Lettere di legno formano la parola SEPT su uno sfondo bianco, simboleggiando l'inizio di settembre e il ritorno a scuola con il caldo

Caldo nelle scuole a settembre: gli obblighi del dirigente scolastico e la gestione del rischio microclimatico

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Indice Contenuti

Con l'avvicinarsi della ripresa delle lezioni di settembre 2026, il fenomeno delle ondate di calore non può più essere considerato un evento eccezionale, ma si configura come un rischio strutturale per la salute e la sicurezza di studenti e personale scolastico. In questo scenario, il dirigente scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, deve affrontare una sfida complessa: garantire la tutela della salute in edifici che spesso presentano carenze strutturali significative, bilanciando gli obblighi di vigilanza con i limiti di competenza tecnica e finanziaria.

La normativa vigente impone una distinzione netta tra la responsabilità della manutenzione e quella della valutazione del rischio. Mentre la scuola deve adottare protocolli organizzativi preventivi, la responsabilità degli interventi strutturali — come l'isolamento termico o l'installazione di sistemi di climatizzazione — resta in capo agli enti proprietari. Per questo motivo, è fondamentale che il dirigente scolastico operi su un doppio binario: agire come amministratore della sicurezza attraverso la documentazione tecnica e come vigilante delle carenze pubbliche, assicurandosi di tracciare formalmente ogni richiesta di intervento agli enti locali.

Il quadro normativo: tra responsabilità del Datore di Lavoro e limiti di manutenzione

Il pilastro della sicurezza sul lavoro in Italia, il D.Lgs. 81/2008, definisce i confini d'azione per la gestione degli edifici scolastici. Nello specifico, l'Art. 18, comma 3 stabilisce che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza dei locali pubblici restano a carico dell'amministrazione proprietaria (Comuni o Province). Questo significa che la scuola non ha il potere di gestire autonomamente la riqualificazione energetica o l'adattamento climatico complesso degli immobili.

Tuttavia, l'Art. 18, comma 3-bis introduce un obbligo di vigilanza attiva per il dirigente scolastico. Il Datore di Lavoro deve monitorare l'adempimento degli obblighi di sicurezza da parte degli enti proprietari. In termini pratici, il dirigente non risponde della mancanza fisica di un impianto di condizionamento, ma potrebbe essere chiamato a rispondere della mancata segnalazione di tale carenza o dell'omissione di misure alternative per proteggere le persone dallo stress termico.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, il DM 129/2018 e la Circolare Ministeriale 74 del 5 gennaio 2019 delimitano ulteriormente il campo d'azione delle istituzioni. La scuola può intervenire autonomamente solo su lavori di piccola manutenzione, escludendo di fatto la possibilità di gestire interventi complessi di adattamento climatico senza autorizzazioni e risorse esterne. Questa distinzione è cruciale per esentare la scuola da responsabilità civili, amministrative e penali in caso di incidenti legati alle alte temperature.

Misure operative e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Data la criticità del fenomeno, la gestione del rischio non può limitarsi a una segnalazione passiva. Il dirigente scolastico deve integrare nel DVR la specifica criticità "caldo estremo", definendo misure di prevenzione e protezione concrete. Questo passaggio è fondamentale per documentare la corretta gestione della sicurezza e per tutelare la responsabilità della scuola in caso di malori legati allo stress termico. La valutazione deve essere frutto di un lavoro di squadra che coinvolga i soggetti tecnici chiave:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per la valutazione tecnica dei rischi;
  • Medico Competente per il monitoraggio della salute del personale;
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per il parere motivato in caso di necessità di sospensione del servizio;
  • Personale ATA e Docenti per l'attuazione dei protocolli di rotazione e gestione delle classi.

In assenza di interventi strutturali immediati da parte degli enti proprietari, il dirigente deve puntare su protocolli di mitigazione immediata. Questi includono la modulazione degli orari delle lezioni, la rotazione delle classi nelle aule più fresche e la creazione di zone d'ombra. È inoltre fondamentale garantire alle famiglie l'accesso costante all'acqua potabile e un monitoraggio costante dello stress termico degli studenti.

