La copertura assicurativa INAIL per i docenti sta diventando oggetto di un acceso dibattito giuridico, focalizzato sulla distinzione tra crescita professionale personale e attività lavorativa formale. Il nodo centrale riguarda la validità della tutela per gli infortuni in itinere subiti da insegnanti che partecipano a corsi di formazione non obbligatori, specialmente quando tali iniziative non sono inserite nei piani annuali approvati dagli organi collegiali della scuola.
Il caso, attualmente in esame presso la Corte di Cassazione, mette in luce una zona grigia normativa: può un'attività di aggiornamento professionale, pur essendo volontaria e non imposta dall'amministrazione, essere considerata "in occasione di lavoro" ai fini della tutela assicurativa? La questione è cruciale per definire se il diritto alla sicurezza sul lavoro debba estendersi anche alle competenze trasversali e alle metodologie didattiche acquisite liberamente dal lavoratore all'interno del contesto scolastico.
Il caso della docente di scienze e il percorso giudiziario
La vicenda ha avuto inizio il 14 febbraio 2013, quando una docente di scienze è stata vittima di un'aggressione fisica nel pomeriggio. L'episodio è avvenuto a seguito della partecipazione a un corso di lingua inglese, iniziativa organizzata dall'istituto scolastico per gli studenti ma aperta anche alla partecipazione volontaria del corpo docente. Poiché il corso si svolgeva fuori dall'orario di servizio e non era previsto nel piano di formazione approvato, la docente ha intrapreso una lunga battaglia legale per il riconoscimento dell'evento come infortunio in itinere.
Durante il procedimento di primo e secondo grado, la posizione della lavoratrice è stata messa in discussione. La Corte d'Appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento. I giudici d'appello hanno motivato la decisione sostenendo che la partecipazione al corso non fosse obbligatoria né indispensabile per lo svolgimento delle mansioni lavorative ordinarie, definendo l'iniziativa come una legittima aspirazione di crescita personale piuttosto che un obbligo professionale.
L'impugnazione della sentenza ha portato la causa davanti alla Suprema Corte, che con l'ordinanza interlocutoria n. 28352 del 3 novembre 2026 ha disposto il rinvio a una nuova udienza pubblica. La Sezione Lavoro della Cassazione ha rilevato la necessità di fissare criteri generali per stabilire se un corso volto a migliorare competenze digitali o metodologie didattiche possa rientrare nell'orbita della tutela assicurativa, anche in assenza di un vincolo formale di obbligatorietà.
Il quadro normativo e il principio della "occasionalità necessaria"
Il dibattito si inserisce nell'interpretazione del D.P.R. 1124/1965, che lega la tutela assicurativa agli infortuni verificatisi in occasione di lavoro o nel normale percorso tra abitazione e luogo di lavoro. La giurisprudenza ha storicamente applicato in modo restrittivo il principio della occasionalità necessaria, escludendo spesso le attività non formalmente imposte dai dirigenti scolastici. Tuttavia, la Cassazione sta oggi valutando un cambio di paradigma.
I giudici hanno sottolineato che l'aggiornamento professionale dei docenti non può più essere limitato esclusivamente alle delibere formali del Collegio dei docenti. La Corte evidenzia che la formazione professionale non deve essere circoscritta solo alle iniziative obbligatorie, ma va valutata in base alla finalità del corso. Nel caso specifico, il corso di inglese era finalizzato a un'abilitazione all'insegnamento parzialmente in lingua straniera, un obiettivo che presenta un nesso diretto con la qualifica professionale della docente.
| Elemento di Analisi | Dettaglio Giuridico/Fattuale |
|---|---|
| Data dell'evento | 14 febbraio 2013 |
| Atto di Rinvio Cassazione | Ordinanza interlocutoria n. 28352 (03/11/2026) |
| Nesso di tutela | Infortunio in itinere durante ritorno da formazione volontaria |
| Normativa di riferimento | D.P.R. 1124/1965 |
Impatto sulla scuola e sui docenti: cosa cambia in concreto
L'esito di questa causa avrà ripercussioni significative per l'intero corpo docente e per la gestione della sicurezza negli istituti scolastici. Se la Cassazione dovesse emettere una decisione favorevole alla docente, si verificherebbe un allargamento delle garanzie di tutela, riconoscendo che l'aggiornamento professionale è un valore costante e non legato a rigidità burocratiche o delibere formali.
In caso di esito contrario, la situazione imporrebbe ai docenti di agire con estrema cautela. In tale scenario, ogni partecipazione a corsi di formazione, anche se organizzati dalla scuola stessa, dovrebbe essere verificata per la sua natura formale. Senza una specifica delibera di obbligatorietà, i docenti rischierebbero di perdere la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi durante il tragitto di ritorno da attività volontarie.
Cosa deve fare il docente oggi?
Al momento, non sono ancora chiari i criteri definitivi sulla distinzione tra formazione per la crescita personale e quella professionale in assenza di imposizione formale. Tuttavia, per tutelarsi, i docenti dovrebbero:
- Verificare se il corso di formazione è inserito nel Piano di Formazione approvato dagli organi collegiali.
- Richiedere una certificazione scritta dell'istituto che attesti il nesso tra l'attività svolta e le mansioni lavorative.
- Monitorare l'evoluzione dell'ordinanza n. 28352 per conoscere i nuovi criteri di "occasionalità necessaria".
Rimane ancora da chiarire se la permanenza nei locali scolastici per motivi formativi estenda automaticamente la tutela del tragitto di ritorno verso casa anche a orario di servizio concluso. La sentenza finale della Suprema Corte sarà determinante per definire se la sicurezza sul lavoro debba proteggere il lavoratore anche nelle sue scelte di miglioramento professionale autonomo.
La sentenza definitiva non è ancora stata emessa, ma il rinvio a pubblica udienza segna un punto di svolta per la giurisprudenza scolastica italiana.
FAQs
Infortuni in itinere e formazione facoltativa: la Cassazione chiarisce la tutela INAIL per i docenti
Attualmente la questione è oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione per definire se la formazione non obbligatoria rientri nell'orbita del lavoro. La giurisprudenza precedente tendeva a escludere la tutela se l'attività non era formalmente imposta dai piani annuali approvati dagli organi collegiali.
I giudici stanno cercando di stabilire se la finalità del corso, come il miglioramento di competenze trasversali o digitali, possa prevalere sulla mancanza di un obbligo formale. L'obiettivo è capire se l'aggiornamento professionale debba essere riconosciuto come valore costante indipendentemente dalle rigidità burocratiche.
Nel caso specifico analizzato, la Corte d'Appello di Roma aveva inizialmente respinto il riconoscimento dell'infortunio in itinere perché il corso non era considerato indispensabile per le mansioni lavorative. La Cassazione ha però disposto un rinvio per approfondire se tale partecipazione volontaria possa comunque generare diritto alla tutela.
Una sentenza favorevole allargherebbe le garanzie per tutto il corpo docente, riconoscendo la formazione professionale come attività protetta anche se non inserita nei piani formali. Al contrario, una decisione negativa obbligherebbe i docenti a verificare con estrema cautela la natura giuridica di ogni iniziativa scolastica prima di parteciparvi.