Guida aggiornata al 2026
Che cos'è il PEI, come si crea, le scadenze 2026/27, esempi compilati e che cosa sapere prima di usare l'intelligenza artificiale con i dati dell'alunno: lo spieghiamo nella guida «PEI con l'IA: come crearlo, esempi, rischi e sanzioni».
Il panorama dell'inclusione scolastica sta per affrontare una trasformazione strutturale senza precedenti con l'imminente entrata in vigore del Decreto Legislativo 62/2024. Questo provvedimento, che segna il cuore della riforma della disabilità in Italia, sposta il paradigma educativo e assistenziale da una visione puramente medico-assistenziale, focalizzata sulla patologia, a un approccio bio-psico-sociale.
Per la comunità scolastica, ciò significa che la disabilità non sarà più intesa come una caratteristica intrinseca dell'individuo, ma come il risultato dell'interazione tra le compromissioni della persona e le barriere ambientali che ne ostacolano la partecipazione. Il fulcro di questo cambiamento risiede nell'introduzione del Progetto di Vita individuale, un quadro di riferimento unitario e partecipato che dovrà guidare l'autonomia della persona in ogni ambito della vita.
In questo scenario, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) non sarà più un documento isolato, ma diventerà uno strumento di progettazione didattica e organizzativa integrato all'interno di questo percorso più ampio. La riforma, che attua gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, mira a garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali attraverso il riconoscimento di sostegni di diversa intensità, superando le vecchie distinzioni tra disabilità "grave" e "non grave".
Il passaggio alla Valutazione di Base e il nuovo ruolo dell'INPS
Uno dei pilastri operativi più rilevanti della riforma riguarda la Valutazione di Base, un procedimento unitario e multidisciplinare che sostituirà i precedenti accertamenti di invalidità civile, scolastica e lavorativa. Dal 1° gennaio 2027, tale valutazione sarà affidata in via esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale.
Il processo si baserà sulle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'obiettivo di accertare non solo la condizione di disabilità, ma anche l'intensità dei sostegni necessari per l'inclusione scolastica. Questa transizione è già in corso attraverso una fase sperimentale avviata nel 2025, che ha coinvolto diverse province italiane (tra cui Brescia, Firenze, Salerno e Trieste) e si è estesa progressivamente fino a coprire gran parte del territorio nazionale nel corso del 2026.
L'obiettivo è unificare i criteri di accertamento per garantire che la valutazione sia coerente in ogni contesto di vita. Per le scuole, questo significa che la certificazione della condizione di disabilità diventerà un processo più standardizzato, volto a identificare gli accomodamenti ragionevoli necessari per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione.
Nuove definizioni e terminologia: la fine del linguaggio discriminatorio
La riforma introduce un cambiamento radicale anche nel linguaggio tecnico e quotidiano della scuola. Il D.Lgs. 62/2024 stabilisce l'obbligo di abbandonare termini considerati obsoleti o potenzialmente discriminatori. Le parole "handicap", "disabile", "diversamente abile", "persona handicappata" o "affetta da disabilità" devono essere sostituite esclusivamente con la dicitura "persona con disabilità".
Questo aggiornamento terminologico non è solo formale, ma riflette il recepimento della Convenzione ONU del 2006, spostando il focus dall'oggetto della cura al soggetto del diritto. Insieme a questo cambio di linguaggio, il decreto introduce il concetto di condizione di disabilità, definita come la presenza di compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena partecipazione. Tale definizione è fondamentale per la progettazione scolastica, poiché obbliga il personale a guardare non solo alla diagnosi clinica, ma agli ostacoli ambientali e organizzativi che la scuola stessa deve contribuire a eliminare.
Cosa cambia concretamente per docenti, dirigenti e famiglie
L'impatto operativo della riforma si riflette direttamente sulla gestione quotidiana della scuola e sulla progettazione del percorso educativo. Ecco i punti chiave che cambiano per gli attori del sistema scolastico:
- Per le istituzioni scolastiche: Un rappresentante della scuola diventa componente obbligatorio dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), l'organo incaricato di elaborare il Progetto di Vita.
- Per il PEI: Il documento deve ora confluire nel Progetto di Vita, collegando gli obiettivi didattici e le competenze relazionali a obiettivi di vita a lungo periodo, con particolare attenzione alla transizione all'età adulta.
