Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quarta Bis, ha emesso una sentenza definitiva che chiude un lungo percorso giudiziario relativo alle procedure di supplenza e alle modalità di inserimento nelle graduatorie per il personale docente. Con la decisione del 30 ottobre 2026, il collegio giudicante ha dichiarato improcedibile il ricorso numero di registro generale 12163 del 2023, proposto da soggetti in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora munita di riconoscimento ufficiale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Fonte primaria: TAR Lazio (Roma), sez. V bis – sentenza n. 17241/2026: annullamento e/o la riforma previa adozione di ogni più.
Il provvedimento giudiziario interviene in un contesto normativo complesso, che coinvolge diverse note dirigenziali e decreti ministeriali relativi alla gestione delle graduatorie provinciali e alla procedura di Informatizzazione delle Nomine (INS). Nonostante l'ampio oggetto della domanda, che mirava all'annullamento di atti fondamentali per la gestione dei contratti a tempo determinato nel biennio 2022/2024, l'esito del procedimento è stato determinato da un mutamento tecnico-processuale avvenuto negli ultimi mesi di gestione della causa.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, la decisione di improcedibilità è scaturita direttamente da una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla parte ricorrente in data 23 settembre 2026. Tale atto ha reso impossibile per il Tribunale procedere nel merito della controversia, portando alla chiusura del giudizio senza che il collegio dovesse pronunciarsi sulla validità della nota dirigenziale del 19 luglio 2023 o sulla legittimità del D.M. 15 giugno 2023 n. 119.
L'impatto della sentenza sulla stabilità delle procedure di supplenza
La sentenza del TAR Lazio non ha modificato la validità degli atti impugnati, ma ha cristallizzato lo stato attuale delle procedure di reclutamento straordinario e di attribuzione dei contratti. Per i docenti della provincia di Brindisi e per gli altri soggetti coinvolti, la dichiarazione di improcedibilità significa che la questione relativa all'inserimento "a pettine" nelle fasce aggiuntive 1C e 1D per i titoli conseguiti all'estero non troverà una risoluzione attraverso questo specifico iter giudiziario. L'autorità amministrativa è stata comunque chiamata a dare esecuzione alla sentenza, che ordina la chiusura del procedimento con spese di lite compensate.
Dal punto di vista operativo, la decisione non chiarisce se vi siano effetti immediati sulle graduatorie di Brindisi, ma conferma che la strada del ricorso per questi specifici ricorrenti si è interrotta. La stabilità delle procedure rimane quindi legata all'interpretazione vigente delle norme ministeriali, che attualmente regolano il conferimento degli incarichi di supplenza non preordinati all'immissione in ruolo. La sentenza non fornisce indicazioni sui motivi tecnici che hanno portato al difetto di interesse, lasciando aperta l'incertezza su eventuali altre vie di tutela per i titoli di formazione esteri.
Analisi degli atti coinvolti e del contesto normativo
Il ricorso originale era estremamente vasto e mirava a colpire una serie di provvedimenti chiave per la gestione del personale scolastico. Tra gli atti citati nel dossier figurano:
- La nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico (prot. n. 43440 del 19 luglio 2023) con istruzioni operative sulle supplenze;
- L'Avviso del Ministero del 12 luglio 2023 relativo alle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze;
- Le indicazioni per il consolidamento del procedimento di Informatizzazione delle Nomine (INS) per il personale docente supplente;
- Il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, che disciplina la procedura straordinaria per i contratti a tempo determinato;
- I provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi relativi alla ripubblicazione delle graduatorie e all'esclusione dei soggetti con titoli in corso di riconoscimento.
L'obiettivo dei ricorrenti era ottenere l'accesso parziale e la partecipazione alle procedure di reclutamento straordinario, contestando le modalità di inserimento nelle GPS. Tuttavia, la scadenza del difetto di interesse ha impedito al TAR di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. n. 22 aprile 2023 n. 44, che era uno dei punti centrali della domanda.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Giudice | TAR Lazio (Roma), Sezione Quarta Bis |
| Numero Sentenza | 17241/2026 (Reg. Ric. 12163/2023) |
| Data Decisione | 30 ottobre 2026 |
| Esito | Dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse |
| Spese di lite | Compensate |
Cosa cambia concretamente per docenti e scuole
Per i docenti della provincia di Brindisi e per chiunque sia coinvolto nelle procedure di attribuzione per il biennio 2022/2024, la sentenza non produce un cambiamento immediato nelle graduatorie esistenti. Poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile, non vi è stata alcuna riforma degli atti impugnati né alcuna modifica alle modalità di inserimento "a pettine" per i titoli esteri.
Le segreterie scolastiche e gli uffici scolastici territoriali possono continuare ad operare sulla base delle note dirigenziali vigenti e dei decreti ministeriali già in essere. Per i docenti che possiedono specializzazioni estere non ancora riconosciute, la via del ricorso specifico per questa causa è chiusa; la situazione giuridica rimane quindi invariata rispetto a quanto stabilito dalle circolari del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
FAQs
TAR Lazio dichiara improcedibile ricorso su supplenze
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile a causa della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dalla parte ricorrente in data 23 settembre 2026. Tale decisione è stata presa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse, la sentenza non ha prodotto effetti di annullamento o riforma sulla nota dirigenziale del 19 luglio 2023. Di conseguenza, la validità dell'atto non è stata modificata dal provvedimento giudiziario.
La sentenza non conferma né annulla il D.M. 119 del 15 giugno 2023, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile prima che il merito dell'atto venisse esaminato. La decisione si basa esclusivamente sul sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente.