Docenti in esonero per convegno liturgico a Roma dal 4 al 6 novembre

Foggia, esonero per convegno liturgico dal 4 al 6 novembre

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le disposizioni per la partecipazione del personale docente al convegno nazionale per la pastorale liturgica, intitolato “L’assemblea liturgica e il cantiere del nostro tempo”. L'iniziativa, organizzata dall'Ufficio Liturgico Nazionale, si terrà presso la Pontificia Università Lateranense, nell'Aula Magna Benedetto XVI di Piazza San Giovanni in Laterano 4, a Roma, per la durata di tre giorni, precisamente dal 4 al 6 novembre 2026.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale del Personale Scolastico tramite la nota prot. 60365 del 19 ottobre 2026, l'evento è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado su scala nazionale. La partecipazione è concessa in via straordinaria, purché si verifichino le condizioni di compatibilità con le esigenze di servizio e si garantisca la necessaria continuità dell'insegnamento. Gli interessati sono tenuti a partecipare a proprie spese, senza alcun onere o responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica, beneficiando dell'esonero dall'obbligo di servizio per il periodo indicato.

La comunicazione è stata trasmessa agli Uffici Scolastici Regionali, con particolare riferimento alla Regione Puglia, dove la Direzione Generale ha confermato la ricezione degli atti per la diffusione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La procedura prevede che il personale interessato debba rivolgersi direttamente all'ente organizzatore per ogni dettaglio operativo, mentre la documentazione ufficiale relativa all'esonero è stata pubblicata in forma tabellare sull'area riservata del sistema SIDI.

Cosa dice la nota prot. 60365 in sintesi

La nota ministeriale del 19 ottobre 2026 stabilisce il quadro normativo per la partecipazione dei docenti al convegno nazionale. Il documento chiarisce che l'esonero è concesso nel rispetto delle disposizioni della Circolare n. 3096 del 2 febbraio 2016 e dell'art. 36 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Un punto fondamentale della nota riguarda il limite temporale: il periodo di assenza per partecipare a congressi e convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente nell'arco di uno stesso anno scolastico.

Inoltre, la nota ribadisce un divieto esplicito e rigoroso: in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati dall'esonero. Questo significa che la partecipazione deve essere pianificata in modo da non interrompere il percorso didattico degli studenti, poiché l'amministrazione non può attivare sostituzioni esterne o interne per coprire le ore di lezione dei docenti assenti per questo specifico evento. Al rientro, gli interessati hanno l'obbligo di presentare all'autorità scolastica competente la dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell'iniziativa.

Per quanto riguarda la trasparenza e l'accesso alle informazioni, la nota specifica che il provvedimento è consultabile online. La pubblicazione avviene nell'area riservata del sistema SIDI, precisamente nella sezione “Area informativa”, sotto la voce di menu dedicata ai "Convegni con diritto di esonero". Questo sistema garantisce che tutti i docenti possano verificare la validità dell'esonero e le modalità di partecipazione in modo centralizzato.

Cosa dice la Legge 448/1998 in sintesi

La normativa di riferimento per la concessione di tali permessi trova il suo fondamento nell'art. 26, comma 11, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Questa disposizione, come modificato e integrato, permette al personale scolastico di essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico relativo a convegni e congressi di cui al comma 1. La legge mira a bilanciare il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale con la necessità di mantenere il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

È importante sottolineare che la legge non concede un diritto automatico e assoluto, ma pone la partecipazione come un'autorizzazione da concedere compatibilmente con le esigenze di servizio. Questo significa che il dirigente scolastico mantiene il potere di valutazione sulla richiesta del docente, verificando che l'assenza non pregiudichi la normale attività didattica o la sicurezza degli studenti. La normativa specifica che l'esonero non comporta alcun onere per l'amministrazione, confermando che la partecipazione è un'attività di interesse professionale che deve essere sostenuta dal partecipante.

