Il TAR Lombardia, sezione Quinta, ha recentemente emesso un'ordinanza collegiale di fondamentale rilievo per il settore scolastico, dichiarando la propria incompetenza territoriale in merito a un ricorso riguardante il riconoscimento del punteggio per il servizio militare e civile nelle graduatorie provinciali. La decisione, notificata il 28 ottobre 2026, riguarda un'impugnazione mossa contro il Decreto Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e contro i relativi decreti di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Milano del 2026.
Fonte primaria: TAR regionali: TAR Lombardia (Milano), sez. V – ordinanza collegiale n. 4837/2026: incompetenza tar lazio.
Il cuore della controversia risiede nella modalità di valutazione del servizio prestato dai docenti, in particolare per quanto concerne il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo. Il ricorrente ha contestato la normativa che limita il riconoscimento integrale di tali servizi esclusivamente a chi li ha prestati "in costanza di nomina". Tale restrizione ha generato un significativo svantaggio nel calcolo del punteggio per i docenti che hanno assolto tali obblighi dopo il conseguimento del titolo di accesso, ma prima di aver ottenuto una specifica nomina scolastica, vedendo riconosciuto un punteggio minimo di 0,60 anziché i 12 punti previsti in altre condizioni.
Nonostante la rilevanza del tema, il Collegio del TAR Lombardia ha stabilito che la causa non può essere giudicata in sede milanese. Poiché il decreto ministeriale impugnato è un atto generale emanato da un'autorità centrale (il Ministro dell'Istruzione e del Merito) e produce effetti su tutto il territorio nazionale, la competenza è inderogabilmente attratta verso il TAR del Lazio, sede di Roma. Questa decisione processuale non chiude la questione di merito, ma sposta il campo di battaglia giuridico verso la sede istituzionale competente per gli atti di portata nazionale.
Cosa dice il D.M. 27/2026 (art. 4; art. 4, comma 6-bis) in sintesi
Il Decreto Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/2028, nonché il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Nello specifico, l'art. 4 regola la presentazione telematica delle domande per l'aggiornamento del punteggio, fissando le scadenze tra il 23 febbraio 2026 e il 16 marzo 2026.
Un punto critico del decreto è rappresentato dall'art. 16, comma 6, il quale stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono interamente valutabili "purché prestati in costanza di nomina". Questa clausola è quella che ha scatenato il ricorso, poiché limita il riconoscimento del servizio a chi era già inserito in un rapporto di lavoro attivo con l'istituzione scolastica al momento del servizio stesso. Il decreto si rifà inoltre ai criteri di valutazione del DM 374/2017 per la determinazione dei titoli di servizio.
L'atto ministeriale è stato oggetto di diverse integrazioni, inclusi allegati tecnici e errata corrige, volti a definire le tabelle di valutazione dei titoli. La norma mira a uniformare le procedure di aggiornamento su scala nazionale, ma la restrizione introdotta sull'art. 16 è stata interpretata dai ricorrenti come una violazione dei diritti acquisiti e dei principi di parità di trattamento per i docenti che hanno assolto obblighi di difesa della Patria o servizio civile in periodi non coperti da nomina.
Cosa dice il D.M. 374/2017 in sintesi
Il Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017 costituisce il pilastro normativo per la valutazione dei titoli di servizio e di accesso per il personale docente. L'art. 4 bis definisce le norme relative alla valutazione dei titoli, distinguendo tra titoli di accesso e titoli di servizio. Per quanto riguarda quest'ultimo, il decreto stabilisce criteri precisi per la conversione dei periodi di insegnamento in punteggio, distinguendo tra servizi a tempo determinato, contratti atipici e servizi prestati in scuole paritarie o centri di formazione professionale.
In merito al servizio militare, il decreto specifica che esso è interamente valutabile, ma ribadisce la condizione della "costanza di nomina". Per la III fascia delle graduatorie di istituto, la tabella applicabile prevede normalmente 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio specifico, fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico. Tuttavia, la giurisprudenza ha spesso evidenziato come tale criterio possa entrare in conflitto con la normativa primaria e con i principi costituzionali, specialmente quando esclude il servizio svolto dopo il conseguimento del titolo ma prima della nomina.
Il DM 374/2017 funge da parametro tecnico per le commissioni che devono elaborare le graduatorie. La sua applicazione rigorosa ha portato alla distinzione tra il punteggio pieno (12 punti) e il punteggio minimo (0,60) per i docenti che non hanno soddisfatto il requisito della nomina simultanea, creando una frattura significativa nelle posizioni dei candidati nelle graduatorie provinciali.
