L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, attraverso la sede di Pavia, ha reso ufficiali gli esiti dell'individuazione di enti, associazioni ed enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni. Questa iniziativa, pubblicata tramite l'Albo n. 1088/2026, risponde alla necessità di dare concreta attuazione alle recenti riforme normative che mirano a trasformare la disciplina scolastica in un percorso di cittadinanza attiva e solidale, garantendo al contempo la tutela del diritto allo studio e la sicurezza degli alunni.
Il provvedimento si inserisce in un quadro di rinnovamento del sistema educativo, volto a contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e aggressività, promuovendo al contempo il rispetto reciproco e l'autorevolezza del personale docente. La pubblicazione degli enti idonei rappresenta un passaggio fondamentale per le istituzioni scolastiche del territorio, che devono ora poter attivare convenzioni specifiche per gestire i periodi di sospensione dalle attività didattiche ordinarie, assicurando che il tempo di allontanamento non si traduca in un vuoto educativo, ma in un'opportunità di recupero e responsabilità individuale.
L'obiettivo primario della procedura è quello di ripristinare la cultura del rispetto all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, fornendo alle famiglie e agli studenti percorsi alternativi strutturati. La normativa impone che ogni sanzione di allontanamento sia finalizzata al reintegro dello studente nella comunità scolastica, evitando che la misura disciplinare si limiti a una mera esclusione temporanea, ma diventi un vero e proprio percorso formativo personalizzato monitorato e coordinato tra scuola, famiglia e servizi sociali.
Cosa dice il D.P.R. 134/2025 in sintesi
Il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 ha introdotto modifiche sostanziali al regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, entrando in vigore il 10 ottobre 2025. Questo decreto rappresenta il pilastro normativo che definisce le nuove modalità di gestione delle sanzioni disciplinari, con particolare attenzione alla distinzione tra allontanamento dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica. Il provvedimento chiarisce che la sanzione di allontanamento dalle lezioni può essere comminata dal consiglio di classe per un periodo compreso tra da 3 a 15 giorni, mentre per periodi superiori di 15 giorni la competenza passa al consiglio d'istituto.
Secondo quanto previsto dal decreto, le attività di recupero educativo variano in base alla durata della sanzione:
- Fino a 2 giorni: le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti disciplinari sono svolte direttamente presso l'istituzione scolastica, con docenti incaricati individuati dall'autonomia della scuola.
- Da 3 a 15 giorni: lo studente deve svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale presso le strutture ospitanti convenzionate o, se indisponibili, a favore della comunità scolastica.
- Oltre 15 giorni: è previsto un percorso di recupero educativo che coinvolge la famiglia, i servizi sociali e, se necessario, le autorità giudiziarie.
Il decreto impone inoltre alle scuole di adeguare il proprio regolamento d'istituto entro 30 giorni dalla pubblicazione e prevede una disciplina transitoria presso la comunità scolastica. Un aspetto cruciale è l'obbligo di inserire tali attività nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), assicurando che il percorso sia coerente con gli obiettivi educativi della scuola e che le ore siano commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni sanzionati.
Per quanto riguarda le strutture ospitanti, il D.P.R. 134/2025 specifica che devono essere enti, associazioni o enti del Terzo settore che aderiscono ad apposito avviso pubblico. L'Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha il compito di approvare l'elenco degli idonei, verificarne il mantenimento dei requisiti e aggiornarlo annualmente. La scuola, nel proprio ambito di autonomia, stipula le convenzioni con tali enti, definendo percorsi personalizzati, tempi, modalità, contesti, limiti e le figure di riferimento per la vigilanza.
È importante sottolineare che, ai sensi del nuovo regolamento, le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non possono influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, ma incidono esclusivamente sul voto di comportamento. Questa distinzione mira a proteggere il percorso accademico dello studente, focalizzando la sanzione sulla dimensione educativa e relazionale.
Cosa dice il D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 8 in sintesi
Il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 costituisce il testo di riferimento per lo statuto degli studenti della scuola secondaria. L'articolo 4, comma 8, è la norma che disciplina la gestione dei periodi di allontanamento. Sebbene il testo originale sia stato novellato dal D.P.R. 134/2025, esso rimane la base su cui si innestano le nuove disposizioni, stabilendo che nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve esistere un rapporto costante tra comunità scolastica, studente e genitori.
