coll. 08774/2026) |
| Data Decisione | 3 novembre 2026 |
| Oggetto Annullato | Verbale di scrutinio del 17 luglio 2026 |
| Importo Spese | 1.500,00 euro |
Cosa cambia concretamente per la scuola e le famiglie
Per le famiglie, questa sentenza rappresenta un precedente significativo sulla possibilità di ottenere la tutela legale in caso di errori amministrativi nella valutazione finale. Per gli istituti superiori, il provvedimento evidenzia l'obbligo di accuratezza nel processo di scrutinio e la necessità di rispondere tempestivamente ai riesami richiesti dalle autorità giudiziarie.
In termini operativi, la scuola deve:
- Procedere all'aggiornamento degli atti di iscrizione per l'anno scolastico successivo;
- Garantire la continuità didattica del minore senza ulteriori interruzioni;
- Adempiere al pagamento delle spese di giustizia liquidate dal tribunale.
Sebbene la sentenza non specifichi i motivi pedagogici o giuridici che hanno portato il Consiglio di Classe alla decisione iniziale di non ammettere l'alunno, né riporti i criteri normativi specifici seguiti per il riesame, essa chiarisce che il ricorso è stato proposto per l'annullamento del verbale di scrutinio finale e di ogni atto connesso in caso di illegittimità.