Guida aggiornata al 2026
Che cos'è il PEI, come si crea, le scadenze 2026/27, esempi compilati e che cosa sapere prima di usare l'intelligenza artificiale con i dati dell'alunno: lo spieghiamo nella guida «PEI con l'IA: come crearlo, esempi, rischi e sanzioni».
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha emesso una sentenza significativa che ribadisce il primato del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica rispetto alle logiche di contenimento della spesa. Con la sentenza breve n. 2783/2026, il Collegio ha annullato la parte del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno scolastico 2026/2027 relativa a un minore, specificamente per quanto riguardava la drastica riduzione delle ore di assistenza specialistica e igienico-sanitaria.
Il provvedimento giudiziario interviene in un momento delicato per la gestione delle risorse scolastiche, mettendo in luce come le decisioni del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) debbano essere rigorosamente ancorate al profilo di funzionamento dell'alunno. La sentenza sottolinea che la carenza di assistenza non può tradursi in un impedimento alla frequenza scolastica o a un pregiudizio sull'apprendimento, definendo il supporto specialistico come un nucleo essenziale del diritto fondamentale all'istruzione garantito dalla Costituzione.
Il caso specifico ha visto il Tribunale intervenire contro una proposta che riduceva le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) da 30 a sole 12 ore settimanali, e quelle dell'operatore OSS da 40 a 30 ore. Tale compressione, effettuata dal GLO nonostante le risultanze cliniche e le verifiche intermedie avessero confermato un fabbisogno superiore, è stata dichiarata illegittima per difetto di motivazione e per illogicità manifesta, poiché non basata su alcuna reale diminuzione delle necessità del minore.
Cosa dice la Legge 104/1992 (art. 15, comma 10) in sintesi
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 15, comma 10 della Legge 104/1992, stabilisce il quadro operativo per l'inclusione scolastica. Essa prevede l'istituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) presso ogni istituzione scolastica per ciascun alunno con disabilità.
Il compito del GLO, come definito dalla norma, è quello di definire e verificare il Piano Educativo Individualizzato (PEI), compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure necessarie. La legge specifica che tale valutazione deve tenere conto del profilo di funzionamento dell'alunno. È fondamentale sottolineare che la norma attribuisce al GLO il potere di una valutazione individualizzata e motivata del fabbisogno, escludendo la possibilità di applicare un tetto orario prefissato o arbitrario che non rispecchi le necessità cliniche e didattiche documentate.
Contesto e precedenti
La giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni ha consolidato il principio secondo cui il diritto all'integrazione scolastica non può essere sacrificato per esigenze organizzative o finanziarie. In diverse occasioni, i tribunali hanno ribadito che il monte ore di sostegno deve essere proporzionato al tempo di frequenza scolastica e alle necessità specifiche del minore, come evidenziato da precedenti casi in Sicilia e Puglia.
In Sicilia, ad esempio, una precedente sentenza (n. 1068/2025) ha visto la sospensione di una riduzione del 60% delle ore ASACOM, stabilendo che l'assistenza specialistica concorre al nucleo essenziale del diritto all'istruzione. Un altro precedente (sentenza n. 1067/2025) ha confermato che, sebbene il reperimento tardivo dei fondi possa portare alla cessazione della materia del contendere, il principio di tutela del diritto fondamentale rimane fermo. Al contrario, il Consiglio di Stato (n. 7089/2024) ha mostrato un orientamento più favorevole alla discrezionalità degli enti locali per l'assistenza comunale, distinguendo nettamente tra il sostegno didattico (di competenza scolastica/USR) e l'assistenza all'autonomia (di competenza comunale), pur richiedendo che tale potere sia esercitato con estrema prudenza.
In ambito nazionale, il TAR Lazio (n. 93 del 05.02.2026) ha ribadito che il provvedimento del dirigente scolastico che riduce il monte ore rispetto a quello proposto dal GLO è illegittimo per difetto di motivazione. La Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2010) ha ulteriormente rafforzato questo orientamento, sancendo che gli scostamenti dal fabbisogno accertato dalla documentazione tecnico-sanitaria richiedono una motivazione puntuale, coerente e individualizzata, non potendo essere compressi per mere esigenze di bilancio.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
La sentenza del TAR Sicilia ha implicazioni dirette e operative per la gestione dei PEI e delle risorse di inclusione. Per i Dirigenti Scolastici, il provvedimento chiarisce che la discrezionalità nell'assegnazione delle ore non può essere assoluta: ogni riduzione rispetto alle proposte del GLO deve essere supportata da una documentazione clinica aggiornata o da una valutazione tecnica rigorosa che dimostri una reale diminuzione del fabbisogno. Non è più possibile giustificare tagli basati esclusivamente sull'organico di fatto o su presunte "sovrapposizioni" tra figure professionali diverse (come docente di sostegno e ASACOM), poiché le loro funzioni sono complementari ma non infungibili.
Per i docenti e i membri del GLO, la sentenza sottolinea l'importanza della qualità della progettazione. Il GLO deve assicurarsi che la proposta delle ore sia collegata alle osservazioni sistematiche, ai risultati raggiunti e alle difficoltà emerse durante l'anno. È necessario documentare accuratamente perché una determinata misura sia necessaria, evitando di limitarsi a indicare il numero di ore senza spiegare il perché didattico e relazionale. In particolare, la figura dell'ASACOM deve essere proposta come facilitatore per superare le barriere comunicative, e la sua misura deve essere calibrata sulla diagnosi funzionale.