Cosa dice la Legge 124/1999 (art. 4) in sintesi
La Legge 3 maggio 1999, n. 124 rappresenta la norma primaria che disciplina le supplenze e le graduatorie del personale docente. L'art. 4 è fondamentale in quanto distingue le diverse tipologie di supplenze: annuali sui posti vacanti e disponibili, fino al termine delle attività didattiche e temporanee. I commi 6-bis e 6-ter costituiscono la base legislativa su cui poggiano le graduatorie provinciali e di istituto.
È importante sottolineare che la norma primaria non contiene esplicitamente la condizione "in costanza di nomina" per la valutazione del servizio militare o civile. Questa assenza di restrizione nella legge di base è il punto di forza utilizzato dai ricorrenti per contestare i decreti ministeriali successivi. La legge stabilisce il quadro generale del diritto alla supplenza e alla gestione delle graduatorie, ma lascia alla discrezionalità ministeriale la definizione dei criteri di punteggio, che però non dovrebbero andare oltre quanto previsto dalla legge stessa.
Cosa dice il D.M. 205/2023 (art. 16) in sintesi
Il Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 disciplina il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. L'art. 16 di questo decreto riguarda specificamente i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso.
Sebbene sia stato citato nel ricorso, l'analisi tecnica evidenzia che l'art. 16 del DM 205/2023 non disciplina il punteggio GPS per il servizio militare o civile. Il suo richiamo nel procedimento giudiziario risulta quindi estraneo al nucleo della controversia principale. Il decreto si concentra sulla composizione e sull'idoneità dei membri delle commissioni, non intervenendo sulle modalità di calcolo dei titoli di servizio per le graduatorie provinciali, che rimangono invece di competenza degli atti specifici di aggiornamento annuale.
Cosa dice il Decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026 in sintesi
Il Decreto di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di Milano, relativo alle graduatorie definitive del 17 agosto 2026, costituisce l'atto amministrativo finale che ha prodotto gli effetti diretti sul ricorrente. L'art. 1 del decreto attesta la pubblicazione ufficiale delle graduatorie per i posti comuni e di sostegno, mentre l'art. 5 specifica la possibilità di ricorrere contro tali provvedimenti.
In questo decreto, il ricorrente ha riscontrato l'applicazione pratica delle restrizioni ministeriali: il suo punteggio per il servizio militare/civile è stato ridotto drasticamente. Il provvedimento di pubblicazione è il bersaglio dell'impugnazione perché cristallizza la posizione del docente all'interno della graduatoria, determinando l'ordine di precedenza per l'assegnazione delle supplenze. La decisione del TAR Lombardia sulla competenza non annulla questo decreto, ma indica che la sua validità e la corretta attribuzione dei punteggi dovranno essere decise dal giudice di Roma.
Contesto e precedenti
La questione del riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie scolastiche affonda le sue radici in principi costituzionali e legislativi profondi. L'art. 52 della Costituzione stabilisce che la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino e che il suo adempimento non deve pregiudicare la posizione del lavoratore. Da questo principio deriva il diritto alla tutela del lavoratore che ha assolto tali obblighi, garantendo che non vi siano pregiudizi economici o giuridici nel rapporto di lavoro pubblico.
In ambito legislativo, il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Scuola), all'art. 485, comma 7, chiarisce che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti di legge. Questa disposizione primaria è stata utilizzata ripetutamente dalla giurisprudenza per invalidare le clausole ministeriali che tentano di limitare il riconoscimento del servizio solo a chi era in "costanza di nomina". La Cassazione ha infatti escluso che il riferimento alla pendenza di un rapporto di lavoro possa trasformare una previsione di validità generale in una clausola di esclusione.
Inoltre, il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), all'art. 2052, conferma che il servizio militare è riconosciuto ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa nel settore pubblico. La giurisprudenza ha dunque consolidato l'orientamento secondo cui il servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, pur non essendo svolto in costanza di nomina scolastica, deve essere comunque conteggiato per la ricostruzione della carriera e il relativo punteggio nelle graduatorie.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
La decisione del TAR Lombardia ha un impatto procedurale immediato ma non risolutivo sulla validità delle graduatorie provinciali di Milano del 2026. Per i docenti che hanno svolto il servizio militare o civile non in costanza di nomina, la situazione rimane in una fase di incertezza giuridica: il punteggio attuale nelle graduatorie (0,60 invece di 12) non è ancora stato modificato, ma la causa è stata spostata presso il TAR del Lazio.
