TAR Lazio respinge ricorso su graduatorie Pordenone (generato da IA)

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TAR Lazio respinge ricorso su graduatorie Pordenone

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza Bis, ha recentemente emesso una sentenza significativa (n. 16744/2026) che chiarisce i limiti del potere di autotutela delle amministrazioni scolastiche in materia di graduatorie ad esaurimento. Il provvedimento giudiziario ha confermato la validità degli atti di aggiornamento delle graduatorie per la scuola secondaria di II grado dell'Ambito Territoriale di Pordenone, respingendo il ricorso di un docente che era stato depennato dalle liste ufficiali.

Secondo quanto riportato nella sentenza, il nodo della controversia risiedeva nella legittimità del depennamento operato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Pordenone tramite il decreto n. 4897 del 05/06/2026. Il ricorrente, un docente abilitato per la classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica), sosteneva che l'amministrazione avesse agito in violazione di un precedente giudicato formatosi nel 2019. La decisione del TAR ha invece ribadito che la sentenza precedente non poteva essere utilizzata come titolo di accesso diretto, ma solo come principio di diritto generale.

L'intervento del tribunale sottolinea un aspetto fondamentale per la gestione del personale scolastico: la distinzione tra principi di diritto e situazioni fattuali. Mentre il ricorso collettivo del 2019 aveva stabilito la possibilità di reinserimento per chi era stato cancellato per omessa presentazione della domanda, esso non garantiva automaticamente il diritto di inserimento a ogni singolo docente senza la verifica dei titoli specifici. In questo senso, il TAR ha validato la posizione dell'Ufficio Scolastico, che ha richiesto al docente di produrre prove documentali dell'effettivo inserimento pregresso, non accertate dal ricorrente.

Cosa dice D.M. 374/2019 in sintesi

Il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019 disciplina l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo. In particolare, l'art. 2 definisce le norme relative alla valutazione dei titoli per il personale iscritto nelle prime due fasce, stabilendo che la valutazione avvenga sulla base delle tabelle approvate con il decreto ministeriale del 12 febbraio 2002, come modificato nel tempo.

Il decreto specifica inoltre le modalità di integrazione per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, prevedendo che l'aspirante possa scegliere il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, con una valutazione ponderata. Un punto cruciale riguarda la rideterminazione del punteggio: i candidati possono chiedere la valutazione di un titolo abilitante più favorevole (come il diploma di Didattica della musica o diplomi accademici specifici), ma non è consentito spostare i punteggi già attribuiti da una graduatoria a un'altra. Inoltre, il decreto chiarisce che i titoli di accesso non possono essere sostituiti da quelli conseguiti tramite percorsi come i PAS o i TFA, poiché il titolo di abilitazione deve coincidere con la causale inserita all'atto dell'iscrizione con riserva.

Il decreto ministeriale 374/2019 può essere consultato integralmente sul portale istituzionale.

Cosa dice D.M. 37/2024 (art. 8) in sintesi

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024 rappresenta la normativa di riferimento per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia d'istituto per il biennio scolastico 2024/25-2025/26. L'art. 8 stabilisce le procedure operative per la permanenza, l'aggiornamento, il reinserimento, la conferma o lo scioglimento della riserva e il trasferimento del personale.

Questa normativa è fondamentale poiché definisce i criteri tecnici per la gestione delle liste di supplenza e delle graduatorie definitive. Essa fornisce il quadro normativo entro cui il Dirigente dell'Ambito Territoriale deve operare, garantendo che le procedure di aggiornamento siano uniformi su tutto il territorio nazionale. Il decreto è lo strumento principale con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito coordina la disponibilità del personale docente e ATA, assicurando che i titoli di accesso siano coerenti con le richieste di inserimento presentate dagli interessati.

Il decreto ministeriale 37/2024 è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.

Cosa dice Legge 241/1990 (art. 21) in sintesi

La Legge 241/1990 rappresenta il pilastro del procedimento amministrativo in Italia. Sebbene l'articolo 21 non sia esplicitamente riportato nel testo letto del dossier, esso costituisce il quadro generale per l'azione amministrativa e per le eventuali rettifiche o l'esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione. Questo principio garantisce che ogni atto amministrativo debba essere conforme alla legge e che l'amministrazione abbia il dovere di correggere i propri errori o provvedimenti illegittimi.

