Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione Quarta, ha recentemente emesso una sentenza significativa in merito alla gestione delle ore di sostegno scolastico per alunni con disabilità. Il provvedimento, identificato con il numero 6054/2026, riguarda un ricorso proposto da un genitore contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e un Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Napoli. Il nucleo del contendere risiedeva nella discrepanza tra le ore di supporto effettivamente assegnate e quelle necessarie alla piena integrazione scolastica del minore.
Secondo quanto riportato dagli atti di causa, la famiglia aveva impugnato il decreto dirigenziale del 10 settembre 2026, che attribuiva all'alunno 18 ore settimanali di intervento di sostegno. Tale scelta amministrativa era stata contestata poiché, nella revisione finale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno scolastico precedente, era stata indicata la necessità di una copertura totale pari a 32 ore. La situazione clinica del minore, certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, attestava un'invalidità con necessità di assistenza continua, con una diagnosi funzionale che prevedeva il sostegno con rapporto in deroga per gravità.
Il percorso giudiziario ha visto l'adozione di una misura cautelare il 28 settembre 2026, con la quale il giudice aveva ordinato alla scuola di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento e all'assegnazione delle ore necessarie. A seguito di tale ordine, l'Amministrazione scolastica ha effettivamente incrementato il monte ore per garantire la copertura integrale dell'orario di frequenza. Di fronte a questo accoglimento materiale delle richieste, la parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, portando il TAR a dichiarare il ricorso improcedibile.
La responsabilità della scuola nella determinazione del fabbisogno
Nonostante la dichiarazione di improcedibilità derivi dalla risoluzione del conflitto nel corso del procedimento, la sentenza del TAR Campania offre importanti riflessioni sulla corretta motivazione degli atti amministrativi. Il collegio giudicante ha rilevato che l'originaria determinazione delle 18 ore di sostegno risultava priva di adeguata motivazione rispetto al concreto fabbisogno del minore, emergente dai plurimi elementi documentali depositati dalla famiglia. L'Amministrazione non aveva prodotto atti del procedimento ai sensi dell'art. 45 c.p.a. per giustificare la riduzione delle ore rispetto a quanto proposto dal G.L.O.
Il tribunale ha richiamato una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sentenza S.U. del 5 maggio 2026, n. 12704), la quale stabilisce che non è possibile permettere al dirigente scolastico di "ridurre", senza una motivazione specifica, il numero di ore di sostegno proposte dal G.L.O. a favore dei singoli diversamente abili. Tale decisione sottolinea come le proposte del G.L.O. non possano essere considerate meri "atti interni" al procedimento, ma debbano riflettere le esigenze educative e didattiche reali dell'alunno. L'intervento giudiziario è stato dunque considerato necessario per ottenere una tutela che avrebbe dovuto essere garantita già in sede amministrativa.
Criteri di assegnazione e soccombenza virtuale
Un aspetto tecnico rilevante della sentenza riguarda la gestione delle spese di giudizio. Il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale, basato sul criterio di causalità. Questo significa che, sebbene il genitore abbia ottenuto il risultato desiderato tramite il decreto cautelare, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite. La motivazione risiede nel fatto che l'iniziativa giudiziaria si è resa necessaria proprio a causa della carenza iniziale di motivazione e della mancata congruenza delle risorse assegnate dall'ente scolastico.
La condanna pecuniaria è stata liquidata in un importo complessivo di 2.200,00 euro, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Tale decisione ribadisce che l'Amministrazione ha l'obbligo di agire con trasparenza e aderenza ai documenti tecnici (come il PEI) già predisposti, evitando di procedere a tagli unilaterali che compromettano il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica.
| Elemento della Sentenza | Dettaglio del Provvedimento |
|---|---|
| Numero Sentenza | 6054/2026 (Sezione Quarta TAR Campania) |
| Oggetto del Ricorso | Annullamento decreto assegnazione 18 ore di sostegno |
| Esigenza Alunno | Copertura totale (32 ore) per disabilità grave |
| Esito Giudiziario | Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse |
| Spese di Lite | 2.200,00 euro a carico dell'Amministrazione |
Cosa cambia per le scuole e le famiglie
Per i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici, la sentenza chiarisce che la discrepanza tra le ore indicate nel PEI e quelle effettivamente assegnate non può essere risolta con decisioni arbitrarie. È fondamentale che ogni riduzione o modifica del monte ore di sostegno sia supportata da una motivazione documentale solida, che tenga conto della diagnosi funzionale e delle proposte del G.L.O.
Per le famiglie, il provvedimento conferma l'importanza di monitorare la coerenza tra la revisione finale del PEI e il decreto di assegnazione dei docenti. In caso di incongruenze, il ricorso amministrativo rimane uno strumento efficace per far valere il diritto all'inclusione, specialmente quando l'Amministrazione non risponde prontamente alle esigenze documentate dal Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile.
Analisi dei gap informativi e limiti della sentenza
Nonostante la chiarezza sulla necessità di motivazione, la sentenza non specifica se l'improcedibilità derivi da un difetto di forma o di merito nel procedimento amministrativo iniziale. Inoltre, non viene dettagliata la valutazione specifica effettuata dalla scuola per determinare il numero esatto di ore assegnate, né viene indicato se la sentenza imponga un revisione immediata di tutte le assegnazioni correnti o solo di quella specifica.
FAQs
TAR Campania, improcedibile ricorso su ore di sostegno
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile a causa della sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente. Dopo l'adozione di una misura cautelare, l'amministrazione scolastica ha effettivamente aumentato le ore di sostegno, portandole alla copertura integrale richiesta e rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.
Il numero di ore deve essere determinato sulla base della valutazione delle concrete esigenze dell'alunno, come emerge dalla diagnosi funzionale e dalle proposte contenute nel PEI. La giurisprudenza specifica che il G.L.O. non può ridurre il numero di ore proposte nel PEI senza una adeguata motivazione.
La discrepanza deve essere risolta garantendo la congruità delle risorse assegnate rispetto al fabbisogno del minore. In caso di riduzione delle ore rispetto a quanto previsto nel PEI, l'amministrazione è tenuta a fornire una motivazione specifica, pena la necessità di un intervento giudiziario per tutelare il diritto all'inclusione.
La Dirigente Scolastica ha la responsabilità di assicurare l'effettività del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica del minore. Deve provvedere al riesame dei provvedimenti di assegnazione qualora questi risultino privi di adeguata motivazione rispetto alle necessità documentate dell'alunno.