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Progressioni interne, sindacato contesta ampliamento graduatoria

Progressioni interne, sindacato contesta ampliamento graduatoria (generato da IA)

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L’amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si trova al centro di un acceso dibattito giuridico e sindacale riguardante la gestione delle progressioni interne per il personale in servizio. Secondo quanto riportato nella nota del sindacato ANIEF EPR del 22 ottobre 2026, l'Ente avrebbe comunicato informalmente l'intenzione di procedere allo scorrimento e all'ampliamento della graduatoria relativa alla selezione ex art. 15 del CCNL EPR, concernente il bando n. 25/2023 per 12 posizioni di Dirigente Tecnologo, I livello.

La questione solleva dubbi significativi sulla legittimità di tali manovre amministrative, specialmente quando queste non trovano un riscontro esplicito nel bando originale o nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il sindacato mette in guardia contro l'aggiunta di due posizioni extra, sostenendo che tale scelta sottrarrebbe opportunità a future selezioni aperte a tutto il personale idoneo, senza che siano state fornite ragioni tecniche o organizzative valide per giustificare l'intervento a posteriori.

Il nodo centrale della controversia risiede nella distinzione normativa tra concorsi pubblici e procedure selettive interne. Mentre il primo tipo di selezione gode di una flessibilità maggiore per quanto riguarda la proroga di validità e lo scorrimento degli idonei, le procedure interne sono soggette a vincoli più stringenti. La giurisprudenza e la normativa vigente suggeriscono che tali percorsi, volti alla valorizzazione del personale già presente, esauriscano i propri effetti con la copertura dei posti effettivamente messi a bando, a meno di specifiche indicazioni contrattuali o normative non presenti nel caso in esame.

Il quadro normativo e i limiti dello scorrimento nelle selezioni interne

L'analisi della legittimità giuridica dell'ampliamento delle graduatorie deve partire dal D.Lgs. n. 150/2009, che stabilisce il principio per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a coprire i posti disponibili in dotazione organica mediante concorso pubblico. La distinzione tra concorsi esterni e procedure interne è fondamentale: lo scorrimento degli idonei e la proroga di validità delle graduatorie sono, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, riservati esclusivamente ai concorsi pubblici. Per le progressioni interne, la normativa non prevede tale elasticità, rendendo l'ampliamento discrezionale un atto potenzialmente illegittimo.

Questa interpretazione trova conferma sia nelle progressioni orizzontali che in quelle verticali. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8985/2018, ha chiarito che nelle progressioni orizzontali (come quelle previste dall'art. 15 del CCNL del comparto) la selezione si conclude con l'inquadramento dei soli vincitori nei limiti delle risorse stanziate. Qualora la progressione fosse invece qualificata come verticale, l'ampliamento e lo scorrimento restano comunque preclusi dagli articoli 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009. Inoltre, la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 limita l'utilizzo di tali graduatorie ai soli vincitori, escludendo esplicitamente gli idonei.

Un ulteriore pilastro normativo è rappresentato dall'art. 97 della Costituzione, richiamato dal Consiglio di Stato, il quale impone che le procedure di accesso agli impieghi pubblici debbano trovare fondamento nella legge. Di conseguenza, l'Amministrazione non può disporre l'aggiunta di posti oltre quelli banditi in modo discrezionale una volta che la graduatoria è già stata definita e i nominativi sono pubblici. Tale mancanza di base legale esporrebbe l'Ente a gravi profili di responsabilità amministrativa e contabile a carico dei dirigenti responsabili, oltre a possibili sentenze di nullità degli atti per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

Il caso del subentro e le distinzioni sulla pensione del vincitore

Un aspetto tecnico rilevante riguarda il subentro degli idonei in caso di pensionamento del vincitore. La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione riconosce all'Amministrazione un margine di discrezionalità nel disporre il subentro del primo idoneo non vincitore solo se il candidato potenzialmente vincitore si colloca in quiescenza durante lo svolgimento della procedura, ma prima dell'approvazione della graduatoria finale. In questo scenario, il dipendente ha diritto ai benefici retributivi del livello superiore con decorrenza retroattiva, ma può essere sostituito dal primo idoneo per esigenze organizzative.

Tuttavia, la situazione cambia radicalmente se il vincitore va in pensione dopo l'approvazione della graduatoria. In questo caso, la procedura ha già esaurito la propria efficacia e la vacanza sopravvenuta ricade nel divieto di scorrimento previsto per le selezioni interne. Il posto reso libero deve essere coperto con una nuova procedura concorsuale, senza poter attingere agli idonei della selezione conclusa. L'ANIEF sottolinea come la mancanza di chiarezza sulle indicazioni ricevute dall'Amministrazione renda difficile ricostruire correttamente la data del pensionamento del vincitore e, di conseguenza, determinare la legittimità del subentro.

