Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha recentemente espresso il proprio parere in merito allo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, promosso di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. L'atto normativo mira a introdurre un sistema di riconoscimento per il personale scolastico che presta servizio nelle aree montane, attraverso l'attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie provinciali di supplenza e nelle relative graduatorie di istituto.
L'iniziativa si inserisce nel solco della Legge 131/2025, che delinea un quadro di misure volte alla promozione e alla tutela delle zone montane, riconoscendone l'importanza strategica per la crescita economica e sociale del Paese. Il parere, approvato in seduta plenaria il 22 ottobre 2026, analizza le modalità di calcolo dei punteggi per docenti e personale ATA, evidenziando al contempo alcune criticità relative all'entità del peso che tali punteggi potrebbero assumere nelle graduatorie nazionali e regionali.
Il documento sottolinea come la misura sia finalizzata a garantire la continuità educativa e didattica in territori caratterizzati da condizioni logistiche e organizzative peculiari. Tuttavia, il CSPI ha sollevato osservazioni rilevanti sulla necessità di un ridimensionamento proporzionale dei punteggi, per evitare che il servizio in aree montane generi squilibri eccessivi rispetto ad altre forme di disagio lavorativo già riconosciute dalla normativa vigente.
Cosa prevede la Legge 131/2025 (art. 7, comma 4)
La normativa di riferimento stabilisce le linee guida per il riconoscimento del servizio nelle scuole di montagna. In particolare, l'articolo 7, comma 4, prevede che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, definisca un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza per il personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Il requisito fondamentale per l'accesso a tale punteggio è l'aver effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, individuate nel decreto specifico, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi dedicati alle attività didattiche. La norma prevede inoltre un ulteriore punteggio per il personale che operi nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani, nonché un riconoscimento proporzionato all'anzianità di servizio nelle medesime scuole. Infine, la legge delega alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione del punteggio aggiuntivo per le procedure di mobilità.
Per approfondire i dettagli normativi, è possibile consultare il testo integrale della articolo 7 della Legge 131/2025.
Il ruolo del D.P.C.M. 121/2026
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 121/2026 rappresenta lo strumento tecnico fondamentale per l'identificazione geografica delle zone interessate. Il decreto definisce i criteri di classificazione dei comuni montani basandosi su parametri altimetrici e di pendenza. Nello specifico, un comune è classificato come montano se soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
- Almeno il 20% della superficie territoriale al di sopra dei 600 metri di altitudine (al netto di laghi, lagune, valli da pesca e stagni) e almeno il 25% della superficie con pendenza superiore al 20%;
- Altitudine media della superficie pari o superiore a 350 metri e almeno il 5% della superficie con pendenza superiore al 20%;
- Altitudine media della superficie pari o superiore a 400 metri;
- Altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri;
- Comuni con altitudine media pari o superiore a 300 metri appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri.
Il decreto include anche i comuni che confinano esclusivamente con comuni montani o che appartengono a gruppi di comuni circondati da tali aree. In totale, sulla base di questi criteri, sono stati classificati 3.715 Comuni. Il testo completo del regolamento è disponibile sul sito della DPCM 121/2026.
Riferimenti normativi correlati
Il Decreto Legislativo 233/1999 disciplina la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola. L'articolo 1 prevede l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Istruzione presso ogni ufficio periferico regionale, con competenze consultive e di supporto in materia di autonomia scolastica, distribuzione dell'offerta formativa, politiche compensative e, soprattutto, in materia di reclutamento e mobilità del personale. Il testo normativo può essere consultato sul portale del D.Lgs. 233/1999.
La Legge 296/2006 è citata nel contesto normativo per definire le graduatorie provinciali per le supplenze. L'articolo 1, comma 605, lettera c), è il riferimento tecnico per la gestione delle graduatorie che vedranno l'applicazione dei punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle aree montane. Il testo della norma è consultabile su Normattiva.
La Legge 124/1999 disciplina la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami. L'articolo 4, comma 6-bis, è fondamentale per la gestione delle immissioni in ruolo e delle graduatorie provinciali, stabilendo come il personale docente e ATA debba essere inserito in apposite graduatorie provinciali distinte a seconda delle decorrenze giuridiche. Il testo della norma è disponibile su Normattiva.
Contesto e precedenti
Il riconoscimento di punteggi per il servizio in aree geograficamente svantaggiate non è una novità assoluta, ma si inserisce in un percorso di valorizzazione del disagio lavorativo. Storicamente, il sistema scolastico italiano ha previsto diverse forme di compensazione per il personale che opera in contesti isolati o con caratteristiche logistiche complesse. Tuttavia, la Legge 131/2025 rappresenta un salto di qualità poiché mira a una promozione strutturale delle zone montane, non limitandosi alla sola compensazione del disagio, ma cercando di incentivare la stabilità delle comunità scolastiche in queste aree.
