A breve su Orizzonte Insegnanti un approfondimento su questo tema.
Il TAR Lazio, con l'ordinanza collegiale n. 16451/2026 della Sezione Terza Bis, ha disposto l'annullamento del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito relativo al contingente assunzionale dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2026/2027. La decisione colpisce direttamente la gestione dei posti disponibili in Lombardia, evidenziando una profonda incertezza giuridica sulle modalità di immissione in ruolo e sulla corretta quantificazione dei posti vacanti.
Il provvedimento giudiziario nasce da un ricorso presentato da una candidata vincitrice di concorso per scorrimento/surroga, la quale lamenta l'esclusione dai benefici degli accantonamenti e la mancata inclusione nei conteggi regionali. Il tribunale ha rilevato criticità significative nel modo in cui l'Amministrazione ha gestito il residuo di posti non restituiti dall'anno scolastico precedente, creando un precedente che potrebbe ridefinire le regole di accesso alla carriera dirigenziale nel territorio lombardo.
L'intervento del giudice amministrativo mira a tutelare il diritto dei candidati a essere inseriti nelle graduatorie secondo i criteri normativi previsti, contestando la scelta del Ministero di non reintegrare i 98 posti residui non restituiti dall'a.s. 2024/2025. La sentenza mette in luce una gestione dei flussi che, secondo la ricorrente, ha violato le clausole di salvaguardia a favore della graduatoria ordinaria, specialmente in relazione alle operazioni di mobilità interregionale.
Le criticità del decreto ministeriale e le violazioni rilevate
L'ordinanza del TAR Lazio identifica diversi punti di frizione normativa che hanno portato all'annullamento del provvedimento ministeriale. In primo luogo, il decreto aveva determinato per la Lombardia un contingente di soli 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023, omettendo deliberatamente di recuperare il monte di posti non utilizzati nel triennio precedente. Questa scelta è stata interpretata come una violazione degli impegni presi dall'Amministrazione stessa.
Oltre alla questione dei numeri, il tribunale ha evidenziato tre criticità sostanziali che hanno reso il decreto illegittimo:
- L'esclusione dai benefici degli accantonamenti dei candidati idonei integrati nelle graduatorie divenute permanenti ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 30 dicembre 2025, n. 207;
- Il disatteso impegno dell'Amministrazione nel destinare i posti pre-mobilità ad esclusivo beneficio dei candidati ordinaristi;
- La mancata inclusione della ricorrente nel novero dei vincitori assunti per l'a.s. 2026/2027, nonostante il suo diritto derivante dai contingenti già autorizzati dai decreti assunzionali del triennio 2024-2026.
Inoltre, il giudice ha contestato gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che hanno permesso 6 ingressi in mobilità interregionale a Milano e ulteriori ingressi in altre province, ritenuti in contrasto con la clausola di salvaguardia. Tale gestione ha generato una situazione di irregolarità che il TAR intende correggere, richiedendo l'accertamento del diritto della ricorrente all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica retroattiva all'a.s. 2025/2026 o, in subordine, all'anno in cui avrebbe dovuto avvenire l'assunzione corretta.
L'incertezza sulla giurisdizione e le procedure di notifica
Nonostante l'annullamento, il percorso giudiziario presenta ancora alcuni nodi tecnici che potrebbero rallentare l'applicazione immediata delle decisioni. Il TAR ha sollevato dubbi sulla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo per quanto riguarda specificamente le fasi di assunzione e delle immissioni in ruolo, questioni che sono state sottoposte al contraddittorio delle parti.
Per procedere con la definizione della misura cautelare, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami. Questa procedura, sebbene necessaria per coinvolgere tutti i soggetti controinteressati, introduce una variabile temporale significativa. Le parti hanno ricevuto un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie specifiche sulla questione della giurisdizione.
La decisione finale sulla fase cautelare è stata rimandata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026. Fino a tale data, il quadro normativo per le assunzioni dei dirigenti scolastici in Lombardia rimane in una fase di sospensione e revisione, con possibili ripercussioni su tutte le graduatorie attive e sulle procedure di mobilità in corso.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Contingente Lombardia | 72 posti assegnati (senza i 98 residui non restituiti) |
| Norme violate | Art. 1, comma 527, L. 207/2025; Clausole di salvaguardia pre-mobilità |
| Richiesta Ricorrente | Immissione in ruolo con retroattività e risarcimento danni |
| Prossima scadenza | Camera di consiglio del 9 dicembre 2026 |
Cosa cambia concretamente per i candidati e le scuole
L'annullamento del decreto ministeriale e degli atti regionali correlati comporta un blocco operativo sulle assunzioni attualmente in corso per l'a.s. 2026/2027 in Lombardia. Per i candidati già inseriti nelle graduatorie, la situazione rimane incerta poiché la corretta quantificazione dei posti deve essere ricalcolata includendo i 98 posti residui e rispettando gli accantonamenti previsti.
Per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'USR, la decisione implica la necessità di sospendere le operazioni di immissione in ruolo fino a quando non sarà definita la misura cautelare presidenziale. È fondamentale attendere l'esito della camera di consiglio del dicembre 2026 per conoscere le modalità pratiche con cui verranno riassegnati i posti e se verranno effettuate le retroattività richieste dalla ricorrente. Al momento, non è chiaro se il TAR utilizzerà notifiche per pubblici proclami per gestire l'integrazione del contraddittorio in modo rapido o se la procedura subirà ulteriori dilazioni.
Dati mancanti e lacune informative
Ad oggi, il provvedimento non specifica le conseguenze immediate per i candidati già inseriti nelle graduatorie permanenti ai sensi della legge n. 207 del 2025. Inoltre, non sono ancora chiare le modalità pratiche con cui il TAR intende gestire l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami e quali saranno gli effetti sulla perdita di anzianità di servizio dirigenziale per chi ha subito il ritardo.
Per approfondimenti sulla normativa vigente, è possibile consultare i provvedimenti pubblicati sul sito del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.