Il TAR Sardegna (Cagliari), con l'ordinanza collegiale n. 1345/2026 della Sezione Prima, ha disposto l'annullamento di diverse parti della graduatoria di merito regionale definitiva relativa al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, specificamente per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia. La decisione colpisce la graduatoria pubblicata in data 09/06/2026, indetta con il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2939 del 9 ottobre 2025, evidenziando gravi criticità sia nella valutazione dei titoli che nel diritto di accesso agli atti.
Il provvedimento giudiziario nasce da un ricorso presentato da una candidata che ha contestato l'omissione di punteggi fondamentali relativi al superamento di precedenti concorsi. Secondo quanto emerge dall'atto, l'Amministrazione avrebbe attribuito alla ricorrente un punteggio di soli 28,75 punti, omettendo di riconoscere gli ulteriori 12,50 punti spettanti ai sensi della voce B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205. Tale punteggio era legato al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto A019 (bandito con D.D.G. 2575/2023 – USR Liguria), titolo che la candidata aveva regolarmente rappresentato e di cui aveva ricevuto conferma di idoneità.
Oltre all'errore di valutazione, il Collegio ha riconosciuto l'illegittimità del diniego parziale di accesso agli atti opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. L'Amministrazione aveva infatti negato alla ricorrente la possibilità di visionare le informazioni di dettaglio relative alla valutazione del titolo B.4.1 da parte degli altri candidati, impedendo un controllo sulla uniformità dei criteri applicati. Il TAR ha ribadito che tali dati, pur essendo detenuti in forma elettronica, costituiscono documenti amministrativi e devono essere messi a disposizione dei soggetti con interessi qualificati per garantire una corretta difesa nei confronti degli esiti concorsuali.
L'errore di valutazione dei titoli e il mancato riconoscimento dei punteggi
Il cuore della controversia risiede nell'applicazione dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, che disciplina la valutazione dei titoli per i concorsi ordinari. La ricorrente aveva partecipato al concorso bandito con D.D.G. 2939/2025 (noto come PNRR 3) e aveva correttamente indicato un titolo di merito relativo a un precedente concorso su posto comune e di sostegno. Tuttavia, la Commissione non aveva rilevato un secondo titolo fondamentale: il superamento di un concorso precedente per la classe A019 gestito dalla Direzione Regionale della Liguria.
La candidata aveva spiegato che, alla scadenza della domanda, la graduatoria del concorso precedente non mostrava ancora la dicitura di "idoneo" ma risultava come "elenco non graduato". Solo a seguito della chiusura della nuova procedura, tramite comunicazione al Ministero in data 2 marzo 2026, era stata confermata la propria presenza nell'elenco degli idonei. Nonostante la tempestiva rappresentazione del titolo, l'Amministrazione ha proceduto a una valutazione che ha determinato una posizione finale deteriore rispetto a quella che sarebbe spettata con il riconoscimento del punteggio di 12,50 punti.
Il Collegio ha dunque rilevato che la scheda di valutazione dei titoli non riportava tale punteggio, nonostante l'effettivo superamento delle prove e l'inserimento della ricorrente nell'elenco degli idonei. Questa omissione ha comportato una determinazione illegittima della posizione nella graduatoria definitiva, influenzando direttamente le possibilità di assegnazione dei posti messi a bando.
Il diritto di accesso agli atti e la trasparenza della procedura informatizzata
Un altro punto centrale dell'ordinanza riguarda il diritto di accesso alla documentazione di dettaglio. La ricorrente aveva richiesto di visionare le schede di valutazione dei titoli degli altri candidati (dalla 1ª alla 16ª posizione) per verificare se il titolo B.4.1 fosse stato trattato correttamente. L'Ufficio Scolastico Regionale aveva inizialmente respinto la richiesta, sostenendo che la funzione "dettaglio" della piattaforma concorsi non generasse un documento amministrativo autonomo, ma fosse una mera visualizzazione temporanea.
Il TAR Sardegna ha rigettato questa tesi, sottolineando che i dati contenuti nei sistemi informativi, se funzionalmente compongono la scheda di valutazione, sono documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990. Il Collegio ha chiarito che:
- L'Amministrazione non può sottrarre l'accesso sostenendo che il dato richieda un'attività di "elaborazione" se esso è già presente nelle banche dati.
