Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso il proprio parere in data 29 ottobre 2026 sullo schema di decreto volto a disciplinare i requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco degli enti certificatori delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico. Questo intervento normativo nasce dalla necessità di sostituire integralmente il precedente D.M. n. 62 del 10 marzo 2022, a seguito di un'approfondita interlocuzione avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel maggio 2026. Il nuovo testo mira a bilanciare la necessità di garantire la qualità dell'insegnamento con l'esigenza di eliminare ostacoli burocratici e discriminatori per gli enti certificatori, specialmente quelli con sede estera.
Le certificazioni linguistiche rappresentano un elemento cardine per il sistema scolastico italiano, poiché costituiscono un titolo valutabile nelle graduatorie e nelle procedure concorsuali, oltre a essere un requisito fondamentale per l’insegnamento secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Poiché tali titoli producono effetti giuridici diretti sulla parità di trattamento tra gli aspiranti e sulla qualità del servizio educativo, il CSPI sottolinea che la disciplina del loro rilascio non può essere ridotta a una mera questione amministrativa, ma deve tutelare l'affidabilità del percorso di formazione e sviluppo professionale dei docenti.
L'attenuazione dei requisiti e la risposta alle sollecitazioni dell'Autorità Garante
Lo schema di decreto in esame mantiene l’impianto strutturale del decreto del 2022, ma introduce modifiche sostanziali sui requisiti degli enti certificatori, che risultano nel complesso attenuati. Il cambiamento più rilevante riguarda il criterio della sede legale: mentre la normativa precedente richiedeva che l’ente avesse sede nel Paese della lingua oggetto di certificazione o in Italia, il nuovo schema valuta la competenza dell’ente in relazione alla lingua, indipendentemente dallo Stato di stabilimento. Per gli enti stranieri, non sarà più necessario il riconoscimento giuridico da parte dell’Ambasciata, che verrà sostituito da una documentazione più agevole fornita dall’autorità competente o da una rappresentanza diplomatica.
Questa revisione è la risposta diretta alle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nel 2015 aveva evidenziato come i requisiti precedenti fossero ingiustificatamente restrittivi. L'Autorità aveva richiesto di eliminare il trattamento differenziato tra enti con sede in Italia ed enti stabiliti in altri Stati membri, nonché di superare l'obbligo di possedere una rete capillare di sedi accreditate sul territorio nazionale. Il Ministero ha recepito queste indicazioni, permettendo agli enti di utilizzare organizzazioni articolate per macroaree e di avvalersi anche di sedi messe a disposizione da terzi, purché l'ente mantenga la piena responsabilità del regolare svolgimento delle prove.
Nonostante l'apertura verso modelli organizzativi meno rigidi, il CSPI ribadisce che la qualità non deve essere sacrificata. L'Autorità stessa ha precisato che le soluzioni alternative devono garantire che le prove siano svolte in condizioni controllate e verificabili. Il Consiglio Superiore ha infatti espresso preoccupazione per il rischio che un sistema poco rigoroso possa svalutare la formazione linguistica dei docenti, premiando scorciatoie prive di valore formativo e danneggiando il diritto degli studenti a un'istruzione di livello adeguato, specialmente nelle attività di mobilità internazionale o nelle discipline non linguistiche insegnate in lingua straniera.
Modifiche operative sui requisiti del personale e dell'esperienza
Il nuovo schema di decreto introduce anche novità tecniche riguardanti la dimostrazione dei requisiti da parte del personale degli enti certificatori. Invece di una quantificazione precedentemente assente, il campione di curricula da presentare è ora fissato al 20% del personale, con un limite massimo di dieci unità. Inoltre, per quanto riguarda i rapporti di lavoro validi secondo l'ordinamento dello Stato di appartenenza, non sarà più richiesta la dimostrazione di contratti per tutto il personale impiegato, ma sarà sufficiente documentare due soli rapporti di lavoro per ciascuna funzione specifica (test developers, esaminatori, correttori).
Un altro punto di revisione riguarda i titoli professionali: il requisito specifico negli ambiti glottodidattico e docimologico lascia il posto a un riferimento più generico al possesso di titoli, qualifiche o esperienze professionali di almeno tre anni. Tuttavia, il CSPI ha sollevato dubbi sulla riduzione dell'esperienza richiesta all'ente nella produzione e valutazione delle prove, che nello schema è passata da cinque a due anni. Il Consiglio Superiore ritiene che un biennio sia troppo breve per apprezzare la stabilità dei processi di costruzione e validazione delle prove, suggerendo di individuare un periodo non inferiore a tre anni, in linea con l'esperienza triennale già richiesta al personale.
In termini di organizzazione didattica, il decreto introduce per la prima volta la possibilità di svolgere prove adattive multilivello. Per quanto riguarda la formazione continua, il nuovo testo richiede che essa sia documentata con una policy e la descrizione dei percorsi svolti nell'ultimo triennio. È stato inoltre introdotto un divieto esplicito di svolgere a domicilio le prove scritte, mentre le prove orali restano consentite a distanza senza che venga indicato il luogo di permanenza del candidato. Inoltre, scompare l'esclusione delle registrazioni asincrone, che era invece prevista dalla normativa del 2022.