Un precedente significativo è rappresentato dal D.M. 2 settembre 2026, n. 178, che ha introdotto punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle isole minori. Il CSPI ha utilizzato questo decreto come termine di paragone per valutare la proporzionalità delle nuove misure per la montagna. Il confronto evidenzia come le situazioni delle isole minori siano caratterizzate da peculiarità innegabili e una portata numerica limitata, mentre il numero di comuni montani destinatari della nuova misura potrebbe avere un impatto molto più vasto e generalizzato sulle graduatorie nazionali.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
L'approvazione dello schema di decreto e il parere del CSPI delineano un quadro operativo preciso per il personale scolastico. Per i docenti, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo avverrà per ogni anno scolastico in cui sia prestato servizio per almeno 180 giorni (di cui 120 didattici) nei plessi individuati. Nello specifico, lo schema prevede:
- Punteggio base: 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico di servizio effettivamente prestato.
- Punteggio pluriclassi: ulteriori 3 punti per il servizio svolto nelle pluriclassi della scuola primaria nelle zone montane.
- Continuità di servizio: un ulteriore punteggio di 10 punti per un quinquennio di servizio continuativo, e 3 punti per ogni anno successivo.
Per il personale ATA, le modalità di riconoscimento sono leggermente diverse ma seguono la medesima logica di valorizzazione del territorio:
- Punteggio base: 3 punti aggiuntivi per ciascun anno scolastico di servizio (minimo 180 giorni, di cui 120 didattici).
- Continuità di servizio: un ulteriore punteggio di 5 punti per un quinquennio di servizio continuativo, e 1,5 punti per ogni anno successivo.
Per le scuole e le segreterie, è fondamentale monitorare la pubblicazione dell'elenco dei plessi da parte del Ministero, che avverrà entro il 30 giugno di ogni anno. Tale elenco sarà basato sulle operazioni regionali di programmazione e dimensionamento della rete scolastica. È essenziale che le istituzioni scolastiche verifichino l'effettiva ubicazione dei plessi nei comuni classificati come montani per garantire la corretta attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali e di istituto.
Il CSPI ha richiesto all'Amministrazione di fornire indicazioni operative univoche per evitare difformità interpretative, specialmente riguardo al computo del "servizio effettivamente prestato" in caso di modifiche dell'assetto organizzativo (accorpamenti, trasferimenti o ridenominazioni) e per il riconoscimento del punteggio nelle classi di concorso diverse da quelle che hanno dato accesso al servizio.
| Profilo Personale | Punteggio Annuo Base | Punteggio Pluriclassi (Primaria) | Bonus Continuità (5 anni) |
|---|---|---|---|
| Docenti | 6 punti | +3 punti | +10 punti |
| ATA | 3 punti | N/D | +5 punti |
Le posizioni
Il parere del CSPI riflette una posizione di prudenza istituzionale. Sebbene il Consiglio riconosca positivamente la finalità della misura — ovvero la tutela del diritto allo studio e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle zone montane — esprime forti preoccupazioni sull'impatto quantitativo del punteggio proposto. Il CSPI avverte che, a differenza delle isole minori, la consistenza numerica dei comuni montani potrebbe determinare un effetto estremamente rilevante sulle regole generali di maturazione dei punteggi nelle graduatorie provinciali.
L'organo consultivo sottolinea che la quantificazione attuale, se non ridimensionata, potrebbe penalizzare le possibilità di assunzione degli aspiranti e alterare gli equilibri delle graduatorie nazionali. Per questo motivo, il CSPI richiede un ridimensionamento proporzionale di tutti i punteggi aggiuntivi previsti, affinché il riconoscimento del disagio non si trasformi in un vantaggio eccessivo che pregiudichi l'equità del sistema di accesso al servizio pubblico.
FAQs
CSPI parere punteggi aggiuntivi aree montane
Il personale docente può ottenere 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico di servizio nelle aree montane (minimo 180 giorni totali, di cui 120 didattici). Sono previsti ulteriori 3 punti per il servizio nelle pluriclassi della scuola primaria e un bonus di 10 punti per un quinquennio di servizio continuativo, con incrementi di 3 punti per ogni anno successivo.
I criteri di classificazione si basano su parametri altimetrici e di pendenza, definiti dal D.P.C.M. n. 121/2026. Per le misure di sostegno specifiche, inclusi i punteggi aggiuntivi, i comuni saranno individuati tramite una ponderazione di parametri geomorfologici e socioeconomici attraverso un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il riconoscimento è destinato sia al personale docente che al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il punteggio si somma al punteggio ordinario previsto dalle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi.
Il Ministero pubblicherà l'elenco dei plessi scolastici ubicati nei territori montani entro il 30 giugno di ogni anno. Per quanto riguarda i tempi di approvazione del PEI, il D.L. 170/2026 stabilisce che per gli alunni già iscritti il PEI definitivo deve essere approvato entro giugno, con aggiornamenti e correttivi entro le prime due settimane di ottobre.
Il dossier non fornisce informazioni in merito alle posizioni dei sindacati sulla legge 131/2025.