Vai al contenuto
Orizzonte Insegnanti
Normativa Scolastica

TAR Molise annulla silenzio sulla continuità didattica

TAR Molise annulla silenzio sulla continuità didattica (generato da IA)

Immagine generata con IA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha recentemente emesso un provvedimento significativo che ribadisce l'obbligo delle istituzioni scolastiche di non restare inerti dinanzi alle istanze dei genitori riguardanti la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Con l'ordinanza cautelare n. 119/2026, la Sezione Prima del TAR ha disposto l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni scolastiche e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in merito alle richieste presentate per la permanenza della docente di sostegno già assegnata alla minore nei due anni scolastici precedenti.

La decisione giudiziaria sottolinea come la mancata valutazione delle richieste da parte degli enti coinvolti possa configurare un'omissione procedurale che danneggia il percorso educativo dello studente. Il provvedimento impone alle autorità competenti di procedere alla riedizione del procedimento, garantendo una completa istruttoria e una motivata valutazione dell'interesse della minore, senza però prevedere la nomina diretta della docente, ma attraverso i canali di verifica previsti dalla normativa vigente.

Il nucleo centrale del provvedimento riguarda la tutela del diritto allo studio e alla stabilità pedagogica, elementi fondamentali per l'integrazione scolastica. Il TAR ha evidenziato come l'inerzia amministrativa non possa essere giustificata da una mancanza di azione, obbligando le scuole a ricostruire correttamente il fabbisogno di sostegno e la disponibilità dei posti presso i plessi di scuola dell'infanzia, correggendo eventuali errori nei prospetti SIDI o nei bollettini di nomina pubblicati.

L'obbligo di istruttoria e la riedizione della procedura

L'ordinanza del TAR Molise non si limita a contestare il silenzio amministrativo, ma entra nel merito della correttezza degli atti istruttori. Il provvedimento annulla diversi atti relativi alla ricostruzione del fabbisogno di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027, inclusi i bollettini di nomina GPS e i decreti di conferma dei docenti pubblicati il 31 agosto 2026. Questo perché tali documenti, nella loro versione originaria, non avrebbero considerato la posizione della minore o il posto di sostegno specifico per la scuola dell'infanzia di riferimento.

Le Amministrazioni sono quindi chiamate a rieditare la procedura seguendo un percorso rigoroso che deve includere:

  • La completa istruttoria sulla disponibilità dei posti di sostegno ordinario e straordinario;
  • La valutazione specifica e motivata dell'interesse della minore nel mantenere il rapporto con la docente di sostegno già assegnata;
  • La verifica della corrispondenza tra i posti disponibili e le necessità effettive del plesso scolastico;
  • L'esclusione di ogni atto di diniego o mancata valutazione espresso precedentemente che non sia stato adeguatamente motivato.

È importante sottolineare che il Tribunale ha precisato che la riedizione del procedimento deve avvenire senza domanda di nomina diretta della docente, rispettando le regole generali di assegnazione, ma assicurando che il percorso di continuità non venga ignorato o sottovalutato durante la fase di valutazione del merito.

Irregolarità nei bollettini di nomina e nei prospetti SIDI

Uno degli aspetti più tecnici dell'ordinanza riguarda l'invalidità di diversi atti pubblicati tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2026. Il TAR ha rilevato che i bollettini di nomina GPS e i provvedimenti di conferma non contemplavano correttamente la posizione della minore o il posto di sostegno presso l'Istituto Comprensivo interessato. Tale omissione ha generato una serie di atti successivi, inclusi quelli relativi alla tipologia ADAA, che il giudice ha ritenuto potenzialmente lesivi dell'interesse della minore proprio a causa della omessa previa istruttoria.

In particolare, il provvedimento colpisce:

  • Il bollettino del 31 agosto 2026 relativo alla disponibilità dei posti di sostegno in continuità;
  • Il primo prospetto o bollettino di nomina relativo alla continuità pubblicato nella medesima data;
  • Il decreto di conferma dei docenti sul posto di sostegno del 31 agosto 2026;
  • Il terzo bollettino GPS pubblicato il 9 settembre 2026 e il relativo provvedimento di conferma, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse della minore.

Il giudice ha inoltre ordinato all'Amministrazione scolastica di fornire agli interessati l'accesso agli atti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, garantendo la trasparenza necessaria per monitorare la corretta evoluzione della pratica.

Elemento dell'OrdinanzaDettaglio e Azione Richiesta
Silenzio AmministrativoAnnullamento del silenzio sulle richieste di continuità didattica degli ultimi due anni scolastici.
Istruttoria ObbligatoriaObbligo di motivata valutazione dell'interesse della minore prima di ogni decisione.
Riedizione ProcedimentoAnnullamento degli atti istruttori e delle determinazioni relative al fabbisogno di sostegno 2026/2027.
Accesso agli AttiTermine di 20 giorni per fornire ai genitori l'accesso alla documentazione amministrativa.
Udienza di MeritoFissata per il 16 dicembre 2026 per la discussione definitiva della causa.

