Aggiornamento · ottobre 2026
Dal 1° ottobre 2026 il decreto-legge 170/2026 ha cambiato le scadenze del PEI. Date aggiornate, passaggi per crearlo e che cosa sapere prima di usare l'intelligenza artificiale con i dati dell'alunno sono nella guida «PEI con l'IA: come crearlo, esempi, rischi e sanzioni».
Il panorama dell'inclusione scolastica italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa con l'entrata in vigore del Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170. Questo provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227, introduce modifiche strutturali alla disciplina del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e al funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), con l'obiettivo di rendere il percorso educativo più dinamico, coerente e meno legato a una mera adempienza burocratica.
La riforma non si limita a una semplice revisione formale, ma interviene direttamente sulla gestione delle risorse e sulle scadenze di approvazione, cercando di superare la discrezionalità nella quantificazione delle ore di sostegno. Attraverso la digitalizzazione del documento e l'integrazione con il sistema informativo ministeriale, la scuola è chiamata a una gestione più rigorosa dei dati sensibili e a una programmazione didattica che metta al centro le potenzialità concrete dell'alunno, piuttosto che la sola certificazione sanitaria.
Per i docenti, i dirigenti e le famiglie, comprendere queste novità è fondamentale per garantire la continuità educativa. Il nuovo quadro normativo impone una motivazione obbligatoria per ogni ora di sostegno, legandola strettamente agli obiettivi pedagogici e alla realtà del contesto scolastico. In questo scenario, il PEI si conferma come un progetto educativo individuale, dove la collaborazione tra consiglio di classe, genitori e figure professionali diventa il pilastro della progettualità inclusiva.
Le nuove scadenze e la distinzione tra nuovi iscritti e alunni già frequentanti
Una delle novità più rilevanti introdotte dal D.L. 170/2026 riguarda la differenziazione delle tempistiche di approvazione del PEI. La norma mira a garantire che ogni studente abbia un percorso definito tempestivamente, ma distingue chiaramente tra chi accede a un nuovo percorso e chi prosegue quello esistente. Per gli alunni con nuova iscrizione o che presentano una nuova certificazione, il termine per la predisposizione del PEI definitivo è fissato entro e non oltre il 15 ottobre.
Al contrario, per gli alunni già iscritti nella stessa istituzione, la normativa prevede che il PEI definitivo debba essere approvato entro giugno. Per questi soggetti, il periodo compreso tra i primi 15 giorni di ottobre è destinato esclusivamente a aggiornamenti, correttivi e integrazioni del documento già esistente. Questa distinzione operativa è cruciale per la programmazione delle attività del GLO e per la corretta gestione dei flussi di lavoro delle segreterie scolastiche.
È importante sottolineare che, sebbene il decreto introduca queste scadenze, il Ministero dell'istruzione e del merito non ha ancora diffuso note applicative specifiche per ogni passaggio di grado. Tuttavia, la norma generale è chiara nel voler evitare che il PEI rimanga un documento statico, promuovendo invece una revisione costante basata sull'effettivo funzionamento dell'alunno nel contesto scolastico.
Continuità delle risorse e motivazione delle ore di sostegno
Il decreto interviene significativamente sull'articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 66/2017, ridefinendo il criterio di attribuzione delle risorse. La scuola non può più limitarsi a una proposta generica di ore; ogni singola ora di sostegno deve essere motivata in modo coerente con il progetto educativo. Questo significa che il fabbisogno deve derivare da un'analisi accurata delle barriere e dei facilitatori individuati durante l'osservazione dell'alunno.
Un principio cardine della riforma è la priorità alla continuità. Nel determinare il fabbisogno per l'anno scolastico successivo, la scuola deve valutare prioritariamente il mantenimento delle ore assegnate nell'anno precedente, a meno che non si verifichino nuove condizioni cliniche o pedagogiche della persona. Questo approccio mira a proteggere la stabilità del percorso educativo, evitando interruzioni brusche che potrebbero penalizzare l'alunno.
