Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ha ufficializzato una significativa variazione nella distribuzione del contingente assunzionale per il concorso ordinario di insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria. Il provvedimento, formalizzato con il decreto direttoriale n. 2325 del 20 ottobre 2026, interviene sulla ripartizione dei posti tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diverse diocesi della regione, ridefinendo le quote destinate a ciascun ambito per l'anno scolastico in corso.
Questa modifica normativa si inserisce in un percorso di gestione delle graduatorie di merito che ha visto diversi aggiornamenti negli ultimi mesi. La necessità di intervenire sulla ripartizione originale, inizialmente fissata con atti precedenti, è derivata dalla gestione delle rinunce all’immissione in ruolo pervenute da diversi candidati e dalla conseguente disponibilità di posti vacanti. L'obiettivo dell'amministrazione è garantire che il contingente di 45 posti assegnati alla regione Marche venga coperto in modo efficiente, rispettando le quote autorizzate e le specifiche esigenze territoriali delle diverse realtà diocesane.
Per i candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale, la nuova distribuzione rappresenta un dato fondamentale per la comprensione delle proprie possibilità di inserimento. Sebbene il decreto non specifichi i motivi tecnici puntuali che hanno portato alla modifica rispetto alla ripartizione del 6 luglio 2026, esso chiarisce la nuova ripartizione del contingente, fornendo una base certa per lo scorrimento delle graduatorie. Questo passaggio è cruciale per stabilizzare le posizioni lavorative dei docenti e per permettere alle scuole di completare l'organico previsto per l'insegnamento della religione cattolica.
Cosa dice il decreto direttoriale n. 2325/2026 in sintesi
Il decreto direttoriale n. 2325, emanato il 20 ottobre 2026, costituisce l'atto normativo principale che ridefinisce la distribuzione dei posti per il concorso ordinario di insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria nelle Marche. Il documento si fonda su una serie di riferimenti normativi che garantiscono la legittimità del procedimento amministrativo, tra cui la Legge 241/1990, che disciplina i principi generali del procedimento amministrativo, e il D.P.R. 487/1994, che regola l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento interviene specificamente sulla ripartizione del contingente assunzionale tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi. Il decreto riconosce che, a seguito delle approvazioni delle graduatorie regionali di merito e delle successive rinunce all'immissione in ruolo da parte di alcuni candidati, è necessario procedere a una redistribuzione dei posti rimasti vacanti. Il criterio adottato per tale redistribuzione è quello di applicare lo stesso metodo utilizzato in precedenza, assicurando che il numero totale di posti non superi il limite dei 45 posti messi a bando per la regione.
Tra le disposizioni chiave del decreto, si evince che la procedura di scorrimento delle graduatorie è attivata per coprire le vacanze derivanti dalle rinunce. Il testo cita esplicitamente le rinunce pervenute da candidati per le diocesi di Camerino-San Severino Marche, Fermo, Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Fabriano-Matelica e Senigallia. In particolare, per le diocesi di Fermo e Senigallia, il decreto evidenzia che, a fronte delle rinunce, non sono presenti ulteriori candidati vincitori o idonei a soddisfare interamente il contingente, rendendo necessaria la redistribuzione verso altri ambiti territoriali.
Il decreto richiama inoltre la normativa vigente in materia di riserva di posti e preferenze, come la Legge 68/1999 per le categorie protette e le disposizioni del D.L. 44/2023 per gli operatori volontari del servizio civile universale. Viene inoltre ribadito che le graduatorie sono approvate sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, e che i candidati con solo diploma di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono utili ai fini della nomina solo nella scuola dell'infanzia.
Contesto e precedenti
La gestione del concorso per gli insegnanti di religione cattolica nelle Marche è stata caratterizzata da una serie di atti successivi che hanno delineato il percorso verso l'immissione in ruolo. Il punto di partenza normativo è stato il D.D.G. n. 715 del 10 giugno 2024, che aveva stabilito la prima ripartizione del contingente assegnato alla regione. Successivamente, il D.D.G. n. 1221 del 6 luglio 2026 aveva apportato una prima rettifica, seguita dal D.D.G. n. 1232 del 7 luglio 2026 per la rettifica delle graduatorie di merito regionali divise per ambito diocesano.
Un momento di svolta è stato rappresentato dal Decreto Ministeriale n. 143 del 22 luglio 2026, con il quale il Ministero ha autorizzato il contingente assunzionale per la regione Marche per l'anno scolastico 2026/2027. Questo decreto ha fornito la base per il D.D.G. n. 1546 del 3 agosto 2026, che aveva inizialmente individuato gli aventi diritto alla nomina. Tuttavia, la successiva comparsa di rinunce da parte di candidati vincitori ha reso necessario un ulteriore intervento amministrativo per evitare che i posti rimanessero vacanti, portando alla pubblicazione del decreto attuale.
