Approfondimento: Lombardia, incertezza sulle assunzioni di dirigenti scolastici
L'iter delle assunzioni dei dirigenti scolastici in Lombardia ha incontrato un significativo ostacolo giuridico a seguito di un intervento del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio. L'autorità giudiziaria ha emesso un'ordinanza che mette in discussione il decreto ministeriale relativo al contingente assunzionale per l'anno scolastico 2026/2027, sollevando dubbi critici sulla gestione dei posti residui e sui benefici previsti per i candidati idonei.
Il provvedimento, pronunciato in data 19/10/2026, si inserisce in un quadro di forte incertezza normativa che colpisce le procedure di immissione in ruolo. La questione centrale riguarda la mancata integrazione di 98 posti residui non restituiti dall'anno scolastico precedente, un dato che ha scatenato il ricorso di un candidato antistatario contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia.
La decisione del giudice non sancisce ancora un annullamento definitivo, ma introduce una fase di integrazione del contraddittorio che blocca temporaneamente la certezza sulle operazioni già avviate. Il tribunale ha evidenziato criticità specifiche riguardanti l'esclusione dei beneficiari degli accantonamenti e la presunta violazione delle clausole di salvaguardia a favore della graduatoria ordinaria, creando un clima di attesa per i docenti e i dirigenti coinvolti.
L'incertezza giuridica sui posti residui e gli accantonamenti
Il cuore del contenzioso risiede nella gestione del contingente regionale per la Lombardia, fissato inizialmente in 72 posti da assegnare alla graduatoria del concorso ordinario DDG n. 2788/2023. Il ricorrente contesta la scelta dell'Amministrazione di non reintegrare i 98 posti non restituiti dall'anno scolastico 2024/2025, sostenendo che tale omissione leda i diritti dei candidati idonei. Inoltre, la causa mette in discussione l'esclusione dei beneficiari degli accantonamenti dai candidati integrati nelle graduatorie divenute permanenti ai sensi della normativa vigente.
Un altro punto di frizione riguarda l'impegno dell'Amministrazione di accantonare i posti pre-mobilità a esclusivo beneficio dei candidati ordinari. Secondo l'atto di ricorso, il decreto ministeriale e i successivi atti dell'USR Lombardia avrebbero disatteso tale impegno, non includendo il ricorrente tra i soggetti da immettere in ruolo. Si aggiunge a questo scenario la contestazione di alcuni ingressi in mobilità interregionale effettuati a Milano e in altre province lombarde, che sarebbero avvenuti in violazione delle norme di salvaguardia.
Le criticità procedurali e la questione della giurisdizione
Il TAR ha rilevato che la questione è complessa non solo per gli aspetti meritevoli di accertamento, ma anche per la possibile mancanza di giurisdizione in capo al giudice amministrativo su alcuni dei provvedimenti impugnati. Nello specifico, il tribunale ha sollevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso in merito agli atti relativi alla fase delle assunzioni e delle immissioni in ruolo, richiedendo alle parti di presentare memorie entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
L'autorità giudiziaria ha inoltre disposto che la notificazione del ricorso avvenga mediante pubblici proclami e pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione. Questa procedura, volta a garantire la massima trasparenza e la partecipazione di tutti i soggetti controinteressati, è un passaggio obbligatorio prima di poter procedere con la fase cautelare, prevista per la camera di consiglio del 9 dicembre 2026.
Cosa cambia concretamente per i candidati e le scuole
Per i candidati idonei delle graduatorie permanenti e per le segreterie scolastiche, l'ordinanza comporta un immediato stato di sospensione operativa sulle nomine derivanti dai decreti impugnati. Fino a quando il tribunale non avrà deciso sulla questione della giurisdizione e sulla validità del contingente, le procedure di immissione in ruolo potrebbero subire rallentamenti o modifiche sostanziali.
- Candidati idonei: Non è ancora chiaro se l'integrazione del contraddittorio porterà a un annullamento definitivo del decreto o a una modifica del contingente, lasciando incerta la possibilità di accedere agli accantonamenti.
- Amministrazione Scolastica: L'USR Lombardia e il Ministero devono attendere le memorie delle parti prima di poter procedere con le operazioni di nomina previste per l'a.s. 2026/2027.
- Scuole e Territorio: La gestione dei posti residui e la mobilità interregionale rimangono in una zona grigia, con il rischio di blocchi amministrativi nelle province lombarde.
| Elemento del Contenzioso | Dettaglio Normativo/Fattuale |
|---|---|
| Contingente Lombardia | 72 posti assegnati (senza reintegra dei 98 residui) |
| Posti Residui | 98 posti non restituiti dall'a.s. 2024/2025 |
| Mobilità Interregionale | 6 ingressi a Milano contestati per violazione clausole |
| Prossima Scadenza | Camera di consiglio per fase cautelare il 9 dicembre 2026 |
Al momento, la nota non precisa se il ricorrente abbia già ottenuto un provvedimento favorevole o se la decisione sia solo un passaggio procedurale. Tuttavia, l'esito della prossima udienza sarà determinante per definire se il decreto ministeriale verrà modificato per includere i posti mancanti o se la procedura di assunzione proseguirà con le attuali limitazioni.
Per chi segue l'iter, è fondamentale monitorare la pubblicazione delle memorie delle parti e l'eventuale retrodatazione degli effetti giuridici della nomina al 1° settembre 2026, richiesta dal ricorrente come conseguenza di un eventuale accertamento del diritto all'immissione in ruolo.