Il TAR Lazio, sezione Quarta Bis, ha emesso una sentenza definitiva che chiude un lungo iter giudiziario relativo alle procedure di informatizzazione delle nomine e all'attribuzione dei contratti a tempo determinato per il personale docente. Il provvedimento, identificato con il numero 17250/2026, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato da un docente contro diverse norme e atti amministrativi che hanno regolamentato le supplenze e il reclutamento straordinario.
Fonte primaria: TAR Lazio (Roma), sez. V bis – sentenza n. 17250/2026: annullamento e/o la riforma previa adozione di ogni più.
La decisione della magistratura amministrativa interviene dopo che la parte ricorrente ha formalmente manifestato il sopravvenuto difetto di interesse. Questo passaggio procedurale ha portato il Tribunale a non esaminare nel merito le richieste di annullamento o riforma degli atti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, inclusi i decreti che disciplinano la procedura straordinaria e le istruzioni operative per le supplenze non preordinate all'immissione in ruolo.
Il nucleo della controversia legale riguardava la legittimità di diversi provvedimenti ministeriali e regionali, tra cui la nota dirigenziale del 19 luglio 2023 e il D.M. 15 giugno 2023 n. 119. Il ricorrente aveva contestato non solo le modalità telematiche di presentazione delle istanze, ma anche i criteri di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiedendo specificamente l'inserimento "a pettine" nelle GPS per le classi di concorso ADSS e A046.
I motivi tecnici dell'improcedibilità e il contesto normativo
La sentenza del TAR Lazio si fonda su una specifica dinamica processuale: la dichiarazione di difetto di interesse da parte del ricorrente in data 23 settembre 2026. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., quando il soggetto che ha avviato il procedimento legale non ha più un interesse diretto o indiretto a proseguire la causa, il tribunale deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Di conseguenza, la magistratura non ha dovuto approfondire la legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.L. 44/2023 o la validità delle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari. Nonostante l'improcedibilità, il dossier evidenzia la complessità degli atti che erano stati oggetto di contestazione, tra cui:
- La nota dirigenziale del 19 luglio 2023, contenente le istruzioni operative in materia di supplenza;
- L'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 12 luglio 2023 relativo all'apertura delle funzioni telematiche;
- Il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, che regola la procedura straordinaria per il conferimento di incarichi non preordinati all'immissione in ruolo;
- I provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari riguardanti la ripubblicazione delle graduatorie provinciali e di istituto per l'a.s. 2023/2024.
La sentenza chiarisce inoltre che le spese di lite sono state compensate, una decisione presa in linea con la richiesta della parte ricorrente e la mancata opposizione degli altri soggetti coinvolti nel giudizio. Questo significa che, pur non essendo stata data una vittoria o una sconfitta sul merito delle norme, il processo si conclude con la neutralizzazione degli oneri economici per le parti.
Implicazioni per le procedure di attribuzione dei contratti
Sebbene la sentenza non fornisca una valutazione sulla validità delle norme, essa conferma indirettamente la stabilità degli atti amministrativi impugnati. Per i docenti, ciò significa che le istruzioni operative sulla supplenza e le modalità di informatizzazione delle nomine restano quelle vigenti, non essendo state riformate o annullate dal provvedimento del TAR. La procedura per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato continua a seguire il percorso tracciato dal Ministero e dagli Uffici Scolastici Regionali.
È importante sottolineare che la sentenza non specifica se vi siano effetti diretti sulle graduatorie provinciali e di istituto già pubblicate dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari. Tuttavia, l'improcedibilità del ricorso impedisce al docente di ottenere, tramite questa specifica azione legale, l'inserimento nelle prime fasce delle GPS o l'accesso parziale previsto dalle normative europee e nazionali per i titoli di formazione esteri.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio Tecnico |
|---|---|
| Numero Sentenza | 17250/2026 (Reg. Prov. Coll. 12164/2023) |
| Esito Giuridico | Improcedibilità (art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.) |
| Motivo Principale | Sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente |
| Spese di Lite | Compensate |
| Date Rilevanti | Difetto di interesse il 23/09/2026; Sentenza il 25/09/2026 |
Cosa cambia concretamente per docenti e segreterie
Per il personale docente e per le segreterie scolastiche, la sentenza non introduce nuove procedure né modifica quelle esistenti. Poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile, le norme sull'informatizzazione delle nomine e le istruzioni operative per le supplenze restano invariate. I docenti che hanno presentato istanze tramite le funzioni telematiche devono continuare a seguire le modalità previste dagli avvisi ministeriali del luglio 2023.
In sintesi, la decisione chiude la strada a questa specifica contestazione legale senza modificare il quadro normativo vigente. Non è chiaro quali siano le conseguenze pratiche immediate per i docenti che avevano contestato le istruzioni del 19 luglio 2023, ma la sentenza indica che tali norme non sono state oggetto di riforma giudiziaria. Per chiunque debba gestire le graduatorie o le nomine, il riferimento normativo resta il D.M. 15 giugno 2023 n. 119 e gli atti successivi pubblicati sui portali istituzionali.