Il percorso normativo evidenzia una costante attenzione alla trasparenza amministrativa e alla conformità con i principi di efficacia ed economicità previsti dalla Legge 241/1990. La necessità di rifacimento delle prove orali, disposta con il D.D.G. n. 625 del 14 aprile 2026 e gestita dalla commissione nominata con il D.D.G. n. 732 del 24 aprile 2026, ha rappresentato un ulteriore passaggio critico che ha influenzato la formazione delle graduatorie definitive di merito regionali rettificate.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
L'impatto del decreto direttoriale n. 2325/2026 è immediato e operativo per tutti gli attori coinvolti nel sistema scolastico regionale. Per i candidati vincitori e gli idonei presenti nelle graduatorie regionali di merito, la modifica determina una nuova destinazione geografica e diocesana. In particolare, i candidati che non sono stati inseriti nelle prime graduatorie ma che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali sono ora soggetti a uno scorrimento della graduatoria basato sulla nuova ripartizione dei posti.
Le scuole e le segreterie scolastiche devono ora operare sulla base della nuova distribuzione dei posti, che è la seguente:
- Arcidiocesi di Ancona-Osimo: 8 posti assegnati;
- Diocesi di Fabriano-Matelica: 2 posti assegnati;
- Diocesi di Jesi: 3 posti assegnati;
- Prelatura Territoriale di Loreto: 0 posti assegnati;
- Diocesi di Senigallia: 2 posti assegnati;
- Arcidiocesi di Fermo: 7 posti assegnati;
- Diocesi di Ascoli Piceno: 3 posti assegnati.
Per i docenti già individuati per l'immissione in ruolo, il decreto chiarisce che la decorrenza giuridica ed economica delle nomine è legata alla corretta procedura di presa di servizio. È fondamentale che i docenti assegnati si attivino immediatamente presso la sede scolastica indicata, poiché la mancata adempimento, salvo giustificati motivi, comporta la decadenza dalla nomina. Le segreterie scolastiche, d'altro canto, devono aggiornare i propri registri e le liste di servizio in conformità con i nuovi dati di ripartizione diocesana forniti dall'USR Marche.
I dirigenti scolastici devono monitorare attentamente lo scorrimento delle graduatorie per assicurarsi che le assunzioni avvengano nel rispetto delle quote autorizzate e delle preferenze previste dal bando. La gestione delle rinunce deve essere documentata correttamente, poiché la redistribuzione dei posti è stata effettuata proprio per compensare le mancanze derivanti da tali rinunce, garantendo così la copertura del contingente di 45 posti previsto per la regione.
Le posizioni
Sebbene il dossier non riporti dichiarazioni dirette di sindacati o associazioni di categoria in merito specifico a questo decreto di ripartizione, l'intervento dell'amministrazione scolastica riflette le dinamiche di gestione del personale scolastico monitorate costantemente dai soggetti sindacali. La preoccupazione principale dei rappresentanti dei docenti riguarda spesso la certezza della graduatoria e la trasparenza nei criteri di scorrimento, aspetti che il decreto mira a tutelare attraverso il richiamo ai principi di imparzialità e pubblicità della Legge 241/1990.
Dal punto di vista amministrativo, la modifica della ripartizione è vista come una necessità tecnica per evitare il "blocco" dei posti vacanti a causa di rinunce individuali, una pratica che potrebbe penalizzare il diritto all'impiego dei candidati idonei successivi. La collaborazione tra il Ministero, le USR e le Conferenze Episcopali rimane il pilastro su cui si regge la gestione del personale di religione cattolica, assicurando che la distribuzione dei posti rispetti sia le esigenze della scuola pubblica che quelle delle autorità ecclesiastiche.
| Diocesi / Ambito Territoriale | Posti Assegnati |
|---|---|
| Arcidiocesi di Ancona-Osimo | 8 |
| Diocesi di Fabriano-Matelica | 2 |
| Diocesi di Jesi | 3 |
| Prelatura Territoriale di Loreto | 0 |
| Diocesi di Senigallia | 2 |
| Arcidiocesi di Fermo | 7 |
| Diocesi di Ascoli Piceno | 3 |
FAQs
Marche, modificata ripartizione posti insegnanti religione
Il documento non specifica il numero esatto di posti assegnati a ciascuna singola diocesi della regione Marche. Il decreto si limita a modificare la ripartizione del contingente assunzionale tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi.
Il contenuto non chiarisce i motivi specifici che hanno portato alla modifica rispetto alla ripartizione precedente del 6 luglio 2026. Il decreto attuale si limita a recepire la nuova distribuzione dei posti tra le diverse diocesi.
Le graduatorie regionali di merito sono ripartite per ambiti diocesani e sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso. È prevista la successiva integrazione delle graduatorie nel limite dei posti banditi in caso di rinunce all'immissione in ruolo.
I candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali possono essere inseriti nelle graduatorie in caso di rinunce all'immissione in ruolo. Tale integrazione avviene nel limite dei posti banditi e della disponibilità residua.
Il testo non specifica scadenze temporali precise per le rinunce all'immissione in ruolo. Viene solo indicato che le eventuali rinunce consentono l'integrazione delle graduatorie per i candidati che hanno superato le prove.