L'articolo 24 della medesima legge, invece, disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, escludendo solo i casi di segreto di Stato o di tutela della riservatezza di terzi. Nel contesto della sentenza del TAR Lazio, il riferimento alla Legge 241/1990 serve a delimitare i tempi e le modalità entro cui un Dirigente può annullare un atto precedente (autotutela), sottolineando che tale potere non è assoluto ma deve rispettare i principi di proporzionalità e non può essere utilizzato per eludere decisioni giudiziarie definitive.

La Legge 241/1990 è consultabile sul sito della legislatura.

Contesto e precedenti

La vicenda giudiziaria che ha portato alla sentenza del TAR Lazio affonda le sue radici in un lungo contenzioso collettivo iniziato nel 2019. In quell'occasione, un gruppo di 180 docenti aveva impugnato il D.M. 374/2019, lamentando l'impossibilità di essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento dopo essere stati cancellati per non aver presentato la domanda di aggiornamento online. Il tribunale, con la sentenza n. 11206 del 23 settembre 2019, aveva accolto il ricorso, stabilendo un principio di diritto fondamentale: chi è stato cancellato può chiedere il reinserimento conservando il punteggio acquisito al momento del depennamento.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha chiarito che tale principio non è una "licenza generale" per l'inserimento automatico. Il Consiglio di Stato ha ribadito che ogni posizione giuridica rimane autonoma e che l'amministrazione deve verificare la sussistenza dei presupposti fattuali per ogni singolo richiedente. Nel caso specifico di Pordenone, il docente ricorrente sosteneva che la sentenza del 2019 fosse una "fonte sovraordinata" rispetto ai decreti ministeriali ordinari. Il TAR ha invece chiarito che il giudicato si limita alla questione di diritto (la possibilità di chiedere il reinserimento) e non si sostituisce alla verifica dei titoli di accesso e della documentazione specifica richiesta dall'Ufficio Scolastico.

Un altro precedente rilevante citato riguarda il ricorso n. 3470 del 2025, relativo alle graduatorie della Provincia di Caserta. In quel caso, il tribunale aveva accertato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché le graduatorie erano diventate inefficaci con il decorso del biennio scolastico. Questo sottolinea come la validità delle graduatorie sia strettamente legata alla loro vigenza temporale e alla correttezza delle procedure di aggiornamento previste dai decreti ministeriali vigenti.

Cosa cambia per docenti, ATA e scuole

La sentenza del TAR Lazio ha implicazioni dirette e operative per la gestione delle graduatorie scolastiche, definendo chiaramente i confini tra diritti acquisiti e poteri amministrativi. Per i docenti, il messaggio è chiaro: il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, pur essendo stato riconosciuto dalla giurisprudenza, non esime il richiedente dall'obbligo di fornire la documentazione necessaria a provare il titolo di accesso e la precedente posizione in graduatoria. Non è possibile invocare una sentenza passata per ottenere un inserimento automatico senza che l'amministrazione possa richiedere integrazioni o verifiche sui dati storici.

Per il personale ATA e gli altri soggetti interessati dalle graduatorie, la sentenza conferma la stabilità delle procedure di aggiornamento previste dai decreti ministeriali (come il D.M. 37/2024). Questo garantisce che le graduatorie pubblicate siano frutto di un iter amministrativo regolare e che i criteri di punteggio e di permanenza siano applicati in modo uniforme, riducendo le incertezze derivanti da interpretazioni eccessivamente estensive di sentenze collettive passate.

Per le scuole e gli uffici scolastici (USR, AOOUSP), la decisione fornisce una tutela legale importante nell'esercizio del potere di autotutela. Il Dirigente dell'Ambito Territoriale può legittimamente annullare atti precedenti e depennare soggetti che non hanno fornito prove sufficienti della propria posizione, purché tale azione sia motivata e non violi il giudicato. In concreto, le segreterie e gli uffici scolastici devono assicurarsi che ogni richiesta di reinserimento sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva o da documenti certi che attestino il titolo di accesso e il punteggio pregresso, evitando di procedere su semplici dichiarazioni di parte non supportate da atti amministrativi verificabili.

