Una famiglia chiede l’accesso agli atti per PEI e verbali GLO del figlio con disabilità. La scuola non risponde entro i termini legali e sostiene di aver inviato i documenti via email. Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando la consegna entro 30 giorni. La sentenza n. 8608/2026, pubblicata l’11 maggio 2026, richiama l’onere della prova sul mittente e sottolinea che l’invio tramite email non certificata non prova l’avvenuta trasmissione. Il Ministero dell’Istruzione è condannato a pagare 750 euro di spese legali.
Cosa ha deciso la sentenza e come si applica
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Documento richiesto | PEI degli ultimi due anni; verbali dei GLO; altre comunicazioni sulla situazione scolastica del ragazzo |
| Richiesta invio | 29 ottobre 2025 tramite PEC |
| Risposta scuola | Diniego implicito per mancata risposta entro 30 giorni; afferma di aver inviato via email ordinaria |
| Decisione Tar Lazio | Ricorso accolto; diniego annullato |
| Costi | Ministero condannato al pagamento di 750 euro di spese legali |
| Obbligo consegna | Consegna entro 30 giorni PEI ultimi due anni, verbali GLO e altre comunicazioni |
| Riferimento | Sentenza Tar Lazio n. 8608/2026; pubblicata 11 maggio 2026 |
Ambiti operativi e confini della richiesta
La sentenza chiarisce che l’onere della prova ricade sul mittente: chi afferma di aver adempiuto a un obbligo deve dimostrarlo. L’invio tramite email ordinaria non costituisce prova di invio e ricezione comprovata; la scuola avrebbe dovuto utilizzare una PEC o conservare una ricevuta di invio. La giurisprudenza richiamata, Tar Toscana 1101/2019, rafforza il principio di tracciabilità e verifica delle comunicazioni rivolte ai genitori e agli studenti.
Azioni pratiche immediate per le scuole
Per evitare contenziosi simili, le istituzioni devono adottare misure di tracciabilità delle comunicazioni e predisporre l’archiviazione digitale dei documenti richiesti.
- Verificare documenti disponibili e data di ricezione: PEI degli ultimi due anni, verbali GLO, altre comunicazioni.
- Confermare canale invio e prova di recapito: PEC o ricevuta di invio; evitare email non certificate.
- Richiedere consegna ufficiale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno; conservare ricevute.
- Notificare date e orari di consegna
FAQs
PEI e verbali GLO non consegnati: Tar Lazio ordina la consegna dei documenti e chiarisce l’onere della prova
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando la consegna entro 30 giorni del PEI degli ultimi due anni, dei verbali GLO e di altre comunicazioni. La sentenza n. 8608/2026 è stata pubblicata l’11/05/2026. Inoltre richiama l’onere della prova sul mittente e precisa che l’invio tramite email non certificata non prova la trasmissione.
PEI degli ultimi due anni; verbali dei GLO; altre comunicazioni sulla situazione scolastica del ragazzo. La richiesta è stata inviata il 29/10/2025 tramite PEC.
L’onere della prova ricade sul mittente: chi dice di aver adempiuto deve dimostrarlo. L’invio tramite email ordinaria non prova l’avvenuta trasmissione; la scuola avrebbe dovuto utilizzare la PEC o conservare una ricevuta di invio.
Il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento di 750 euro di spese legali. Inoltre, è stato imposto l’obbligo di consegna entro 30 giorni dei PEI e dei verbali GLO, con misure di tracciabilità delle comunicazioni per future richieste.