La cosiddetta "trattenuta Brunetta", ovvero la decurtazione dello stipendio prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia, è tornata al centro di un acceso dibattito all'interno della comunità scolastica. La categoria dei docenti denuncia una profonda ingiustizia, sostenendo che tale misura non dovrebbe applicarsi con la stessa severità al personale scolastico, il quale presenta tassi di assenteismo significativamente inferiori rispetto ad altri comparti della Pubblica Amministrazione.
Il nodo della questione risiede nel contrasto tra l'alto attaccamento al lavoro dei docenti e le retribuzioni che, pur essendo inferiori alla media europea, restano soggette a vincoli normativi nati per scoraggiare l'assenteismo generalizzato. Il malcontento sindacale si nutre di dati concreti: mentre il tasso di assenteismo per malattia dei docenti in Italia si attesta intorno al 20%, la Francia registra una percentuale molto più elevata, pari al 30%, come riportato dal Ministro Giuseppe Valditara durante la presentazione del rapporto OCSE Education at a glance 2026.
Questa discrepanza evidenzia come la scuola italiana goda di una stabilità lavorativa superiore alla media, rendendo la trattenuta una misura che, secondo i rappresentanti di categoria, colpisce ingiustamente chi dimostra una maggiore dedizione professionale. La protesta si sposta quindi su un piano di equità retributiva, sottolineando come i docenti non godano di privilegi comuni ad altri dipendenti pubblici, come i buoni pasto, pur affrontando un regime di sanzioni economiche sulla salute.
Evoluzione normativa e il quadro giuridico della decurtazione
Il percorso legislativo della trattenuta ha radici profonde nel sistema di gestione delle assenze della Pubblica Amministrazione. La norma è stata introdotta con il Decreto-Legge n. 112/2008 (Art. 71), convertito in Legge n. 133/2008, che stabilisce che per i primi 10 giorni di assenza per malattia ai dipendenti pubblici viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, escludendo indennità fisse, continuative e accessori.
Questo regime è stato successivamente rafforzato dal Decreto-Legge n. 98/2011 e dalla Circolare n. 10/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione, consolidando la pratica della decurtazione come strumento di politica gestionale. Nonostante le numerose contestazioni, la legittimità di tale misura è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 213 del 10 ottobre 2018.
In tale occasione, il giudice costituzionale ha respinto le tesi di violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, definendo la trattenuta come "modesta" (pari a circa 7 euro al giorno) e finalizzata esclusivamente a scoraggiare l'assenteismo improprio, in linea con il principio di buona amministrazione. Tuttavia, il quadro normativo ha subito un'importante modifica operativa nel 2020, introducendo una specifica eccezione per i ricoveri ospedalieri.
Le eccezioni e le interpretazioni errate della normativa vigente
Con l'introduzione del Decreto-Legge n. 18/2020 (convertito in Legge n. 27/2020), è stato modificato l'Art. 71 per escludere esplicitamente la trattenuta in caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione di prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Questa modifica ha generato una serie di criticità interpretative, portando alcuni atenei a continuare ad applicare erroneamente la decurtazione anche per i ricoveri ospedalieri dopo il marzo 2020. In queste circostanze, la FLC CGIL è intervenuta per segnalare l'errore e richiedere la correzione immediata delle procedure di gestione paghe.
È fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di assenza per malattia, poiché il trattamento economico varia drasticamente a seconda della natura della prestazione sanitaria:
- Malattie comuni (es. influenza, visite specialistiche non ospedaliere): la trattenuta rimane invariata, con una decurtazione di circa 8-10 euro al giorno per i primi 10 giorni.
- Ricoveri ospedalieri in strutture SSN per prestazioni LEA: la trattenuta è stata abolita dal marzo 2020. Qualunque decurtazione operata dopo tale data per queste specifiche causali è considerata illegittima.
Il sindacato Unifa, guidato da Adele Sammarro, ha definito la trattenuta un'ingiustizia intollerabile e un "accanimento ingiustificato" verso una categoria fondamentale, annunciando il sollevamento della questione ai tavoli ministeriali. L'obiettivo è quello di ottenere una revisione che tenga conto della specificità del lavoro docente e della realtà dei tassi di assenteismo scolastico.
| Tipologia di Assenza | Trattamento Economico (Primi 10 giorni) | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Malattie comuni (non ospedaliere) | Trattenuta prevista (decurtazione ~8-10€/giorno) | D.L. 112/2008 (Art. 71) |
| Ricoveri ospedalieri SSN (prestazioni LEA) | Nessuna trattenuta (Abolita dal marzo 2020) | D.L. 18/2020 (Art. 87, comma 3-bis) |
Cosa cambia concretamente per i docenti e il personale scolastico
Per i docenti e il personale ATA, la situazione attuale richiede un'attenzione particolare alla corretta documentazione delle assenze. Sebbene la trattenuta per le malattie comuni resti in vigore, è fondamentale verificare che la procedura di pagamento rispetti l'esclusione per i ricoveri ospedalieri. In caso di decurtazione illegittima per ricoveri in strutture SSN, il lavoratore ha il diritto di richiedere la rettifica del cedolino.
I prossimi passi per la categoria includono il monitoraggio della Legge di Bilancio 2027, dove si spera di trovare modifiche normative definitive che possano eliminare la trattenuta Brunetta per i docenti. Attualmente, il sindacato Unifa sta portando la questione ai tavoli di confronto ministeriali per evidenziare il divario tra i bassi livelli retributivi e le sanzioni applicate su una categoria che dimostra un alto attaccamento al lavoro.
Al momento, non è ancora chiaro se il Governo abbia stanziato fondi specifici per compensare le perdite di bilancio derivanti dall'abolizione della trattenuta per i ricoveri. Inoltre, sebbene la Sentenza 213/2018 della Corte Costituzionale abbia confermato la legittimità della norma, essa non ha prodotto un effetto automatico di "pulizia" normativa sui sistemi di gestione paghe, rendendo necessaria una vigilanza costante da parte delle segreterie scolastiche e dei rappresentanti sindacali.
Per approfondimenti tecnici sulla gestione dei ricoveri e le relative esenzioni, si può consultare il portale della FLC CGIL per la docenza universitaria.
FAQs
La trattenuta Brunetta per i docenti: analisi normativa e criticità su assenteismo e retribuzioni
La norma prevede che, per i primi 10 giorni di assenza per malattia, ai dipendenti pubblici venga corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, escludendo indennità fisse e accessori. Per i docenti, ciò si traduce in una decurtazione giornaliera di circa 8-10 euro per le malattie comuni come l'influenza o visite specialistiche non ospedaliere.
Sì, dal marzo 2020 la trattenuta non si applica più per i ricoveri in strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Qualsiasi decurtazione operata dopo tale data per queste specifiche causali è considerata illegittima dalle autorità competenti.
Con la Sentenza n. 213 del 10 ottobre 2018, la Corte ha dichiarato la legittimità della trattenuta, definendola una misura modesta volta a scoraggiare l'assenteismo e favorire la buona amministrazione. La Corte ha respinto le tesi di violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, confermando la validità della norma vigente.
Le organizzazioni sindacali denunciano un'ingiustizia poiché i docenti presentano tassi di assenteismo per malattia significativamente più bassi (circa il 20%) rispetto ad altri comparti della PA. Inoltre, la categoria sottolinea di percepire retribuzioni inferiori alla media europea e di non godere di benefit comuni, rendendo la trattenuta un "accanimento ingiustificato" verso chi dimostra alto attaccamento al lavoro.