L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nell'ambito dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta – Andria – Trani, ha emesso un provvedimento ufficiale per il reinserimento di una docente all'interno delle graduatorie provinciali. L'intervento amministrativo, formalizzato tramite la nota AOOUSPBAT n. 0016958 del 06-11-2026, riguarda specificamente la classe di concorso ADMM – I Fascia, confermando il diritto dell'aspirante Mariangela Filannino di concorrere per l'assegnazione delle supplenze.
Fonte primaria: UST Barletta-Andria-Trani: NOTA AOOUSPBAT n. 0016958 del 6 novembre 2026 (PDF).
Il provvedimento nasce a seguito di un'istanza di inserimento presentata dall'aspirante per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28. Nonostante un precedente decreto di esclusione, emesso con la nota prot. n. 12082 del 27.08.2026, l'amministrazione ha riconosciuto la necessità di rettificare la posizione giuridica della docente. Tale correzione è stata motivata dalla presentazione di documentazione specifica che attesta il possesso dei requisiti necessari, superando le iniziali criticità che avevano portato all'esclusione dalla I e II fascia delle graduatorie provinciali per mancanza del requisito previsto dall'art. 7, comma 4, lett. e), punto ii) dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026.
L'azione dell'amministrazione scolastica si configura come un tipico esercizio di autotutela, volto a sanare un errore materiale o una mancanza informativa iniziale. Il provvedimento chiarisce che il reinserimento avviene con effetto immediato, garantendo alla docente la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione delle supplenze in virtù del punteggio posseduto. Questo passaggio è fondamentale per garantire la continuità didattica, specialmente in contesti che coinvolgono alunni con disabilità, dove la stabilità del personale docente è un requisito essenziale.
Cosa dice la Legge 124/1999 (art. 4) in sintesi
La Legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 4, rappresenta il pilastro normativo per la gestione delle supplenze nel sistema scolastico italiano. Il testo stabilisce le modalità per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultano effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico.
In particolare, il comma 6-bis dell'articolo 4 specifica che, per garantire la copertura di tali posti, sono costituite graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Un elemento cruciale per il caso in esame è la disposizione che prevede l'istituzione di una specifica graduatoria provinciale destinata esclusivamente ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Questa distinzione è fondamentale per la corretta gestione delle classi di concorso come la ADMM, dove il requisito della specializzazione è un prerequisito imprescindibile per l'inserimento e la permanenza nelle fasce di merito.
Cosa dice il D.L. 126/2019 in sintesi
Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, ha introdotto misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico. L'articolo 1 del decreto disciplina le procedure per l'abilitazione e l'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, definendo i criteri per la partecipazione alle procedure straordinarie e la definizione delle graduatorie di vincitori.
Sebbene il decreto si concentri principalmente sulle procedure straordinarie, esso fornisce il quadro normativo di riferimento per la validità dei titoli di accesso e delle abilitazioni. Nel contesto del provvedimento di Barletta-Andria-Trani, il D.L. 126/2019 funge da base per la verifica della conformità dei titoli presentati dagli aspiranti, assicurando che le graduatorie provinciali siano costruite su basi giuridiche solide e coerenti con le esigenze di reclutamento nazionale.
Cosa dice la Legge 159/2019 (art. 1-quater) in sintesi
La Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha convertito il decreto citato in precedenza, confermando le disposizioni urgenti in materia di supplenze. L'articolo 1-quater è il riferimento specifico per le modificazioni apportate all'articolo 4 della Legge 124/1999 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 107/2015.
Questa normativa ha reso strutturale l'uso delle graduatorie provinciali per l'assegnazione dei contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche. La legge garantisce che il sistema di assegnazione sia trasparente e basato su criteri di merito e titoli certificati, fornendo la cornice legale entro cui l'Ufficio Scolastico Regionale deve operare per correggere eventuali errori procedurali attraverso il potere di autotutela.
Cosa dice la Legge 107/2015 (art. 1, comma 107) in sintesi
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 107, disciplina l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto. Il comma stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.
Questa norma è di fondamentale importanza per la validità delle iscrizioni nelle GPS. Essa impone un rigido controllo sulla titolarità dei requisiti abilitanti al momento dell'aggiornamento delle graduatorie. Nel caso della docente Filannino, la verifica della conformità del titolo di specializzazione per il sostegno è stata il punto nodale che ha permesso il passaggio dall'esclusione al reinserimento, poiché la legge 107/2015 non ammette deroghe sulla titolarità del requisito abilitante per l'accesso alle fasce di merito.
Contesto e precedenti
Il provvedimento di Barletta-Andria-Trani si inserisce in un filone di interventi amministrativi volti a correggere le difformità nelle valutazioni dei titoli dichiarati dagli aspiranti. L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha il compito di procedere alla valutazione dei titoli per le GPS di competenza, potendo avvalersi anche della delega a scuole polo per specifiche classi di concorso, proprio al fine di evitare errori che possano penalizzare i candidati.