Per il personale ATA e le Segreterie, la sentenza ribadisce la distinzione netta tra assistenza di base e assistenza specialistica. Le mansioni di ausilio materiale e igiene personale (di competenza dei collaboratori scolastici) non possono essere utilizzate per coprire il servizio ASACOM, che richiede una figura e una programmazione distinta. Questo significa che la scuola deve garantire che le risorse siano correttamente allocate secondo le competenze previste dai contratti collettivi e dalle linee guida ministeriali.
In sintesi, le scuole devono operare con maggiore cautela nel redigere i PEI, assicurandosi che:
- Ogni proposta di riduzione delle ore sia accompagnata da una motivazione puntuale basata su dati clinici o osservativi.
- Le figure professionali (ASACOM, OSS, docenti di sostegno) siano considerate strumenti distinti e non sostituibili tra loro.
- Il diritto dell'alunno alla frequenza scolastica non venga compromesso da vincoli di bilancio o esigenze organizzative della scuola.
- Le decisioni del GLO siano coerenti con le verifiche intermedie e finali effettuate durante l'anno scolastico.
In caso di contestazioni, la giurisprudenza attuale tende a dare priorità alla tutela del minore, potendo portare all'annullamento degli atti e alla nomina di commissari ad acta per garantire l'erogazione immediata delle prestazioni necessarie.
Per le scuole, la sentenza impone un cambio di paradigma nella redazione dei PEI: non è più sufficiente una "proposta di ore" generica, ma occorre una giustificazione tecnica solida. Se il GLO decide di ridurre il monte ore rispetto all'anno precedente, deve documentare esplicitamente perché tale riduzione non pregiudichi l'autonomia e la comunicazione del minore. Le segreterie devono prestare attenzione alla corretta distinzione tra assistenza di base (ATA) e specialistica (ASACOM), per evitare sovrapposizioni di mansioni non previste dai contratti.
Per i docenti, la sentenza rafforza il ruolo del GLO come titolare tecnico del fabbisogno. È fondamentale che i docenti collaborino alla raccolta di dati oggettivi (osservazioni, obiettivi raggiunti) che possano sostenere la richiesta di ore necessarie, proteggendo il diritto dell'alunno a un'integrazione efficace. La sentenza chiarisce che la presenza del docente di sostegno non "copre" la mancanza di un assistente all'autonomia, poiché le loro mansioni sono diverse.
Per il personale ATA, la decisione ribadisce che l'assistenza igienico-personale e l'ausilio materiale sono compiti previsti dal contratto e non devono essere confusi con il servizio ASACOM. Questo garantisce una maggiore chiarezza operativa e protegge i collaboratori scolastici da richieste di assistenza specialistica che non rientrano nelle loro mansioni.
In sintesi, la scuola deve agire con prudenza e precisione: ogni scelta progettuale deve essere difendibile davanti a un giudice, mettendo sempre al centro il profilo di funzionamento del minore e la tutela del suo diritto fondamentale all'inclusione.
Le posizioni
Sebbene il dossier non riporti dichiarazioni dirette di sindacati o associazioni di categoria, la giurisprudenza stessa riflette una tensione costante tra le esigenze di gestione delle risorse pubbliche e il diritto all'inclusione. Le amministrazioni resistenti (Ministero e Istituzioni scolastiche) hanno spesso tentato di difendere la propria discrezionalità basandosi sull'organico disponibile, ma i tribunali stanno progressivamente limitando questo potere.
Le sentenze del TAR Puglia e del TAR Lazio dimostrano come le famiglie stiano diventando sempre più attive nel ricorrere contro tagli che percepiscono come arbitrari. La posizione prevalente della magistratura amministrativa sembra essere quella di una discrezionalità vincolata: la scuola può gestire le risorse, ma non può farlo in modo da compromettere il nucleo essenziale del diritto all'istruzione, che è garantito dalla Legge 104/1992 e dalla Costituzione.
| Aspetto | Dettaglio |
|---|---|
| Sentenza TAR Sicilia | n. 2783/2026 (Sezione Terza di Catania) |
| Oggetto del ricorso | Annullamento riduzione ore ASACOM (da 30 a 12) e OSS (da 40 a 30) |
| Motivazione del Tribunale | Difetto di motivazione e illogicità manifesta della riduzione |
| Principio Giuridico | L'assistenza specialistica è un nucleo essenziale del diritto all'istruzione |
| Precedenti rilevanti | TAR Lazio n. 93/2026, TAR Puglia n. 8/2026, Corte Cost. 80/2010 |
FAQs
Sicilia, TAR annulla riduzione ore assistenza PEI
La sentenza del TAR Sicilia (Catania) n. 2783/2026 costituisce un precedente rilevante in cui il Tribunale ha annullato la riduzione delle ore di assistenza ASACOM e OSS. Il provvedimento sottolinea l'illegittimità di tagli arbitrari che non tengano conto della continuità del monte ore fruito precedentemente dallo studente.
Le scuole rischiano l'annullamento degli atti amministrativi e la successiva condanna all'attribuzione delle ore precedentemente garantite. In caso di inottemperenza, il Tribunale può disporre la nomina di un Commissario ad acta per garantire il diritto fondamentale all'inclusione scolastica del minore.
La sentenza ribadisce che le prestazioni di assistenza sono funzionali alla tutela di un diritto fondamentale incomprimibile. Di conseguenza, vincoli di organico, bilancio o esigenze organizzative non possono giustificare riduzioni del servizio che compromettano l'inclusione scolastica del minore.