Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Friuli Venezia Giulia ha recentemente emesso una sentenza che chiarisce i confini tra il diritto ai supporti compensativi e il dovere di partecipazione attiva da parte dell'alunno. Con la sentenza n. 00461/2026, pubblicata il 5 ottobre 2026, la magistratura ha confermato la decisione di un istituto scolastico di non ammettere alla Maturità uno studente con Bisogni Educativi Speciali (BES), nonostante la presenza di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il fulcro della decisione risiede nella condotta dello studente, che ha sistematicamente trascurato le opportunità di recupero offerte dalla scuola.
Il caso riguarda un alunno con diagnosi di Disturbo dell'Apprendimento Non Verbale (DANV), una condizione che rientra nell'area dei BES e che ha comportato l'attivazione di misure specifiche per la programmazione delle verifiche e l'uso di strumenti compensativi. Nonostante queste agevolazioni, il percorso scolastico dell'anno 2025/2026 si è concluso con cinque insufficienze in discipline chiave come Matematica (voto 3), Geografia turistica (voto 4), Tedesco (voto 5), Arte e territorio (voto 5) e Discipline turistiche e aziendali (voto 5). Il Consiglio di classe aveva deliberato all'unanimità la non ammissione, decisione che la difesa dello studente aveva tentato di impugnare sostenendo una presunta violazione del PDP.
Il limite della tutela BES: tra misure compensative e responsabilità individuale
La sentenza del TAR ha ribadito un principio fondamentale per il sistema scolastico italiano: la condizione di BES non garantisce l'applicazione automatica di ogni singola misura prevista dai cataloghi normativi, né costituisce una prova assoluta che ogni lacuna didattica dipenda esclusivamente dal disturbo. I giudici hanno chiarito che esiste una distinzione netta tra la disciplina dei DSA e quella dei BES, sottolineando che il diritto al supporto non esime l'alunno dall'obbligo di impegno personale nel raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento.
Dall'analisi dei registri elettronici è emerso un quadro di forte attivismo da parte dell'istituto. La scuola aveva predisposto percorsi di sostegno strutturati, ma la partecipazione dello studente è risultata estremamente frammentaria. Ad esempio, per il percorso di Tedesco, articolato in 9 incontri dedicati agli alunni BES/DSA, lo studente ha frequentato solo una lezione di 2 ore. Similmente, per il corso sul metodo di studio, la frequenza è stata di sole 7,5 ore su un monte ore significativamente superiore. Questi dati hanno permesso al TAR di riconoscere che la scuola ha agito correttamente, offrendo flessibilità e supporto documentabile, mentre lo studente ha spesso rinunciato alle prove o si è presentato impreparato, dimenticando talvolta strumenti necessari come calcolatrice e formulari durante le verifiche di Matematica.
L'importanza della documentazione e la discrezionalità del voto di scrutinio
Un altro punto cruciale della sentenza riguarda la natura del voto di scrutinio finale. La difesa dello studente aveva contestato l'assegnazione di voti bassi (4 e 5) sostenendo che le medie matematiche nel registro fossero superiori. Il Tribunale ha respinto questa tesi, ricordando che il voto finale non è un mero automatismo matematico derivante dalla media delle verifiche, ma rappresenta la sintesi collegiale dell'intero percorso di apprendimento, del livello di autonomia acquisito e della capacità dello studente di colmare le lacune del primo periodo.
I giudici hanno inoltre evidenziato come lo studente abbia spesso scelto deliberatamente di non sfruttare le occasioni di recupero concordate direttamente con i docenti. In questo senso, la bocciatura è stata considerata una conseguenza diretta del principio di autoresponsabilità. Anche i problemi di salute verificatisi tra maggio e giugno 2026 non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare le lacune accumulate durante l'intero anno scolastico, in quanto considerati temporalmente circoscritti e non idonei a spiegare il rendimento complessivo.
| Elemento di Analisi | Dettagli della Sentenza TAR n. 00461/2026 |
|---|---|
| Diagnosi Alunno | Disturbo dell'Apprendimento Non Verbale (DANV) - Area BES |
| Esiti Scolastici | 5 insufficienze (Matematica, Geografia, Tedesco, Arte, Discipline Turistiche) |
| Partecipazione Sostegno | Solo 1 lezione su 9 (Tedesco); 7,5 ore su percorso metodo di studio |
| Motivazione Giudiziaria | Mancata autoresponsabilità e trascuratezza delle occasioni di recupero |
| Status Sentenza | Definitiva per il rigetto del ricorso di annullamento e risarcimento danni |
Cosa cambia concretamente per la scuola e le famiglie
Per i dirigenti scolastici e il personale docente, la sentenza sottolinea l'importanza vitale della documentazione rigorosa. È necessario che ogni proposta di recupero, ogni data concordata e ogni frequenza ai corsi di sostegno sia tracciata chiaramente nel registro elettronico. Questa tracciabilità è la principale difesa della scuola in caso di ricorso, poiché dimostra che l'istituto ha fornito gli strumenti necessari e che la mancata promozione è dovuta a una scelta o a una mancanza di partecipazione dello studente.
Per le famiglie, il provvedimento evidenzia due aspetti critici:
- L'obbligo di dichiarazione corretta della certificazione clinica nei moduli di iscrizione: omissioni in questo ambito possono indebolire la posizione legale in caso di contenzioso.
- La consapevolezza che il diritto ai supporti compensativi non esonera lo studente dagli obblighi di frequenza e di studio attivo.
In sintesi, la decisione del TAR conferma che la scuola ha ampia discrezionalità tecnica nel valutare il percorso di apprendimento, purché tale valutazione sia supportata da prove documentali di un supporto adeguato e di una partecipazione insufficiente da parte dell'alunno. La sentenza è definitiva e chiude il contenzioso, fornendo un precedente importante sulla gestione dei BES e sulla responsabilità individuale nel percorso di studi.
FAQs
Studente con BES e 5 insufficienze: il TAR conferma la bocciatura per mancata autoresponsabilità
No, la presenza di Bisogni Educativi Speciali (BES) non implica l'applicazione automatica di ogni misura compensativa o l'esenzione dai requisiti di promozione. Il TAR ha chiarito che la condizione di BES non prova che ogni insufficienza dipenda dal disturbo, rendendo necessaria la partecipazione attiva dello studente al percorso scolastico.
La scuola deve documentare rigorosamente nel registro elettronico le proposte di recupero, le date concordate e la frequenza effettiva ai corsi di sostegno. Se l'istituto dimostra di aver offerto flessibilità e supporto documentabile, la sua decisione di bocciatura è tutelata legalmente.
La mancata fruizione dei supporti, la presentazione impreparata alle prove o il dimenticare gli strumenti necessari (come calcolatrice o formulari) sono considerati mancanze di autoresponsabilità. In questi casi, il Consiglio di Classe può legittimamente deliberare la non ammissione alla Maturità.
È fondamentale dichiarare correttamente la certificazione clinica nei moduli di iscrizione per non indebolire la posizione legale. Inoltre, i genitori devono essere consapevoli che il diritto ai supporti non esime il figlio dall'obbligo di impegno costante nel raggiungimento dei risultati minimi.