L'intento normativo del comma 8 è chiaramente finalizzato al rientro dello studente nel gruppo classe. La normativa sottolinea che la sanzione non deve essere un atto isolato, ma una fase di mediazione che richiede un coordinamento attivo tra i soggetti educativi. Questo principio di continuità educativa è fondamentale per garantire che lo studente non perda il legame con l'istituzione scolastica durante il periodo di sospensione, mantenendo un filo conduttore tra il comportamento scorretto e il percorso di riabilitazione.
In sintesi, l'art. 4 del D.P.R. 249/1998, letto alla luce delle integrazioni del 2025, stabilisce che:
- L'allontanamento è una misura educativa e non solo punitiva.
- La collaborazione tra scuola e famiglia è un requisito essenziale per il successo del provvedimento.
- Il coordinamento con le strutture esterne (quando previste) deve essere formale e disciplinato da accordi che ne definiscano i limiti e le modalità.
Contesto e precedenti
L'attuale quadro normativo nasce da una necessità di risposta ai crescenti fenomeni di violenza fisica e psicologica, bullismo e cyberbullismo che hanno interessato il sistema scolastico nazionale negli ultimi anni. La revisione della disciplina è stata sollecitata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, e dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, che hanno delegato il Governo a intervenire sulla valutazione del comportamento e sulla tutela dell'autorevolezza del personale scolastico.
Storicamente, la gestione delle sanzioni disciplinari ha spesso presentato lacune operative, con una scarsa uniformità tra le diverse istituzioni e una mancanza di percorsi strutturati per il recupero degli studenti più difficili. In passato, alcune regioni avevano avviato progetti sperimentali, come quello promosso dall'USR Piemonte (ora non più attivo), che prevedevano già convenzioni con il mondo del volontariato e percorsi di cittadinanza attiva. Tuttavia, la mancanza di una cornice normativa nazionale chiara rendeva difficile la replicabilità di tali modelli.
Il passaggio da una "sanzione di esclusione" a una "sanzione di percorso" segna un cambio di paradigma pedagogico. La scuola non è più vista solo come luogo di istruzione, ma come comunità educante che deve fornire strumenti per la gestione dei conflitti e per la responsabilizzazione degli alunni. Questo approccio si riflette anche nella necessità di individuare enti del Terzo settore che possano offrire un ambiente sicuro e formativo, garantendo che lo studente sia costantemente sotto la vigilanza di figure qualificate e in un contesto coerente con i valori della scuola.
Cosa cambia per docenti, ATA e scuole
L'attuazione del D.P.R. 134/2025 e la pubblicazione degli enti idonei a Pavia introducono cambiamenti operativi significativi per tutti gli attori della comunità scolastica. Per i dirigenti scolastici, la responsabilità principale risiede nell'attivazione delle convenzioni e nella vigilanza sulla correttezza dei percorsi di cittadinanza attiva. Il dirigente deve assicurarsi che le strutture ospitanti rispettino i requisiti di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e i controlli anti-pedofilia (D.Lgs. 39/2014). In caso di mancanza di strutture idonee, la scuola ha l'obbligo di organizzare attività a favore della comunità scolastica, non potendo lasciare lo studente senza un percorso alternativo.
Per il corpo docente, la novità principale riguarda la gestione delle attività di approfondimento per le sanzioni brevi (fino a 2 giorni). I docenti saranno incaricati di realizzare attività specifiche sulle conseguenze dei comportamenti disciplinari, che dovranno essere coerenti con il percorso formativo personalizzato. È fondamentale che questi docenti collaborino con il consiglio di classe per definire obiettivi chiari e monitorare l'andamento dello studente, assicurando che la sanzione mantenga la sua valenza educativa senza intaccare i voti delle singole materie.
Il personale ATA e le segreterie scolastiche dovranno gestire la documentazione relativa alle convenzioni, ai registri di frequenza presso le strutture esterne e alla comunicazione tempestiva con le famiglie. Sarà necessario monitorare la puntualità e la partecipazione dello studente alle attività di cittadinanza attiva, assicurando che le ore siano correttamente computate nel percorso formativo annuale. La segreteria dovrà inoltre supportare il coordinamento tra la scuola e i referenti delle strutture ospitanti per la gestione delle assenze e delle comunicazioni di emergenza.
Le scuole, in generale, devono procedere con i seguenti passaggi operativi:
- Adeguamento del Regolamento: Revisione del regolamento d'istituto entro i termini previsti per includere le nuove definizioni di allontanamento.