Ecco i passaggi e le conseguenze operative per gli attori coinvolti:
- Per i Docenti ricorrenti: È necessario attendere la riassunzione della causa presso il TAR del Lazio. La mancata riassunzione entro i termini di legge potrebbe portare all'estinzione del giudizio. È fondamentale monitorare la comunicazione dell'atto che fa cessare la sospensione e presentare l'istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni.
- Per le Segreterie Scolastiche e gli Uffici Scolastici: Le graduatorie pubblicate restano utilizzabili per l'assegnazione delle supplenze, salvo eventuali rettifiche individuali o provvedimenti successivi. Non è prevista un'annullazione generale delle graduatorie di Milano, ma solo la possibilità di modifiche specifiche per i soggetti coinvolti dal ricorso.
- Per i Dirigenti Scolastici: Non devono procedere a modifiche d'ufficio del punteggio sulla base di questa ordinanza, poiché il TAR ha solo dichiarato l'incompetenza e non ha ancora deciso sul merito della questione.
- Per le Famiglie e gli Studenti: L'impatto è indiretto, poiché la questione riguarda esclusivamente la gestione delle graduatorie per il personale docente e non influisce sull'organizzazione didattica ordinaria.
In sintesi, la scadenza critica per il ricorrente è la riattivazione della causa a Roma. Se il TAR del Lazio dovesse confermare la tesi del ricorrente, potrebbe scattare un effetto a catena che obbligherebbe l'Ufficio Scolastico a ricalcolare i punteggi per tutti i docenti che si trovano nella medesima situazione, portando a una ristrutturazione delle graduatorie provinciali.
Le posizioni
Le posizioni degli sindacati e delle associazioni di categoria sono generalmente favorevoli al riconoscimento integrale del servizio militare e civile. Le organizzazioni sindacali sostengono che la limitazione "in costanza di nomina" sia una restrizione illegittima che penalizza i docenti che hanno scelto di dedicarsi al servizio pubblico prima di inserirsi nel ruolo scolastico. Secondo queste associazioni, il punteggio deve riflettere il valore del servizio prestato, indipendentemente dal fatto che il docente fosse già in servizio o meno, in linea con i principi costituzionali di tutela del lavoratore.
Dall'altra parte, la posizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (rappresentato dall'Avvocatura dello Stato) mira a mantenere la distinzione tra i titoli di servizio e i titoli di accesso, cercando di preservare la distinzione tra il servizio prestato come "obbligo di cittadinanza" e quello prestato come "attività lavorativa". Il Ministero sostiene che la clausola della nomina serva a evitare duplicazioni di punteggio e a garantire una corretta gerarchia dei titoli di servizio, sebbene tale posizione sia costantemente messa in discussione dai tribunali amministrativi.
| Atto Normativo / Evento | Dettaglio Chiave |
|---|---|
| D.M. 27/2026 (art. 16, comma 6) | Limita il punteggio militare alla "costanza di nomina". |
| D.M. 374/2017 (Tabella B) | Prevede fino a 12 punti per anno scolastico di servizio. |
| Ordinanza TAR Lombardia | Dichiara incompetenza e rimanda la causa al TAR del Lazio. |
| Graduatorie Milano 2026 | Pubblicate il 17/08/2026 con punteggio ridotto per i ricorrenti. |
FAQs
TAR Lombardia dichiara incompetenza su punteggio GPS
Il DM 374/2017 funge da riferimento per la valutazione dei titoli di servizio nel punteggio dei docenti. Nello specifico, il decreto viene citato in relazione alla valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato.
Per questi docenti, a causa delle attuali disposizioni del DM 27/2026, il servizio civile non svolto in costanza di nomina non viene valutato per intero. Nello specifico, nel caso citato, il punteggio riconosciuto è stato di soli 0,60 punti anziché i 12 punti richiesti dal ricorrente.
L'ordinanza del TAR Lombardia non ha ancora deciso sulla validità delle graduatorie, ma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Poiché il DM 27/2026 è un atto di autorità centrale con effetti nazionali, la questione deve essere risolta dal TAR del Lazio, che deciderà sul merito dell'impugnazione.