Cosa cambia concretamente per le famiglie e le scuole

Per le famiglie di alunni con disabilità, questa sentenza rappresenta una tutela fondamentale contro l'inerzia burocratica. I genitori hanno ora la certezza che la richiesta di continuità didattica non può essere ignorata e che l'amministrazione deve fornire risposte chiare e motivate. In caso di silenzio, la famiglia può invocare il provvedimento per forzare l'avvio di una procedura corretta che tenga conto della stabilità del rapporto educativo tra docente e studente.

Per le Amministrazioni scolastiche e gli Uffici Scolastici, l'impatto è operativo e immediato. Gli uffici tecnici e i dirigenti devono procedere alla revisione dei prospetti SIDI e dei bollettini di nomina per assicurarsi che i posti di sostegno siano correttamente mappati e che le richieste di continuità siano oggetto di una valutazione documentata. Non è più sufficiente la mancata risposta; è necessaria una azione positiva di istruttoria che giustifichi la scelta amministrativa in relazione al benessere della minore.

È importante notare che, sebbene il TAR abbia ordinato la riedizione della procedura, non ha stabilito criteri univoci per la valutazione dell'interesse della minore, lasciando alla discrezionalità amministrativa (sempre motivata) il compito di bilanciare le esigenze didattiche e la disponibilità dei posti. Inoltre, la nota non specifica le conseguenze pratiche per la docente di sostegno nel caso in cui il procedimento venga rieditato, se non per quanto riguarda la verifica della sua effettiva assegnazione al plesso specifico.

FAQs
TAR Molise annulla silenzio sulla continuità didattica

In quali casi il silenzio delle Amministrazioni sulla continuità didattica può essere impugnato davanti al TAR?+

Il silenzio può essere impugnato quando l'inerzia dell'Amministrazione sulla richiesta di continuità didattica della docente di sostegno risulta lesiva degli interessi della minore. In questi casi, il TAR può ordinare l'annullamento del silenzio e la conseguente riedizione del procedimento.

Qual è il ruolo dei bollettini di nomina GPS e dei prospetti SIDI in questo specifico contesto legale?+

Questi documenti sono oggetto di annullamento qualora non contemplino correttamente la posizione della minore o il posto di sostegno specifico. Il TAR ha rilevato che la mancata indicazione di tali dati nei bollettini e nei prospetti può costituire un effetto lesivo della mancata riedizione della procedura di continuità.

Quali sono le tutele previste per i genitori in caso di mancata valutazione della richiesta di continuità?+

I genitori possono ricorrere al TAR per ottenere l'annullamento del silenzio amministrativo e la riedizione del procedimento istruttorio. La tutela mira a garantire che la richiesta di continuità venga valutata correttamente, annullando ogni eventuale atto di diniego o mancata valutazione già espresso.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
L'autore

Docente specializzato sul sostegno, progettista di piattaforme digitali e sviluppatore di sistemi di IA applicata

La preparazione può includere ricerca web e strumenti di intelligenza artificiale. Applichiamo controlli automatici su fonti, coerenza e originalità; i casi dubbi vengono fermati per revisione prima della pubblicazione.

Pubblicato dalla Redazione Orizzonte Insegnanti LinkedIn

Leggi la politica editoriale

Condividi articolo Aggiungi alle fonti preferite su Google Le nostre notizie compariranno più spesso tra le Notizie principali di Google

Ultime notizie

  1. Lombardia, orientamento alle professioni dello spazio
  2. Forlì-Cesena, corso per docenti su disabilità visiva
  3. Consiglio di Stato conferma esclusione docente concorso dirigenti
  4. Campania, costituita la Commissione per i percorsi 4+2
  5. Catanzaro, il tribunale riconosce punteggio servizio civile
  6. Consiglio di Stato conferma l'ammissione docente al concorso
  7. Basilicata, Venosa indica bando Certamen Horatianum 2027
  8. Trento approva finanziamenti per contrasto bullismo
  9. Trento, INAIL attiva denunce infortuni online
  10. Cremona determina contingente diritto allo studio 2027
  11. GenAI4Schools organizza il secondo Consortium Meeting
  12. Trento approva concorsi per personale ATA e educatori
  13. Forlì-Cesena, pubblicati materiali sulla progettazione inclusiva
  14. Marche, rinnovata valutazione prova scritta concorso dirigenti
  15. Giuseppe Conte e la riflessione sul ruolo del docente: tra pedagogia del rapporto e nuove sfide per i giovani
  16. Marche, esposizione bandiera ONU nelle scuole
  17. Scuole italiane promuovono innovazione e buone pratiche
  18. Padova, iscrizioni al corso di tutoring per insegnanti
  19. Palermo, verifiche urgenti sugli edifici scolastici
  20. Didacta Italia Abruzzo registra 9mila presenze

Tutte le notizie