Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR), Sezione Quinta, ha emesso un'ordinanza collegiale di fondamentale rilievo per il sistema scolastico italiano, decretando l'annullamento del verbale dello scrutinio finale relativo agli alunni con giudizio sospeso della Classe 2, Sez. B, di un Liceo scientifico sportivo situato a Milano. Il provvedimento, identificato con il numero di registro generale 3198 del 2026, colpisce direttamente la decisione dell'istituto scolastico che aveva disposto la mancata ammissione di uno studente all'anno successivo, oltre a invalidare le prove d'esame e le griglie di valutazione utilizzate per il percorso di recupero.
Fonte primaria: TAR regionali: TAR Lombardia (Milano), sez. V – ordinanza collegiale n. 4836/2026: annullamento del verbale dello scrutinio.
L'intervento della magistratura amministrativa si è reso necessario a seguito di un ricorso proposto dai genitori dell'allievo minore, i quali hanno contestato la legittimità degli atti amministrativi scolastici. Sebbene il dossier non specifichi i dettagli tecnici delle griglie di valutazione o i motivi puntuali della bocciatura, l'ordinanza evidenzia una criticità procedurale determinante: la nullità delle notifiche effettuate dall'istituto scolastico (scuola paritaria) verso i genitori. Tale vizio formale ha impedito il corretto esercizio del diritto di difesa e ha reso necessario il rinvio della trattazione della domanda cautelare per consentire la regolarizzazione della comunicazione.
Il provvedimento sottolinea come la corretta procedura di notifica sia un pilastro della legalità amministrativa, specialmente in ambiti sensibili come la valutazione scolastica. L'annullamento non riguarda solo l'esito finale, ma si estende a ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso all'azione illegittima posta in essere dall'Istituto di Istruzione Superiore, garantendo così la tutela della posizione giuridica degli istanti e la necessità di un iter amministrativo trasparente e verificabile.
Cosa dice la Legge 53/1994 in sintesi
La Legge 53/1994 disciplina le facoltà di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e dei procuratori legali. In particolare, l'articolo 1 stabilisce che la notificazione può essere eseguita a mezzo del servizio postale o, in modalità telematica, attraverso la posta elettronica certificata (PEC).
Perché la notifica tramite PEC sia valida, la normativa richiede che l'indirizzo utilizzato risulti da pubblici elenchi e che tali elenchi siano indicati nella relazione di notificazione redatta dal legale. Nel caso specifico del TAR Lombardia, la mancata corrispondenza tra l'indirizzo PEC utilizzato e i pubblici elenchi ha portato alla dichiarazione di nullità delle notifiche, pur riconoscendole come non inesistenti. Questa distinzione è fondamentale: una notifica nulla deve essere rinnovata affinché l'atto produca effetti giuridici e garantisca il principio del contraddittorio.
Cosa dice il D.Lgs. 196/2003 (art. 52) in sintesi
Il D.Lgs. 196/2003, noto come Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede all'articolo 52 norme rigorose sulla tutela della dignità e della riservatezza dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi. La norma consente l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti nelle decisioni giudiziarie diffuse al pubblico, per proteggere la privacy degli interessati.
Tuttavia, è essenziale distinguere tra l'oscuramento dei dati per fini di pubblicità della sentenza e il diritto all'accesso agli atti. La normativa non elimina il diritto delle parti di accedere ai documenti che le riguardano per fini di difesa. Nel contesto scolastico, ciò significa che, pur potendo essere pubblicate sentenze con "OMISSIS", la scuola e i genitori devono garantire l'accesso ai verbali e alle griglie di valutazione, specialmente quando questi sono oggetto di contenzioso legale.
Cosa dice il D.Lgs. 101/2018 in sintesi
Il D.Lgs. 101/2018 ha aggiornato il Codice Privacy per coordinarlo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Per quanto riguarda il settore scolastico, il decreto conferma che il trattamento dei dati personali nel procedimento valutativo deve avere una base normativa o istituzionale, essere proporzionato e rispettare i principi di minimizzazione e sicurezza.
Il provvedimento chiarisce che la privacy non può essere invocata in modo generico o assoluto per negare l'accesso difensivo agli atti del figlio da parte dei genitori. Il trattamento dei dati relativi alla salute (come certificazioni DSA o BES) richiede invece misure di garanzia specifiche, come l'oscuramento dei dati non necessari alla decisione amministrativa, per bilanciare il diritto alla difesa con la tutela della riservatezza del minore.