In sintesi, la sentenza stabilisce che l'amministrazione non può essere costretta ad accettare un titolo di accesso basato esclusivamente su una sentenza di principio se non sono presenti i fatti documentali che collegano quel principio alla specifica situazione del singolo docente. Questo richiede una maggiore precisione nell'istruttoria preliminare: ogni depennamento o annullamento deve essere supportato da una verifica rigorosa della mancanza di titoli o di documenti, per evitare che l'amministrazione venga accusata di arbitrio o di violazione del giudicato.

Le posizioni

Le posizioni emerse nel corso del contenzioso evidenziano una divergenza netta tra la visione del singolo docente e quella dell'amministrazione. Il ricorrente ha sostenuto una visione "sovraordinata" della giustizia, sostenendo che la sentenza del 2019 avrebbe neutralizzato ogni decreto ministeriale successivo. Questa posizione, tuttavia, è stata rigettata dal tribunale poiché considerata non condivisibile con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, che invece tutela l'autonomia delle singole posizioni giuridiche.

L'Amministrazione, dal canto suo, ha mantenuto una linea difensiva basata sulla correttezza dell'istruttoria. Ha ribadito che il docente non era mai stato inserito nelle graduatorie e che non possedeva i titoli necessari per l'accesso alla III fascia. La posizione dell'Ufficio Scolastico si fonda sulla necessità di garantire l'integrità delle graduatorie, assicurando che solo i soggetti con titoli validi e documentati possano accedere ai posti di insegnamento, evitando che il sistema venga distorto da richieste prive di fondamento documentale.

I sindacati e le associazioni di categoria, pur non essendo citati direttamente come parti in causa in questa specifica sentenza breve, hanno storicamente sostenuto il principio del reinserimento per chi era stato cancellato per errore tecnico. Tuttavia, la sentenza del TAR Lazio sembra bilanciare questo interesse con la necessità di ordine amministrativo, confermando che il reinserimento deve essere sempre basato su una verifica fattuale e non solo su una pretesa di diritto.

Evento / Atto Data / Riferimento Descrizione
Sentenza TAR Lazio n. 11206 23 settembre 2019 Stabilisce il principio di reinserimento per chi è stato cancellato per omessa domanda.
Provvedimento prot. n. 4886 04 luglio 2024 Pubblicazione GAE definitive di Pordenone per il biennio 2024/25-2025/26.
Provvedimento prot. n. 6682 16 luglio 2025 Aggiornamento GAE definitive di Pordenone per l'anno scolastico 2025/26.
Decreto n. 4897 05 giugno 2026 Atto di autotutela per il depennamento del ricorrente e annullamento atti precedenti.
Sentenza TAR Lazio n. 16744 22 ottobre 2026 Respinge il ricorso e conferma la validità delle graduatorie di Pordenone.

FAQs
TAR Lazio respinge ricorso su graduatorie Pordenone

Quali sono stati i motivi tecnici del depennamento del ricorrente dalle GAE?+

Il dossier non specifica i motivi tecnici precisi che hanno portato il Dirigente dell'Ambito di Pordenone ad annullare le graduatorie precedenti. Vi è un gap informativo riguardo ai criteri tecnici specifici utilizzati per il depennamento del docente.

Quali sono le implicazioni pratiche della sentenza sulla pubblicazione delle graduatorie per il biennio 2024-2026?+

Il TAR Lazio ha confermato la validità delle graduatorie e respinto il ricorso del docente, mantenendo fermi gli atti di autotutela dell'Amministrazione. Ciò implica che i provvedimenti di annullamento delle graduatorie definitive per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nella parte relativa al ricorrente, restano validi.

Quali sono i precedenti legali citati che hanno influenzato la decisione del TAR?+

La decisione si è basata sulla sentenza n. 11206 del 2019 del TAR Lazio, che aveva stabilito il principio di reinserimento nelle GAE con il punteggio conseguito all'atto della cancellazione. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che tale principio non fosse applicabile alla specifica situazione del ricorrente.

Quali sono le modalità di integrazione richieste dall'Ufficio Territoriale di Pordenone nel maggio 2026?+

Il dossier non fornisce dettagli specifici sulle modalità di integrazione richieste nel maggio 2026. Vi è una mancanza di informazioni riguardo ai contenuti e ai requisiti tecnici di tale richiesta istruttoria.

Fonti consultate

Redazione Orizzonte Insegnanti
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