- Pianificazione nel PTOF: Inserimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Stipula Convenzioni: Selezione degli enti idonei tra quelli pubblicati dall'USR e sottoscrizione degli accordi che definiscano tempi, modalità e figure di riferimento.
- Monitoraggio e Relazione: Richiesta alla struttura ospitante di una relazione finale sul percorso svolto dallo studente, da trasmettere al consiglio di classe per valutare il reintegro.
In termini di responsabilità civili e penali, è importante ricordare che il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro ai fini della sicurezza, deve agire con la dovuta diligenza. Sebbene non vi sia una responsabilità automatica per la mancata individuazione degli enti, il dirigente deve dimostrare di aver attivato le procedure richieste e di aver segnalato tempestivamente eventuali carenze strutturali o di servizi, adottando misure organizzative idonee per tutelare l'incolumità degli studenti.
Le posizioni
Le reazioni alla nuova normativa sono state varie e riflettono diverse sensibilità pedagogiche e sindacali. La FLC CGIL ha espresso critiche verso un'impostazione che, pur essendo corretta nell'intento, potrebbe risultare eccessivamente autoritaria e sanzionatoria. Il sindacato ha richiesto strumenti più inclusivi e una maggiore chiarezza sui criteri di idoneità degli enti, sottolineando la necessità di definire con precisione i limiti temporali delle misure per evitare che diventino pervasive.
Dall'altro lato, la Federazione Opere Educative (FOE) ha accolto con favore la finalità educativa della sanzione, sottolineando l'importanza della proporzionalità e della gradualità. La FOE ha ribadito che il percorso di cittadinanza attiva deve essere realmente personalizzato in base alla situazione specifica dello studente, evitando percorsi standardizzati che non rispondano alle esigenze del ragazzo. L'associazione ha inoltre sottolineato la necessità di un confronto costante con la comunità scolastica prima di definire le modalità di svolgimento delle attività presso le strutture.
Le associazioni del Terzo settore, pur non avendo espresso posizioni ufficiali univoche, hanno mostrato interesse per l'opportunità di collaborare con le scuole in progetti di co-progettazione. Per queste realtà, la sfida principale risiede nel soddisfare i rigorosi requisiti di trasparenza, sicurezza e qualificazione del personale richiesti dal Ministero, che rappresentano una barriera d'ingresso non trascurabile per le realtà più piccole.
| Tipo di Sanzione | Durata | Sede dell'Attività | Responsabile |
|---|---|---|---|
| Allontanamento breve | Fino a 2 giorni | Istituzione Scolastica | Docenti incaricati |
| Allontanamento medio | Da 3 a 15 giorni | Strutture ospitanti convenzionate | Referenti convenzionati |
| Allontanamento lungo | Oltre 15 giorni | Servizi sociali / Autorità | Famiglia e Servizi Sociali |
FAQs
Pavia pubblica enti per studenti allontanati dalle lezioni
Gli enti devono possedere requisiti obbligatori quali l'iscrizione al RUNTS per gli ETS, finalità statutarie coerenti, assenza di lucro e strutture sicure per i minori. È inoltre necessaria la presenza di un referente qualificato per il tutoraggio, la trasparenza contabile, il rispetto della normativa sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008), i controlli anti-pedofilia e la tutela della privacy.
Il documento non specifica le procedure pratiche dettagliate che le scuole di Pavia devono seguire per l'attivazione della sanzione. Tuttavia, indica che le scuole devono adeguare il proprio regolamento d'istituto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. 134/2025.
Le tutele variano in base alla durata della sanzione: fino a 2 giorni sono previste attività di approfondimento a scuola, da 3 a 15 giorni attività di cittadinanza attiva presso strutture convenzionate. Per periodi superiori a 15 giorni, è previsto un percorso di recupero educativo che coinvolge la famiglia, i servizi sociali e, se necessario, le autorità giudiziarie.
Il contenuto fornito non specifica le responsabilità civili e penali dei dirigenti scolastici in caso di mancata individuazione degli enti.
Il documento non fornisce dettagli specifici sulle modalità di monitoraggio del percorso educativo presso le associazioni individuate. Viene invece indicato che per i periodi fino a 15 giorni deve esserci un rapporto tra comunità scolastica, studente e genitori finalizzato al rientro nel gruppo classe.