Il Consiglio di Stato ha confermato l'impossibilità di riconoscere in Italia i titoli di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti in Romania. La decisione, emessa dalla Sezione Prima durante l'adunanza dell'8 ottobre 2026, deriva dalle profonde divergenze strutturali tra i sistemi scolastici dei due Paesi, che impediscono la conformità dei titoli esteri ai requisiti tecnici richiesti dal Ministero dell'istruzione e del merito.
Il nodo centrale della questione risiede nella diversa collocazione pedagogica e organizzativa dell'insegnamento speciale. Secondo quanto rilevato dall'Amministrazione, mentre in Italia il sostegno è strutturato per essere erogato all'interno delle classi comuni, il sistema rumeno prevede che tale insegnamento rientri esclusivamente nell'ambito dell'educazione speciale, svolto in apposite scuole speciali. Questa discrepanza strutturale costituisce il principale ostacolo al riconoscimento del valore del titolo per l'esercizio della professione di docente nel contesto scolastico nazionale.
Il rigetto del Ministero e il percorso giudiziario
La controversia è nata dall'impugnazione dell'avviso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito) prot. n. 0005636 del 2 aprile 2019. Tale atto aveva stabilito che le abilitazioni rilasciate dalle autorità rumene non potevano essere riconosciute poiché non garantivano la necessaria corrispondenza con l'ordinamento italiano.
I docenti coinvolti, tra cui i signori Ieraci, Luciani e Saladino, avevano tentato di ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania su materia e sostegno attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nonostante il Ministero non abbia adempiuto alla trasmissione della relazione istruttoria richiesta dal Collegio, il Consiglio di Stato ha analizzato la posizione dei ricorrenti.
La giurisprudenza della Sezione, coerente con i pareri n. 754/2025 e n. 879/2026, ha ribadito il principio dispositivo applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario. In questo specifico caso, la procedura è stata interrotta dalla rinuncia formale presentata dai ricorrenti il 24 settembre 2026, portando alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Le differenze normative tra Italia e Romania
L'analisi del Ministero evidenzia che la formazione professionale documentata dai titoli rumeni è considerata dall'autorità competente di quello Stato membro come condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell'attestazione di conformità, come previsto dalla Direttiva 2005/36/CE (modificata dalla Direttiva 2013/55/UE). La mancanza di corrispondenza tra gli ordinamenti scolastici rappresenta dunque il principale ostacolo burocratico e pedagogico.
Nello specifico, il Ministero ha sottolineato che:
- In Italia, l'insegnamento di sostegno è strutturato per il supporto all'interno delle classi comuni;
- In Romania, l'insegnamento speciale è confinato in strutture scolastiche dedicate;
- La formazione rumena non include i requisiti tecnici necessari per operare nel modello di inclusione italiano.
Cosa cambia per i docenti con titoli esteri
Per i docenti che hanno conseguito titoli di specializzazione in Romania o in altri Paesi con sistemi simili, la decisione conferma che non è possibile ottenere il riconoscimento automatico per l'esercizio della professione di sostegno in Italia. La mancanza di equivalenza tra "scuola speciale" e "classe comune" rende il titolo estero non idoneo ai fini della carriera scolastica nazionale.
Al momento, non sono chiare le procedure alternative per i docenti che desiderano regolarizzare la propria posizione o ottenere il riconoscimento di titoli conseguiti fuori dall'Unione Europea. Inoltre, non sono specificati i requisiti tecnici esatti che il Ministero utilizza per distinguere tra educazione speciale e classi comuni nel processo di valutazione dei titoli esteri.
| Elemento di analisi | Dettaglio normativo e decisionale |
|---|---|
| Atto di riferimento | Parere definitivo n. 1869/2026 del Consiglio di Stato |
| Motivo del diniego | Mancata corrispondenza tra insegnamento in scuole speciali (Romania) e classi comuni (Italia) |
| Riferimenti Direttive | Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE |
| Esito del ricorso | Dichiarato improcedibile per rinuncia dei ricorrenti (24 settembre 2026) |
Impatto operativo e prospettive future
La decisione del Consiglio di Stato chiude la strada per i docenti che avevano puntato sul riconoscimento dei titoli rumeni come via privilegiata per l'abilitazione al sostegno. La impossibilità di riconoscimento rimane ferma finché non verranno adottate misure che armonizzino le modalità di erogazione dell'insegnamento speciale tra i due ordinamenti. Per chi intende intraprendere questa carriera, è fondamentale verificare preventivamente la conformità del titolo estero con i requisiti di inclusione previsti dalla normativa italiana.
Non risultano nel dossier altri pareri del Consiglio di Stato che trattino specificamente il riconoscimento di titoli di sostegno provenienti da altri Paesi, né sono indicate scadenze per la revisione dell'avviso ministeriale del 2 aprile 2019.
Per approfondimenti sulla normativa vigente, è possibile consultare il parere del Consiglio di Stato sul riconoscimento titoli esteri.
FAQs
Sostegno, Consiglio di Stato nega riconoscimento titoli esteri
In Romania, l'insegnamento di sostegno rientra nell'ambito dell'educazione speciale e viene erogato in apposite scuole speciali. Al contrario, l'ordinamento scolastico italiano prevede che tale insegnamento sia svolto all'interno delle classi comuni con il supporto dell'insegnante di sostegno.
Il dossier non specifica quali siano le procedure alternative per i docenti che non possono ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
Sì, il Consiglio di Stato ha espresso il parere sospensivo n. 1872/2026 relativo al ricorso della professoressa Virginia Maria Provenzali. In tale caso, il Ministero ha negato il riconoscimento del titolo rumeno rilevando la mancanza di corrispondenza tra i sistemi scolastici dei due Paesi.
I docenti che hanno conseguito titoli di abilitazione in Romania non possono veder riconosciuti tali titoli in Italia per l'insegnamento di sostegno. Questa impossibilità deriva dal fatto che la formazione rumena è considerata specifica per scuole speciali, mentre in Italia il sostegno è previsto per le classi comuni.