È interessante notare che l'Ente ha recentemente ammesso scorrimenti sulle graduatorie dei Bandi n. 26 e 27 del 2023, ma solo grazie a una norma di rango primario, ovvero l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 25/2025 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2025). Tale disposizione ha permesso scorrimenti in via straordinaria per superare anomalie specifiche nel III livello dei profili di ricercatore e tecnologo, non essendo quindi applicabile come regola generale alle procedure ordinarie. Il sindacato chiede inoltre chiarimenti su un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 2020, che aveva negato lo scorrimento in una procedura analoga, per capire se tale orientamento sia ancora vigente.

Cosa cambia concretamente per i dipendenti e l'Amministrazione

Per il personale in servizio, la decisione dell'Amministrazione ha un impatto diretto sulle prospettive di carriera e sulla stabilità delle procedure di selezione. Se l'ampliamento dovesse essere confermato senza una base legale solida, si creerebbe un precedente pericoloso per le future selezioni, aprendo la strada a nuove impugnazioni e contenziosi. Per i dipendenti, ciò significa che la trasparenza del processo di selezione potrebbe essere compromessa da decisioni arbitrarie prese a fine procedura.

Per i dirigenti e l'Amministrazione, la gestione di queste graduatorie richiede una precisione estrema. Una determinazione non adeguatamente motivata potrebbe portare alla nullità degli atti e alla responsabilità diretta dei responsabili della scelta. In sintesi, la posizione attuale richiede:

  • Sospensione degli atti: L'ANIEF ha richiesto il blocco di ogni determinazione relativa allo scorrimento o all'ampliamento fino al confronto sindacale.
  • Chiarimento normativo: L'Ente deve esplicitare il fondamento giuridico delle due posizioni aggiuntive non previste dal bando.
  • Trasparenza documentale: È necessaria la pubblicazione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 2020 per verificare la coerenza degli orientamenti amministrativi.
Elemento di AnalisiDettaglio Normativo / Situazione
Bando di riferimentoBando n. 25/2023 per 12 posizioni di Dirigente Tecnologo
Posizioni aggiuntive2 posti non previsti dal bando né dal PIAO
Divieto scorrimentoArt. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001 (riservato ai concorsi pubblici)
Circolare Funzione Pubblican. 5/2013 (limita l'uso delle graduatorie ai soli vincitori)
Sentenza Cassazionen. 8985/2018 (esclude scorrimento nelle progressioni orizzontali)

FAQs
Progressioni interne, sindacato contesta ampliamento graduatoria

Quali sono i limiti legali per lo scorrimento delle graduatorie nelle procedure selettive interne?+

Le procedure interne esauriscono i propri effetti con la copertura dei posti messi a bando, salvo esplicita indicazione contraria nel bando stesso. Lo scorrimento degli idonei e la proroga di validità delle graduatorie sono invece riservati esclusivamente ai concorsi pubblici aperti all'esterno, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

In quali casi la giurisprudenza permette il subentro degli idonei in caso di pensionamento del vincitore?+

Il subentro è possibile se il candidato potenzialmente vincitore va in quiescenza durante lo svolgimento della procedura, ma prima dell'approvazione della graduatoria finale di merito. In questo caso, il primo idoneo può sostituire il dipendente in pensione se le esigenze organizzative dell'Ente lo richiedono.

Quali sono le conseguenze amministrative e contabili in caso di atti di selezione ritenuti illegittimi?+

Gli atti di selezione ritenuti illegittimi possono comportare la loro nullità e l'insorgenza di gravi profili di responsabilità amministrativa e contabile a carico dei dirigenti che li hanno adottati. Tale scenario deriva da una scelta difforme dal quadro normativo che viola i principi di imparzialità e trasparenza.

Quale differenza normativa esiste tra progressioni orizzontali e verticali per quanto riguarda l'accesso agli impieghi?+

Nelle progressioni orizzontali, la selezione si conclude con l'inquadramento dei soli vincitori nei limiti delle risorse stanziate, escludendo lo scorrimento a favore degli idonei. Nelle progressioni verticali, lo scorrimento e l'ampliamento sono comunque preclusi dagli articoli 24 e 62 del D.Lgs. n. 150/2009.

Cosa prevede la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 sull'utilizzo delle graduatorie per le progressioni?+

La circolare limita l'utilizzo delle graduatorie esclusivamente ai soli vincitori, escludendo espressamente gli idonei. Questa norma si applica a entrambi i tipi di progressione, sia orizzontali che verticali.

Fonti consultate

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