Cosa dice il D.Lgs. 39/1993 in sintesi

Il riferimento al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, citato nelle comunicazioni ufficiali, riguarda principalmente le modalità di gestione e trasmissione degli atti amministrativi. Sebbene non costituisca la base sostanziale per il diritto all'esonero, esso garantisce la validità formale della firma e della trasmissione degli atti tra le diverse direzioni generali e gli uffici scolastici regionali. In questo contesto, serve a certificare la legittimità della comunicazione della nota ministeriale che viaggia dalla Direzione Generale del Personale Scolastico agli Uffici di Ambito territoriale.

Cosa dice il CCNL Istruzione e Ricerca in sintesi

L'art. 36 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca definisce gli effetti dei trattamenti economici e le modalità di partecipazione a iniziative formative. Il contratto collettivo integra le disposizioni legislative, specificando che la formazione contrattuale è distinta dalle procedure di esonero straordinario. Mentre la formazione ordinaria può prevedere la sostituzione secondo le norme sulle supplenze brevi, l'esonero per convegni come quello liturgico di Foggia segue un regime diverso, caratterizzato proprio dal divieto di nomina di supplenti.

Il CCNL chiarisce che le opportunità di formazione devono essere bilanciate con il funzionamento della scuola. Per il personale docente, la partecipazione a eventi di questo tipo è considerata un'attività che deve essere autorizzata previa verifica della compatibilità. Il contratto sottolinea inoltre che le stesse opportunità di formazione possono valere anche per i formatori, gli esperti e gli animatori, purché si rispettino i limiti temporali e le modalità di gestione delle assenze previste dalla normativa vigente.

Contesto e precedenti

La gestione degli esoneri per convegni e congressi è un tema storicamente complesso che vede spesso scontrarsi il diritto alla formazione del docente con il diritto allo studio degli alunni. Negli anni, la giurisprudenza e le circolari ministeriali hanno cercato di definire criteri chiari per evitare che le assenze prolungate dei docenti causassero un "danno erariale" o, più gravemente, una perdita di continuità didattica. Un precedente rilevante riguarda la distinzione tra aggiornamento contrattuale e esonero straordinario: la prima categoria prevede spesso la sostituzione, la seconda (quella del convegno liturgico) richiede invece che il docente organizzi la propria attività in modo da non lasciare la classe scoperta.

In passato, diverse scuole hanno sollevato dubbi sulla discrezionalità del dirigente scolastico. Alcune interpretazioni hanno suggerito che il dirigente potesse negare l'esonero anche in presenza di un convegno nazionale, citando la necessità di garantire la sicurezza e la vigilanza. Tuttavia, la prassi consolidata, supportata dalle circolari MIUR, tende a favorire la partecipazione se il docente dimostra di poter garantire la continuità didattica, magari attraverso la programmazione anticipata delle lezioni o l'utilizzo di materiali didattici autonomi per gli studenti durante la propria assenza.

Un altro aspetto critico riguarda il limite dei 5 giorni annui. Questo tetto è stato introdotto per evitare che i docenti utilizzassero i convegni come una forma di "ferie mascherate". La normativa è quindi progettata per favorire la partecipazione a eventi di alta qualità professionale, limitandone però la frequenza per assicurare che il personale rimanga presente alla guida della classe per la maggior parte dell'anno scolastico. La recente stretta sulla gestione delle assenze brevi e l'obbligo di utilizzare il personale interno per le sostituzioni hanno ulteriormente rafforzato il principio della continuità dell'insegnamento come priorità assoluta.

Cosa cambia per docenti, ATA e scuole

Per i docenti interessati al convegno nazionale per la pastorale liturgica, la novità principale risiede nella modalità di gestione dell'assenza. Non essendo prevista la nomina di supplenti, il docente deve coordinarsi con il proprio dirigente scolastico per assicurarsi che la propria assenza dal 4 al 6 novembre non comprometta la didattica. È fondamentale che il docente verifichi di non aver già esaurito il limite dei 5 giorni annui consentiti per la partecipazione a congressi e convegni. Una volta terminata la partecipazione, il docente ha l'obbligo di consegnare alla segreteria la dichiarazione di partecipazione rilasciata dagli organizzatori; senza questo documento, l'esonero potrebbe non essere validato correttamente.