- Per il personale docente: Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) ha la responsabilità di stabilire il numero di ore di sostegno didattico, che dovrà essere adeguatamente motivato nel PEI in base ai sostegni necessari.
- Per le risorse: Viene introdotto il "Budget di Progetto", un insieme integrato di risorse umane, tecnologiche, economiche e professionali (pubbliche e private) per sostenere l'attuazione del Progetto di Vita.
È importante sottolineare che la responsabilità dell'inclusione non è più delegata esclusivamente all'insegnante di sostegno, ma diventa un compito condiviso dal Consiglio di Classe, in linea con i principi di inclusione autentica. Sebbene i costi specifici e le modalità di erogazione del Budget di Progetto non siano ancora definiti a livello locale, la riforma chiarisce che la progettualità deve essere partecipata, coinvolgendo attivamente la persona con disabilità e i suoi familiari.
| Fase della Riforma | Data e Descrizione |
|---|---|
| Pubblicazione D.Lgs. 62/2024 | 3 maggio 2024 |
| Sperimentazione Valutazione di Base | Avviata nel 2025 (9 province), estesa nel 2026 (40 province) |
| Scadenza Decreto Ministero Salute | 30 novembre 2026 (criteri ICF/ICD) |
| Entrata in vigore definitiva | 1° gennaio 2027 |
Per quanto riguarda le tempistiche immediate, è fondamentale monitorare le novità introdotte dal Decreto 170/2026, che ha modificato l'articolo 7 del D.Lgs. 66/2017. Questo atto definisce scadenze specifiche per la redazione e approvazione del PEI. Per gli alunni con nuova iscrizione o nuova certificazione, il PEI provvisorio deve essere predisposto entro giugno, mentre il definitivo deve essere approvato entro e non oltre il 15 ottobre.
Per gli alunni già iscritti, il PEI definitivo deve essere approvato entro giugno, mentre gli aggiornamenti e i correttivi devono essere completati entro le prime due settimane di ottobre. In questo contesto, la convocazione del GLO entro mercoledì 14 ottobre è considerata una misura di prudenza organizzativa. Inoltre, il decreto ha introdotto il comma 11-bis nell'articolo 15 della legge 104/1992, che permette al GLO di approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocata, qualora tale assenza impedisca il rispetto dei termini.
Sebbene la riforma sia in fase di piena attuazione, il quadro normativo è ancora in evoluzione. Il testo del decreto è attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge (A.S. 2053, 7ª Commissione del Senato), con un termine per la conversione fissato per il 29 novembre 2026. Pertanto, è possibile che il testo subisca ulteriori modifiche prima della piena operatività del 2027. Per ora, la scuola è chiamata a prepararsi a una progettualità più complessa, dove l'accomodamento ragionevole e il Progetto di Vita diventeranno i pilastri della didattica inclusiva.
Per approfondire i dettagli tecnici della riforma, è possibile consultare il sito ufficiale del Decreto Legislativo n. 62/2024 o i documenti pubblicati sul portale del portale del Governo.
FAQs
Impatto del d.lgs. 62/2024 sulla scuola: ecco la riforma disabilità dal 2027
Per gli alunni con nuova iscrizione o nuova certificazione, il PEI definitivo deve essere approvato entro e non oltre il 15 ottobre. Per gli alunni già iscritti nella stessa scuola, il PEI definitivo deve essere approvato entro giugno, mentre aggiornamenti e correttivi devono essere completati entro le prime due settimane di ottobre.
In base al comma 11-bis dell'articolo 15 della legge 104/1992, il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocata, qualora tale assenza impedisca il rispetto dei termini previsti. Questa disposizione mira a garantire la continuità dei servizi educativi senza ritardi burocratici.
Il PEI non è più un documento isolato, ma deve confluire nel Progetto di Vita individuale come strumento di progettazione didattica e organizzativa. Deve collegare gli apprendimenti disciplinari e le competenze relazionali con gli obiettivi di vita a lungo periodo, inclusa la transizione all'età adulta.
La responsabilità dell'inclusione diventa un compito condiviso dal Consiglio di Classe e il GLO ha il compito di stabilire e motivare il numero di ore di sostegno didattico. Inoltre, un rappresentante dell'istituzione scolastica diventerà componente obbligatorio dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per l'elaborazione del Progetto di Vita.