Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficialmente avviato l’iter operativo per l’attribuzione di 46.297 nuove posizioni economiche destinate al personale ATA, come previsto dall’Allegato B del DM n. 140/2024. Questa importante operazione di gestione del personale mira a integrare le 51.941 posizioni già esistenti, derivanti dalla sequenza contrattuale 2008/2009, garantendo un aggiornamento dei benefici economici per la categoria.
Nonostante il percorso procedurale sia avviato, il nodo centrale della questione risiede nella gestione tecnica delle surroghe e nella compatibilità tra le nuove posizioni e gli incarichi specifici. Le organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alla UIL Scuola, hanno sollevato criticità rilevanti riguardo alla trasparenza degli accantonamenti delle risorse e alla correttezza dei pagamenti in caso di sovrapposizione con la retroattività del beneficio, che ha decorrenza giuridica fissata al 1° settembre 2024.
La complessità normativa emerge soprattutto nel definire come gestire le somme per le attività svolte durante l'anno scolastico 2024/25, periodo in cui molti lavoratori hanno percepito compensi per incarichi specifici senza ancora essere formalmente titolari della nuova posizione economica. Il dibattito attuale si concentra sulla necessità di uniformità nazionale, per evitare che le singole istituzioni scolastiche applichino criteri interpretativi divergenti in assenza di una circolare ministeriale definitiva.
Le criticità sindacali sulla gestione delle risorse e delle surroghe
Il 15 luglio 2026, la UIL Scuola ha inviato una comunicazione formale al Ministero per contestare la prassi di alcune scuole che procedono ad accantonare preventivamente le risorse destinate agli incarichi specifici. Secondo il sindacato, tale pratica manca di fondamento giuridico nella fase di transizione attuale e richiede un intervento immediato per garantire la liquidazione integrale delle somme dovute. La richiesta mira a evitare che i lavoratori subiscano perdite economiche dovute a interpretazioni locali della norma.
Un altro punto nevralgico riguarda il calcolo delle disponibilità per le surroghe. Le organizzazioni sindacali chiedono che vengano considerati i posti resisi disponibili dai pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2025, per garantire una corretta rotazione e assegnazione delle posizioni. In questo senso, il Ministero è chiamato a fornire chiarimenti sulla verifica nazionale del contingente 2008/2009, per assicurare che il numero di 454 aspiranti ancora presenti nelle graduatorie precedenti venga gestito con criteri di equità e trasparenza.
In merito alla retroattività, il principio giuridico di tempus regit actum gioca un ruolo fondamentale: esso stabilisce che non sono dovuti rimborsi per gli incarichi svolti prima del riconoscimento formale della posizione economica. Tuttavia, per le attività ancora in corso, la normativa introduce regole precise di riassorbimento che i dirigenti scolastici e i DSGA devono applicare con estrema precisione per evitare sovrapposizioni indebite.
Regole di riassorbimento e compatibilità economica
Il contratto di settore è chiaro nel definire che gli incarichi specifici non possono essere attribuiti a chi è già titolare di posizione economica. Tuttavia, la gestione delle liquidazioni per le attività avviate durante la transizione richiede una distinzione basata sul valore economico del beneficio rispetto a quello dell'incarico specifico. La regola operativa si divide in due binari principali:
- Se l'importo della posizione economica è superiore a quello dell'incarico specifico, l'incarico è considerato integralmente riassorbito e non prevede ulteriore compenso.
- Se l'importo dell'incarico specifico risulta superiore a quello della posizione economica, il lavoratore ha diritto al pagamento della differenza economica.