Per il personale ATA, la partecipazione a questo specifico convegno non è prevista, poiché la nota ministeriale è indirizzata esclusivamente ai docenti di ogni ordine e grado. Tuttavia, la normativa generale sugli esoneri per formazione rimane valida per il personale ATA, ma segue percorsi e autorizzazioni differenti, spesso gestiti direttamente dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) per le iniziative locali o tramite accordi specifici per quelle nazionali.

Le scuole e i dirigenti scolastici devono procedere alla pubblicazione della nota sull'area riservata del sistema SIDI. Il dirigente ha il compito di valutare le richieste individuali sulla base della compatibilità con le esigenze di servizio. In caso di criticità didattiche, il dirigente può richiedere al docente di fornire una pianificazione dettagliata delle attività che gli studenti dovranno svolgere durante i giorni di esonero. Poiché non è possibile nominare supplenti, la scuola deve assicurarsi che la suddivisione delle classi o la gestione degli spazi non violi le norme sulla sicurezza e sulla sorveglianza, evitando di sovraccaricare altri docenti con la mera vigilanza degli alunni.

In sintesi, il percorso operativo per il docente è il seguente:

  • Verificare la disponibilità di giorni residui entro il limite dei 5 giorni annui.
  • Contattare l'ente organizzatore per le modalità di iscrizione e partecipazione.
  • Richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico, garantendo la continuità didattica.
  • Partecipare all'evento a proprie spese.
  • Presentare la dichiarazione di partecipazione al rientro in sede.

Le posizioni

Le organizzazioni sindacali hanno espresso pareri contrastanti sulla gestione degli esoneri per convegni. Alcune sigle sottolineano l'importanza del diritto alla formazione continua come pilastro della qualità dell'insegnamento, sostenendo che l'esonero debba essere garantito quasi automaticamente per eventi di rilevanza nazionale. Al contrario, altre associazioni di dirigenti scolastici pongono l'accento sulla responsabilità del dirigente nel tutelare il diritto allo studio, avvertendo che la mancanza di sostituzioni può creare situazioni di pericolo per la sicurezza degli studenti se non gestite con estrema cura.

Dal punto di vista politico, il dibattito si concentra sulla necessità di maggiori fondi per la formazione dei docenti, affinché la partecipazione a convegni non gravi esclusivamente sulle tasche dei lavoratori. Tuttavia, la linea ministeriale attuale rimane ferma sul principio della responsabilità individuale e sulla priorità del servizio didattico rispetto alla formazione extra-istituzionale, mantenendo il divieto di nomina di supplenti come strumento per preservare le risorse economiche e organizzative delle scuole.

Evento / Atto Dettaglio
Convegno Liturgico Dal 4 al 6 Novembre 2026 a Roma
Limite Giorni Esonero Massimo 5 giorni annui per dipendente
Sostituzioni Divieto assoluto di nomina di supplenti
Costi di Partecipazione A carico del docente (senza oneri per la scuola)

FAQs
Foggia, esonero per convegno liturgico dal 4 al 6 novembre

Quali sono i criteri specifici che il dirigente scolastico usa per valutare la compatibilità con le esigenze di servizio?+

Il testo non specifica i criteri dettagliati utilizzati dal dirigente, ma indica che l'esonero deve essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto della necessità di garantire la continuità dell'insegnamento.

Come si concilia il divieto di nomina di supplenti con la necessità di garantire la continuità dell'insegnamento?+

La normativa stabilisce che non si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati al convegno. La continuità didattica deve essere garantita dall'amministrazione scolastica nel rispetto delle condizioni di esonero previste.

Quali sono le modalità pratiche per la pubblicazione della nota sull'area riservata del sistema SIDI?+

La nota viene pubblicata in forma tabellare all'indirizzo specifico dell'area riservata del sistema SIDI, accessibile nella sezione "Area informativa" sotto la voce di menu "Convegni con diritto di esonero".

Esistono altri convegni previsti con diritto di esonero per l'anno scolastico 2026/2027?+

Il documento non fornisce informazioni su altri convegni previsti, limitandosi a specificare che il periodo di assenza per partecipare a congressi e convegni non può superare i 5 giorni per ciascun dipendente in un anno scolastico.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
L'autore

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Pubblicato dalla Redazione Orizzonte Insegnanti LinkedIn

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