Sul fronte della vigilanza, il sistema sanzionatorio subisce una trasformazione significativa. Mentre il decreto precedente prevedeva l'eliminazione automatica dall'elenco per la sola perdita dei requisiti, il nuovo schema inserisce l'istituto del contraddittorio e della proporzionalità. L'evenienza della perdita dei requisiti non è più disciplinata in modo automatico e viene introdotto il preavviso di rigetto, che riduce il termine per le controdeduzioni da trenta a dieci giorni.
| Aspetto | Dettaglio del Nuovo Schema |
|---|---|
| Sede Legale | Valutazione della competenza per lingua, indipendentemente dallo Stato di stabilimento. |
| Riconoscimento Estero | Sostituito da documentazione dell'autorità competente o rappresentanza diplomatica. |
| Campione Curricula | Fissato al 20% del personale (max 10 unità). |
| Esperienza Ente | Ridotta da 5 a 2 anni (il CSPI suggerisce un minimo di 3 anni). |
| Sedi Accreditate | Ammessa organizzazione per macroaree e sedi messe a disposizione da terzi. |
| Prove Scritte | Divieto di svolgimento a domicilio. |
| Sistema Sanzionatorio | Introduzione di contraddittorio e proporzionalità; preavviso di rigetto con 10 giorni per controdeduzioni. |
Impatto sulla scuola e sui docenti: validità dei titoli e procedure
L'impatto di queste modifiche è diretto sulla validità dei titoli per le graduatorie e sulle procedure concorsuali. Il CSPI ha evidenziato un punto critico riguardante la validità delle certificazioni: attualmente, la validità è subordinata alla pubblicazione sull'elenco dei soggetti qualificati. Esiste il rischio che un titolo conseguito presso un ente regolarmente iscritto possa essere messo in discussione per vicende successive dell'ente stesso. Per ovviare a questo, il Consiglio Superiore propone di assumere come riferimento la data di svolgimento dell'esame, stabilendo che la certificazione sia valida se rilasciata da un ente iscritto in quel preciso momento.
Un altro aspetto cruciale riguarda la verificabilità dei titoli da parte delle istituzioni scolastiche. Attualmente, le scuole utilizzano strumenti spesso inadeguati, gravando sugli uffici di segreteria con richieste dirette agli enti. Il CSPI suggerisce che ogni certificazione debba riportare un codice identificativo univoco, la data e la sede di svolgimento, per consentire un riscontro immediato. L'obiettivo finale è l'integrazione di un sistema di verifica telematica nelle piattaforme del Ministero, che permetta di accertare l'autenticità dei titoli senza oneri istruttori aggiuntivi per le scuole.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici, il CSPI ha sollevato dubbi sulla competenza richiesta agli enti per predisporre prove di livello C2, suggerendo di elevare il requisito di conoscenza della lingua al livello C2 (anziché il C1 previsto). Inoltre, per garantire la stabilità organizzativa, il Consiglio suggerisce di aumentare il campione dei contratti da dimostrare per ogni funzione da due unità a un minimo del 30% dei contratti totali dell'ente.
Cosa cambia concretamente per il personale scolastico e le scuole
Per i docenti e il personale scolastico, le novità si traducono in una maggiore certezza giuridica sulla validità dei titoli già ottenuti e in una semplificazione dei percorsi di certificazione. Sebbene la nota non specifichi le conseguenze dirette per chi possiede certificazioni ottenute con la vecchia normativa, il CSPI mira a garantire che il titolo non venga "svalutato" da cambiamenti amministrativi successivi all'esame. Per le scuole, la proposta di un codice univoco e di una verifica telematica promette di snellire drasticamente le procedure di controllo dei titoli dichiarati dagli aspiranti nelle graduatorie.
In sintesi, il percorso normativo avviato dalle sollecitazioni dell'Autorità Garante mira a creare un mercato delle certificazioni più aperto e meno discriminatorio per gli enti esteri, pur mantenendo presidi rigorosi sulla qualità. La validità dei titoli continuerà a essere il pilastro per l'accesso alle posizioni di insegnamento e per la partecipazione a procedure concorsuali, con una vigilanza che si sposta dalla forma (sede legale) al risultato (verificabilità e qualità delle prove).
Le scadenze per la presentazione delle istanze sono state differite al 10 novembre 2026, come previsto dal D.M. 30 settembre 2026, n. 194. Questo termine rappresenta il punto di riferimento per gli enti che intendono regolarizzare la propria posizione o richiedere il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco.
Per approfondire i dettagli normativi e le procedure di iscrizione, è possibile consultare il parere ufficiale del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione disponibile sul portale del registro ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
FAQs
CSPI approva parere su enti certificatori lingue
Lo schema di decreto introduce un generale attenuamento dei requisiti rispetto alla normativa precedente. Nello specifico, vengono ridotti gli anni di esperienza richiesta per la produzione e valutazione di prove (da cinque a due anni) e viene fissato il campione di curricula da presentare al 20% del personale, non superiore a dieci unità.
Il termine per la presentazione delle istanze è stato differito al 10 novembre 2026. Questo termine è stato fissato a seguito di precedenti differimenti avvenuti nel giugno e settembre 2026.
Le certificazioni linguistiche sono titoli valutabili nelle graduatorie e requisiti per l'insegnamento secondo la metodologia CLIL4. Poiché producono effetti giuridici sulla parità di trattamento tra gli aspiranti e sulla qualità dell'insegnamento, la disciplina del loro rilascio assume un rilievo che va oltre la semplice dimensione amministrativa.
Il nuovo schema valuta la competenza dell'ente in relazione alla lingua, indipendentemente dallo Stato di stabilimento. Per gli enti stranieri non è più richiesto il riconoscimento giuridico da parte dell'Ambasciata, che viene sostituito dalla documentazione dell'autorità competente o di una rappresentanza diplomatica.