Questa distinzione è fondamentale per garantire che il beneficio economico non venga percepito come un doppio compenso per la medesima attività. Per gli uffici scolastici, il compito operativo consiste nel verificare, al momento di ogni liquidazione, se sia intervenuta l'attribuzione della posizione economica e procedere al calcolo della differenza, laddove dovuta, evitando così contestazioni future sulla correttezza dei pagamenti.
| Situazione Lavoratore / Incarico | Modalità di Pagamento |
|---|---|
| Posizione Economica > Incarico Specifico | Riassorbimento totale (nessun compenso aggiuntivo) |
| Incarico Specifico > Posizione Economica | Pagamento della differenza economica residua |
| Incarichi svolti prima del riconoscimento | Nessun rimborso dovuto (principio tempus regit actum) |
Impatto operativo per il personale ATA e le istituzioni scolastiche
Per il personale ATA, la novità principale risiede nella natura del beneficio: si tratta di un miglioramento puramente economico che non comporta un aggravio automatico di mansioni. È fondamentale sottolineare che la posizione economica segue il lavoratore in caso di mobilità, con l'onere economico che resta a carico della provincia dove il dipendente ha partecipato alla procedura di assegnazione.
Per le scuole, la situazione attuale è caratterizzata da una fase di responsabilità interpretativa. In assenza di una circolare ministeriale che definisca univocamente la procedura di liquidazione per la sovrapposizione tra retroattività e incarichi già avviati, i Dirigenti scolastici e i DSGA devono agire con cautela. È necessario monitorare costantemente le indicazioni che il Ministero sta valutando a seguito degli incontri di informativa del 6 agosto 2026.
Le scadenze chiave da monitorare per il prossimo futuro includono:
- Settembre 2026: Termine previsto per le assegnazioni delle posizioni economiche.
- In corso: Valutazione ministeriale delle istanze sindacali per l'emissione di una circolare applicativa.
- In corso: Emissione di indicazioni operative per le compensazioni regionali in caso di economie di bilancio.
Cosa cambia concretamente per il lavoratore e la scuola
In sintesi, il lavoratore non dovrà preoccuparsi di restituire somme già percepite per incarichi svolti prima del riconoscimento formale della posizione economica. Tuttavia, per gli incarichi ancora in corso, la scuola deve verificare se la nuova posizione economica sia superiore al compenso dell'incarico: se lo è, il pagamento cessa; se l'incarico è più vantaggioso, deve essere liquidata la differenza. È essenziale che gli uffici scolastici verifichino la posizione economica vigente al momento di ogni singolo pagamento per evitare errori di liquidazione.
Per quanto riguarda le surroghe, la richiesta sindacale di includere i pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2025 mira a garantire che il turnover del personale sia correttamente contabilizzato nel calcolo delle disponibilità. Se il Ministero dovesse accogliere tale richiesta, ciò garantirebbe una maggiore fluidità nelle assegnazioni e una corretta gestione dei posti vacanti nel lungo periodo.
Al momento, il Ministero ha preso in carico le richieste ma non ha fornito risconti immediati, impegnandosi a valutarle mentre prosegue il cronoprogramma di attribuzione. La mancanza di una circolare specifica rimane il principale punto di incertezza che potrebbe generare disparità di trattamento tra diverse istituzioni scolastiche su tutto il territorio nazionale.
FAQs
UIL Scuola contesta gestione incarichi e surroghe per posizioni economiche ATA
L'iter operativo prevede che l'assegnazione delle 46.297 nuove posizioni economiche avvenga entro il mese di settembre 2026. Il beneficio economico è invece fissato con decorrenza retroattiva al 1° settembre 2024, come previsto dall'Allegato B del DM n. 140/2024.
In base al principio "tempus regit actum", non sono dovuti rimborsi per gli incarichi svolti prima del riconoscimento formale della posizione economica. Il sindacato UIL Scuola sta attualmente chiedendo una circolare ministeriale per garantire uniformità nazionale nella gestione di queste liquidazioni.
L'obiettivo delle richieste è ottenere una verifica nazionale sull'utilizzo del contingente 2008/2009 e una gestione trasparente delle disponibilità. Il Ministero ha preso in carico le istanze ma non ha ancora fornito riscontri definitivi sulle procedure di accantonamento.
Questa disposizione assicura che il lavoratore non subisca perdite economiche a causa del cambio di sede. Gli uffici scolastici devono monitorare la posizione vigente al momento di ogni pagamento per evitare errori di liquidazione.