- L'accesso deve essere effettivo e non può essere ostacolato da condotte formalistiche che mirano a rendere impossibile la consultazione di notizie già in possesso della Pubblica Amministrazione.
In virtù di quanto sopra, il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di assicurare alla ricorrente la visione e la copia dei documenti informatici richiesti, previa esecuzione delle operazioni tecniche necessarie. Questo passaggio è cruciale per permettere alla candidata di verificare se altri concorrenti abbiano ottenuto il punteggio per il superamento di concorsi precedenti, garantendo così il principio di parità di trattamento.
Conseguenze operative e aggiornamento della graduatoria
L'annullamento della graduatoria di merito regionale definitiva per la classe A019 comporta una serie di riflessi immediati. Il provvedimento ordina l'annullamento della graduatoria nella parte in cui attribuisce il punteggio errato alla ricorrente e nella parte in cui nega l'accesso agli atti. Questo implica che l'Amministrazione debba procedere a una ricalcolazione del punteggio complessivo.
La ricorrente ha richiesto che il suo punteggio totale venga aggiornato a 217,25 punti (composti da 88 punti per la prova scritta, 88 per la prova orale e 41,25 per i titoli), con la conseguente ricollocazione alla 9ª posizione all'interno del contingente di 15 posti messi a bando. Sebbene l'ordinanza non specifichi esplicitamente se verrà pubblicata una nuova graduatoria o se la ricorrente dovrà procedere autonomamente, l'annullamento della graduatoria attuale rende necessaria una revisione degli esiti concorsuali da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Sardegna.
| Elemento del Concorso | Dettagli e Riferimenti |
|---|---|
| Classe di Concorso | A019 – Filosofia e Storia |
| Normativa di Riferimento | D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 (Allegato B) |
| Punteggio Omissione | 12,50 punti (Voce B.4.1) |
| Data Pubblicazione Graduatoria | 09/06/2026 |
| Data Ordinanza TAR | 07/11/2026 |
Impatto per i candidati e la scuola
Per i candidati della classe A019, questa sentenza rappresenta un precedente importante sulla corretta valutazione dei titoli derivanti da concorsi precedenti. Dimostra che l'omissione di punteggi previsti dai decreti ministeriali può essere oggetto di annullamento giudiziario. Per le segreterie scolastiche e i dirigenti, la decisione sottolinea l'importanza della trasparenza nell'accesso agli atti, confermando che i dati informatici delle piattaforme concorsuali non possono essere usati come scusa per negare il diritto di visione dei documenti amministrativi.
Al momento, la nota non indica se l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna fornirà entro una tempistica specifica i documenti informatici richiesti, né se la ricorrente potrà procedere autonomamente alla richiesta di aggiornamento. Tuttavia, l'obbligo di assicurare la visione e la copia dei documenti vincola l'Amministrazione a collaborare con la candidata per sanare l'irregolarità rilevata dal Collegio.
Riepilogo delle azioni per i candidati interessati
- Verificare se il proprio punteggio per la voce B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 è stato correttamente calcolato.
- In caso di discrepanze, monitorare la pubblicazione di eventuali atti di revisione della graduatoria da parte del Ministero.
- Utilizzare la sentenza del TAR Sardegna come riferimento per la tutela del diritto di accesso ai documenti informatici nelle procedure concorsuali.
FAQs
Sardegna, TAR annulla parte della graduatoria concorso A019
L'ordinanza del TAR Sardegna dispone l'annullamento della graduatoria di merito regionale definitiva per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, pubblicata il 09/06/2026. Tale provvedimento colpisce la determinazione della posizione finale dei candidati, derivante dall'errata valutazione dei titoli e dall'omissione di punteggi spettanti alla ricorrente.
L'omissione è avvenuta nel non riconoscere i 12,50 punti spettanti alla ricorrente ai sensi della voce B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 205/2023. Il punteggio riguardava il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario (D.D.G. 2575/2023 – USR Liguria) per la specifica classe di concorso A019.
L'Allegato B definisce i criteri per l'attribuzione del punteggio, inclusa la voce B.4.1 relativa al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto. L'errata applicazione di tali criteri ha determinato una valutazione insufficiente dei titoli e una collocazione in graduatoria deteriore per il candidato.