Soggetto CoinvoltoResponsabilità e Azioni Chiave
Dirigente Scolastico Aggiornamento DVR, vigilanza attiva, invio segnalazioni formali (PEC/Raccomandata) agli enti proprietari.
Enti Proprietari (Comuni/Province) Interventi strutturali, isolamento termico, installazione impianti di climatizzazione.
Docenti e ATA Applicazione protocolli di rotazione, modulazione orari, gestione zone d'ombra.
Famiglie Monitoraggio stress termico, coordinamento con la scuola per la gestione delle emergenze.

Cosa cambia concretamente per la scuola: la checklist operativa

Per garantire la conformità normativa entro la ripresa delle lezioni di settembre 2026, il dirigente scolastico deve seguire una procedura rigorosa. È necessario documentare ogni carenza strutturale per evitare responsabilità dirette. Ecco i passaggi operativi immediati:

  1. Verifica dello stato dei locali e identificazione delle aule con maggiore esposizione solare;
  2. Integrazione della criticità "caldo estremo" nel DVR aggiornato;
  3. Invio di segnalazioni formali (tramite PEC o raccomandata) agli enti proprietari per documentare le carenze strutturali;
  4. Definizione di un piano di rotazione delle classi e modulazione degli orari didattici;
  5. Verifica della disponibilità di punti di erogazione di acqua potabile;
  6. Coinvolgimento del RSPP per la definizione delle soglie di allerta e dei protocolli di sospensione.

È importante sottolineare che, sebbene la normativa non specifichi parametri termici universali (i gradi Celsius esatti oltre i quali scatta la sospensione dipendono dalla valutazione specifica del RSPP e dalle condizioni locali), la documentazione delle richieste di manutenzione è lo scudo legale principale per il dirigente. In caso di emergenza, la decisione di sospendere il servizio deve essere supportata da un parere motivato che attesti l'impossibilità di garantire la sicurezza dei presenti.

Per approfondire la posizione istituzionale sulla distinzione tra responsabilità di manutenzione e valutazione del rischio, è possibile consultare le linee guida dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANP).

FAQs
Caldo nelle scuole a settembre: gli obblighi del dirigente scolastico e la gestione del rischio microclimatico

Qual è la responsabilità principale del dirigente scolastico riguardo al caldo nelle scuole?+

Il dirigente scolastico agisce come datore di lavoro e ha l'obbligo di valutare i rischi per la salute, ma non è responsabile degli interventi strutturali. Deve aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e adottare protocolli organizzativi, mentre la manutenzione degli edifici resta in capo agli enti proprietari.

Quali azioni concrete deve intraprendere il dirigente prima della ripresa delle lezioni?+

Entro l'inizio delle lezioni di settembre, il dirigente deve integrare la criticità "caldo estremo" nel DVR e inviare segnalazioni formali tramite PEC agli enti proprietari per documentare le carenze strutturali. È fondamentale coinvolgere il RSPP, il Medico Competente e il RLS per definire i protocolli di rotazione e monitoraggio dello stress termico.

Cosa deve fare il personale scolastico per gestire le alte temperature in classe?+

Docenti e personale ATA devono attuare protocolli di rotazione delle classi, modulazione degli orari didattici e creazione di zone d'ombra. L'obiettivo è garantire la continuità didattica riducendo l'esposizione prolungata al calore e assicurando l'accesso costante all'acqua potabile per gli studenti.

Esistono soglie di temperatura specifiche per la sospensione delle lezioni?+

La normativa non definisce gradi Celsius fissi, poiché le soglie dipendono dalla valutazione specifica del RSPP e dalle condizioni microclimatiche locali dell'edificio. La decisione di sospendere il servizio deve basarsi su un parere motivato che consideri i rischi reali per la salute e la sicurezza.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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