In termini operativi, il docente di sostegno e il docente curricolare devono collaborare per costruire una traccia che risponda a questi requisiti. Il PEI deve descrivere:
- Cosa l'alunno riesce a fare e quali difficoltà incontra;
- Le potenzialità e le barriere che ostacolano la partecipazione;
- Gli interventi educativi e didattici necessari;
- Le risorse specifiche per realizzare il progetto.
Cosa cambia concretamente per i dirigenti e la gestione del GLO
Per i dirigenti scolastici, la riforma introduce una semplificazione procedurale significativa attraverso l'aggiunta del comma 11-bis all'articolo 15 della Legge 104/1992. Questa modifica permette al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) di approvare formalmente il PEI anche in caso di assenza di una delle componenti regolarmente convocata, qualora tale assenza rischi di compromettere il rispetto dei termini di adozione. È fondamentale che la convocazione avvenga regolarmente, poiché l'approvazione non avviene "a maggioranza" ma in condizioni di necessità documentata.
Inoltre, la gestione digitale del PEI tramite il sistema informativo ministeriale impone nuovi standard di privacy. È vietato l'invio di dati relativi al PEI tramite canali informali come WhatsApp o chat non autorizzate. L'uso delle piattaforme digitali deve rispettare rigorosamente i profili di accesso autorizzati, garantendo la massima tutela dei dati sensibili degli studenti.
| Tipologia Alunno | Scadenza PEI Definitivo | Aggiornamenti e Correttivi |
|---|---|---|
| Nuova iscrizione / Nuova certificazione | Entro il 15 ottobre | Non previsto (nuova redazione) |
| Alunni già frequentanti lo stesso istituto | Entro giugno | Primi 15 giorni di ottobre |
Note sulla transizione normativa e prudenza operativa
Sebbene il D.L. 170/2026 abbia introdotto nuove regole, è opportuno ricordare che il precedente D.I. 182/2020 prevedeva una scadenza "di norma" entro il 31 ottobre. Tale termine non è più vigente per le nuove disposizioni. Attualmente, il decreto è all'esame del Parlamento per la conversione in legge (A.S. 2053, 7ª Commissione del Senato), il che significa che il testo potrebbe subire ulteriori modifiche fino alla scadenza del 29 novembre 2026.
In assenza di note applicative ministeriali definitive per ogni passaggio di grado, le scuole sono invitate a procedere con le convocazioni del GLO seguendo le linee guida del nuovo decreto, mantenendo un approccio collaborativo tra tutte le figure coinvolte per garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione. Come consiglio prudente, la convocazione del GLO entro mercoledì 14 ottobre può essere considerata per una gestione tempestiva delle attività.
FAQs
Riforma del PEI e nuove regole per il GLO: guida operativa al Decreto-Legge 170/2026
Per gli alunni con nuova iscrizione o nuova certificazione, il PEI definitivo deve essere predisposto entro e non oltre il 15 ottobre. Per gli alunni già iscritti nella stessa scuola, il termine per il PEI definitivo è giugno, mentre aggiornamenti e integrazioni devono essere completati entro le prime due settimane di ottobre.
Sì, grazie all'introduzione del comma 11-bis nell'articolo 15 della legge 104/1992, il GLO può approvare il documento anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocata. Questa misura è prevista specificamente per evitare che l'assenza di un membro impedisca il rispetto dei termini di legge.
Il D.L. 170/2026 impone che il numero di ore di sostegno sia definito con una motivazione coerente con il progetto educativo individuale. Inoltre, la scuola deve valutare prioritariamente la continuità delle risorse assegnate nell'anno precedente, a meno che non si verifichino nuove condizioni della persona.
La gestione del documento deve avvenire esclusivamente tramite le piattaforme digitali ministeriali per garantire la standardizzazione e la sicurezza dei dati. È severamente vietato l'invio di informazioni relative al PEI attraverso canali informali come WhatsApp o chat non autorizzate.