Contesto e precedenti
La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio per cui la valutazione degli studenti, pur essendo un atto di discrezionalità tecnica della scuola, deve sottostare a criteri di proporzionalità e trasparenza. Un precedente rilevante è la sentenza del TAR Lombardia n. 2803 del 01.06.2026, che ha stabilito come, per gli alunni con DSA, la mancata attuazione delle misure compensative non incida automaticamente sulla legittimità della non ammissione, la quale deve essere valutata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
In altri casi, come la sentenza del TAR Lombardia n. 3348 del 21 ottobre 2025, la magistratura ha ribadito che il parziale diniego di accesso agli atti non rende di per sé illegittimo lo scrutinio, a meno che non impedisca la piena difesa. Tuttavia, nel caso attuale, il vizio è di natura formale e procedurale: la scuola non ha rispettato le modalità di notifica previste dalla legge, rendendo l'atto amministrativo (il verbale di scrutinio) giuridicamente inefficace nei confronti dell'istituto scolastico non costituito in giudizio.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
L'ordinanza del TAR Lombardia produce effetti immediati e richiede azioni concrete da parte degli organi scolastici. Poiché il verbale dello scrutinio finale è stato annullato, l'istituto scolastico deve procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della scuola paritaria coinvolta, rispettando i termini perentori fissati dal giudice. La scuola dovrà inoltre riesaminare le griglie di valutazione e le prove d'esame di italiano e matematica, poiché queste sono state dichiarate nulle.
Per i dirigenti scolastici e le segreterie, è fondamentale assicurarsi che ogni comunicazione ufficiale verso le famiglie avvenga tramite canali tracciabili e conformi ai pubblici elenchi, per evitare che vizi formali possano portare all'annullamento di atti amministrativi complessi. I docenti devono prestare particolare attenzione alla documentazione delle prove di recupero, poiché la mancanza di verbali di correzione o di griglie dettagliate può essere utilizzata come prova di irregolarità procedurale in sede di contenzioso.
In sintesi, le azioni richieste sono:
- Rinnovazione della notifica: La parte ricorrente ha 7 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per procedere alla nuova notifica, con deposito della prova entro 2 giorni successivi.
- Revisione degli atti: La scuola deve predisporre nuovi strumenti di valutazione o validare quelli esistenti, assicurandosi che siano conformi ai criteri di ammissione.
- Trasparenza documentale: È necessario garantire ai genitori l'accesso immediato e completo a tutti i documenti relativi alle prove d'esame e ai verbali di correzione.
Le posizioni
Sebbene il dossier non riporti dichiarazioni dirette di sindacati o associazioni, la giurisprudenza riflette una tensione costante tra il diritto della scuola alla discrezionalità pedagogica e il diritto dei genitori alla trasparenza. Le autorità giudiziarie tendono a proteggere il percorso formativo dello studente, ma non possono tollerare irregolarità procedurali che precludono il diritto di difesa. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, pur non essendo intervenuto direttamente in questa specifica ordinanza, mantiene una linea rigorosa sulla necessità di rispettare le norme sulla protezione dei dati e sulla corretta gestione dei fascicoli scolastici.
| Elemento di Giudizio | Dettaglio dell'Ordinanza |
|---|---|
| Oggetto Principale | Annullamento verbale scrutinio finale e prove d'esame |
| Vizio Rilevato | Nullità delle notifiche tramite PEC (mancanza di pubblici elenchi) |
| Materie Coinvolte | Italiano e Matematica |
| Termine per Rinnovazione | 7 giorni dalla comunicazione amministrativa |
| Prossima Udienza | 24 novembre 2026 |
FAQs
TAR Lombardia annulla verbale scrutinio finale liceo
L'impugnazione può avvenire attraverso il ricorso amministrativo, come dimostrato dal caso in cui il TAR ha annullato le griglie di valutazione utilizzate per le prove di recupero di italiano e matematica. La giurisprudenza analizza la legittimità degli atti presupposti, successivi o connessi all'azione illegittima dell'Istituto di Istruzione Superiore.
L'istituto, essendo una scuola paritaria non costituita in giudizio, è stato oggetto di un provvedimento che nega la validità del verbale dello scrutinio e delle relative prove d'esame. La scuola deve essere destinataria di una nuova notifica del ricorso, che deve essere eseguita correttamente dai legali della parte ricorrente entro i termini fissati dal Tribunale.
I genitori, in qualità di esercenti la potestà sul figlio minore, hanno il diritto di proporre ricorso contro gli atti amministrativi scolastici lesivi della posizione giuridica dei figli. Possono richiedere l'annullamento di verbali di scrutinio e prove d'esame qualora ritengano che le procedure di valutazione o le notifiche degli atti siano irregolari.