In questo specifico caso, la docente Mariangela Filannino aveva inizialmente ricevuto un decreto di esclusione dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali per la classe di concorso ADMM. Tale esclusione era stata motivata dalla presunta mancanza del requisito previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera e), punto ii) dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Tuttavia, la docente ha presentato una documentazione successiva che attestava il conseguimento del titolo universitario di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, pari a 36 CFU, con valutazione finale di 30/30, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 24 aprile 2025, n. 77.
È rilevante notare che il provvedimento di reinserimento è stato adottato anche in considerazione di un giudizio pendente presso il Tribunale di Trani (SEZ. Lavoro, RG n. 6368/2026). In tale sede, la docente ha richiesto non solo il diritto all'inserimento e alla permanenza nella GPS di prima fascia, ma anche la conferma della propria posizione per l'anno scolastico 2026/2027 presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Barletta. Il Dirigente Scolastico dell'istituto ha infatti espresso una valutazione favorevole alla continuità didattica, a seguito di una richiesta della famiglia di un alunno con disabilità, sottolineando come il reinserimento della docente sia prioritario rispetto alle operazioni informatizzate di assegnazione.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
Il provvedimento di reinserimento della docente Filannino nelle GPS della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha diverse implicazioni pratiche e operative che interessano direttamente la comunità scolastica e gli aspiranti docenti:
- Per gli aspiranti docenti: Il provvedimento conferma l'importanza della documentazione certificata. Anche in presenza di un decreto di esclusione iniziale, la presentazione di titoli validi e conformi alle normative vigenti (come il titolo di specializzazione per il sostegno) permette di attivare il potere di autotutela dell'amministrazione per la rettifica della posizione. È fondamentale per gli aspiranti monitorare costantemente le comunicazioni dell'USR e presentare tempestivamente le integrazioni richieste.
- Per le scuole e i Dirigenti Scolastici: Il provvedimento sottolinea il ruolo cruciale del Dirigente Scolastico nella tutela della continuità didattica. La valutazione favorevole del Dirigente dell'IC "Giovanni Paolo II" dimostra come, in casi di alunni con disabilità, la stabilità del docente assegnato possa prevalere sulle procedure automatiche di assegnazione, a patto che il docente possieda i requisiti normativi necessari.
- Per le Segreterie Scolastiche: L'amministrazione scolastica deve procedere tempestivamente ai controlli delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti nel momento in cui stipulano il primo contratto di lavoro. Il provvedimento evidenzia come la collaborazione tra scuole e Uffici Scolastici sia essenziale per evitare difformità nelle valutazioni dei titoli e garantire la correttezza delle graduatorie di istituto.
- Impatto sulle assegnazioni 2026/2027: Il reinserimento della docente nella I Fascia della classe ADMM significa che la stessa potrà concorrere alle assegnazioni di supplenza con la precedenza dovuta al proprio punteggio. Questo potrebbe comportare una revisione delle assegnazioni già effettuate se la docente dovesse risultare titolare di un posto con priorità assoluta rispetto ai colleghi già inseriti, in particolare per le sedi dove la continuità didattica è stata espressamente richiesta.
In sintesi, il provvedimento garantisce che l'errore amministrativo iniziale non pregiudichi il diritto del docente di esercitare la propria professione e il diritto degli studenti a un percorso educativo stabile, bilanciando il rigore normativo con la flessibilità necessaria per le esigenze educative specifiche.
La nota specifica che avverso il provvedimento di reinserimento è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure il ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
| Soggetto/Atto | Dettaglio Operativo |
|---|---|
| Aspirante Filannino | Reinserimento immediato nelle GPS Barletta-Andria-Trani (Classe ADMM - I Fascia) |
| Titolo di Specializzazione | Conseguimento di 36 CFU per il sostegno (Valutazione 30/30) |
| Giudizio Dirigente | Valutazione favorevole alla continuità didattica presso IC "Giovanni Paolo II" |
| Procedura Amministrativa | Esercizio di autotutela per rettifica di errore materiale/mancanza informativa |
FAQs
Barletta-Andria-Trani reinserisce docente nella GPS
La docente è stata inizialmente esclusa dalle graduatorie provinciali per mancanza del requisito previsto dall'art. 7, comma 4, lett. e), punto ii) dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Il provvedimento di reinserimento è avvenuto dopo la presentazione di una dichiarazione attestante il possesso del titolo universitario di specializzazione per il sostegno didattico.
L'Ufficio Scolastico Territoriale procede alla rettifica e all'integrazione delle posizioni giuridiche in autotutela per correggere errori materiali o situazioni al momento non conosciute. Tale potere può essere esercitato per annullare, revocare o rettificare provvedimenti precedenti, anche in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
Il provvedimento garantisce alla docente di concorrere all'assegnazione delle supplenze in virtù del punteggio posseduto. Inoltre, per l'anno scolastico 2026/2027, la docente viene confermata sullo stesso posto assegnato l'anno precedente presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Barletta, con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate.