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Lombardia, TAR annulla graduatoria concorso AS12

Lombardia, TAR annulla graduatoria concorso AS12 (generato da IA)

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza breve n. 4928/2026 della Sezione Quinta, ha disposto l'annullamento della graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per la Regione Lombardia. Il provvedimento colpisce specificamente la classe di concorso AS12 - Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado, derivante dal Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205 e dal Decreto Dipartimentale n. 2939 del 09/10/2025.

La decisione giudiziaria nasce da un ricorso presentato da un candidato che lamentava l'omissione del proprio nominativo e la mancata attribuzione di punteggi fondamentali per titoli effettivamente posseduti. Il nodo centrale della controversia risiede in un errore materiale commesso durante la compilazione digitale della domanda di partecipazione, che ha portato l'amministrazione a non riconoscere il merito del ricorrente, nonostante la sua effettiva idoneità e il superamento di precedenti procedure concorsuali nella medesima disciplina.

Secondo quanto riportato dal Collegio, il ricorrente aveva correttamente superato tutte le prove concorsuali del precedente bando PNRR1 per la classe di concorso AS12 (ex A012) presso la stessa Regione Lombardia. Tuttavia, nel compilare la sezione B.4.1 della domanda attuale, il candidato aveva inserito per errore il codice della classe di concorso A022 (relativa alla scuola di I grado) anziché quello della classe AS12, rendendo il titolo, agli occhi della Commissione esaminatrice, non riconducibile allo "specifico posto" oggetto della selezione.

L'errore formale e il principio del favor partecipationis

Il ricorrente ha sostenuto che l'inesattezza fosse di natura puramente numerica e facilmente individuabile, data la forte similarità tra i codici delle classi di concorso. La difesa ha evidenziato come l'amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio del favor partecipationis e il giusto procedimento, interpretando la domanda nel suo complesso per dedurre l'intenzione del candidato di dichiarare il titolo per la classe AS12, per la quale aveva effettivamente presentato la domanda.

Il Collegio ha confermato questa linea di pensiero, sottolineando che l'indicazione di una classe diversa da quella oggetto della procedura sarebbe risultata inutiliter data, ovvero priva di qualsiasi rilevanza valutativa. La sentenza chiarisce che l'amministrazione non può limitarsi a una valutazione meccanica dei dati inseriti nei sistemi informatici, ma deve agire con spirito di collaborazione per risolvere problemi tecnici e formali che non pregiudicano il merito sostanziale del candidato.

In particolare, il TAR ha richiamato l'importanza del soccorso istruttorio, ex art. 6 della Legge n. 241/1990, come strumento necessario per garantire che la selezione dei migliori candidati per i posti pubblici non venga alterata da meri errori formali. La giurisprudenza citata nel provvedimento ribadisce che il principio di auto-responsabilità nella compilazione della domanda non può tradursi in una sanzione che escluda il riconoscimento di titoli effettivamente posseduti e dichiarati, specialmente quando l'errore è facilmente emendabile.

Dettagli tecnici della valutazione e punteggi contestati

La controversia ha toccato punti specifici della Tabella dei titoli valutabili (Allegato B del D.M. n. 205/2023). Il ricorrente rivendicava l'attribuzione di 12,50 punti per ciascun titolo relativo al superamento di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto. A causa dell'errore di inserimento, il candidato si era visto attribuire un punteggio finale di 193,50 punti, collocandosi al posto n. 222 dell'elenco degli idonei, mentre il punteggio effettivamente spettante era di 206 punti.

La sentenza dispone quindi l'annullamento non solo della graduatoria di merito pubblicata con Decreto n. 989 del 25/06/2026, ma anche di:

  • Tutti i verbali e i provvedimenti della Commissione esaminatrice che hanno omesso l'attribuzione dei 12,50 punti previsti per i titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale;
  • La graduatoria/elenco degli idonei nella parte in cui il ricorrente risulta collocato con il punteggio errato;
  • Ogni eventuale rettifica della graduatoria già approvata che non preveda la corretta posizione del ricorrente;
  • Ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o connesso alla procedura contestata.

Il provvedimento è stato adottato in forma semplificata, poiché il Collegio ha rilevato che le tematiche oggetto del giudizio erano state trattate esaustivamente durante la camera di consiglio del 27 ottobre 2026, senza che le parti avessero sollevato opposizioni significative sulla modalità di decisione.

Impatto operativo e conseguenze per i candidati inseriti

L'annullamento della graduatoria per la classe AS12 in Lombardia comporta una serie di conseguenze dirette per tutti i soggetti coinvolti. Per i candidati già inseriti nella graduatoria di merito, la sentenza implica che la loro posizione attuale non è più valida e dovrà essere ricalcolata sulla base di una nuova procedura di revisione che tenga conto dei titoli correttamente attribuiti.

Nello specifico, il provvedimento prevede:

  • Ricalcolo dei punteggi: L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia dovrà procedere alla revisione dei titoli del ricorrente e, di conseguenza, alla ridefinizione della graduatoria di merito.
  • Pubblicazione di nuove graduatorie: La sentenza autorizza la pubblicazione di nuove graduatorie derivanti da eventuali rettifiche o da nuovi atti conseguenziali, inclusi quelli derivanti da scorrimento per rinuncia.
  • Notifiche per pubblici proclami: Il ricorrente è stato autorizzato a notificare la svolta impugnazione tramite pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. Lombardia, per garantire che tutti i soggetti pregiudicati siano informati.

È importante sottolineare che, sebbene la sentenza non indichi tempi tecnici certi per la pubblicazione della nuova graduatoria rettificata, l'amministrazione è chiamata a procedere con la massima urgenza per sanare l'irregolarità rilevata dal giudice. La nota non specifica quali titoli esatti siano stati oggetto di valutazione errata oltre al superamento del concorso PNRR1, ma il principio di annullamento totale della graduatoria nella parte interessata rimane il pilastro della decisione.

Elemento della SentenzaDettaglio Normativo/Fattuale
Numero Sentenza4928/2026 (Sezione Quinta TAR Lombardia)
Classe di ConcorsoAS12 - Discipline letterarie (II grado)
Data Pubblicazione Atto31/10/2026
Punteggio ContestatoDifferenza tra 193,50 e 206 punti
Motivo PrincipaleErrore materiale nella compilazione della sezione B.4.1
Principi ApplicatiFavor partecipationis, Soccorso Istruttorio, Giusto Procedimento

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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