Pubblicazione: 28 settembre 2026
La giurisprudenza italiana ha recentemente fornito risposte nette e tutelanti in merito all'utilizzo dei permessi Legge 104 per recarsi in località balneari o montane con familiari affetti da disabilità grave. Secondo gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione e delle Corti d'Appello, il semplice fatto di trascorrere del tempo in una località turistica non configura automaticamente un abuso del diritto, purché lo spostamento sia finalizzato alla tutela della salute del beneficiario o alla sua assistenza globale.
Il principio cardine stabilito dai giudici chiarisce che i permessi non richiedono una presenza continua e ininterrotta accanto alla persona assistita per ogni singolo minuto della giornata. La giurisprudenza sottolinea che i permessi sono di natura giornaliera e non devono essere calcolati su base oraria o cronometrica. Pertanto, è legittimo dedicare spazi temporali alle esigenze personali del lavoratore, a condizione che sia garantito un intervento assistenziale di carattere permanente e globale durante il periodo di assenza dal lavoro.
Questa interpretazione protegge i lavoratori, sia del settore privato che del pubblico, da contestazioni disciplinari eccessivamente rigide. Il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'attività di cura deve essere valutato nel suo complesso: se il soggiorno in località balneari è considerato congruo quando finalizzato a benefici per la salute del disabile (come l'esposizione ad aria salubre per pazienti asmatici), il licenziamento diventa illegittimo se l'obiettivo primario rimane l'assistenza.
L'evoluzione giurisprudenziale: dalla Cassazione alla Corte d'Appello di Bologna
Il percorso normativo e giurisprudenziale ha visto passi decisivi negli ultimi anni, consolidando la tutela del lavoratore. Un momento di svolta è rappresentato dall'Ordinanza n. 12679 della Corte di Cassazione del 9 maggio 2024. In questo provvedimento, la Suprema Corte ha stabilito che l'accompagnamento in luoghi specifici per trattamenti terapeutici benefici è pienamente congruo rispetto alle necessità di cura.
La Corte ha ribadito che il licenziamento è illegittimo se l'utilizzo dei permessi è finalizzato al primario obiettivo di dare assistenza, mentre l'abuso si configura solo quando il tempo viene utilizzato in misura prevalente per finalità estranee alla cura. A conferma di questa linea, la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026 (pubblicata il 31 agosto 2026), ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una lavoratrice del settore privato che assisteva la madre convivente con disabilità grave.
In tale caso, il giudice ha disposto la reintegrazione della lavoratrice e il riconoscimento di un risarcimento pari a 12 mensilità. La decisione sottolinea come la verifica debba riguardare l'intera giornata e l'effettiva prestazione di attività di cura concrete, non limitandosi a controlli puntuali o superficiali.
Criteri di valutazione dell'attività di cura e limiti dell'abuso
Per comprendere appieno la portata di queste decisioni, è necessario analizzare i criteri che i giudici utilizzano per distinguere tra un legittimo utilizzo del permesso e un potenziale abuso. La giurisprudenza ha chiarito che:
- I permessi sono retribuiti (sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta) e coperti da contribuzione figurativa, come previsto dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992.
- Le attività incidentali (come una breve visita veterinaria o commissioni domestiche) non configurano abuso se non impediscono la cura del familiare e se sono proporzionate al tempo del permesso.
- Il soggiorno in località balneari o montane è considerato congruo se finalizzato a benefici per la salute del disabile, come nel caso di pazienti affetti da asma che necessitano di aria salubre.
- L'abuso si verifica solo quando il tempo viene utilizzato in misura prevalente per scopi non assistenziali, interrompendo il nesso con la cura.
È importante sottolineare che non esiste attualmente un limite massimo di "ore non assistenziali" tollerabili prima che il nesso con la cura venga considerato interrotto. La valutazione dell'adeguatezza della condotta rimane, pertanto, a discrezione del giudice di merito in base alle prove documentali fornite dalle parti.
| Atto Giurisprudenziale | Data / Riferimento | Esito e Principio Chiave |
|---|---|---|
| Ordinanza Corte di Cassazione n. 12679 | 9 maggio 2024 | Legittimità del soggiorno al mare per benefici terapeutici (es. asma). |
| Sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 536 | 16 luglio 2026 | Reintegrazione lavoratrice e risarcimento 12 mensilità per licenziamento illegittimo. |
| Legge 104/1992, art. 33, comma 3 | Normativa di riferimento | Definizione dei permessi giornalieri per lavoratori con familiari con grave handicap. |
Cosa cambia concretamente per lavoratori e datori di lavoro
L'impatto operativo di queste sentenze è significativo per la gestione quotidiana del rapporto di lavoro e per la tutela dei diritti dei dipendenti. Ecco i punti chiave:
Per i lavoratori (pubblici e privati): Non è più possibile essere licenziati automaticamente per il solo fatto di recarsi al mare durante i permessi 104. Tuttavia, per evitare contestazioni, è fondamentale documentare (preferibilmente con certificazioni mediche) il beneficio della località scelta per la salute del familiare. È consigliabile conservare ogni documentazione che attesti la necessità degli spostamenti per motivi di salute.
Per i datori di lavoro: Le aziende non possono più basarsi su controlli "puntuali" (come avvistare un dipendente in località balneari per un breve lasso di tempo) per contestare l'abuso. Il datore deve dimostrare che il nesso con l'assistenza è venuto meno del tutto o che il tempo è utilizzato in modo prevalente per scopi non assistenziali, non potendo più limitarsi a una visione puramente cronometrica dell'attività di cura.
In sintesi, la tutela del lavoratore che assiste un familiare disabile trova oggi una protezione più solida contro interpretazioni rigide della "presenza continua", garantendo il diritto alla cura senza sacrificare la possibilità di benefici terapeutici legati al territorio.
Il licenziamento per abuso di permessi 104 è illegittimo se l'attività di cura è garantita globalmente durante la giornata.
FAQs
Permessi Legge 104 e soggiorno al mare: la giurisprudenza chiarisce i limiti del licenziamento per abuso
No, il solo fatto di trascorrere del tempo in località balneari non configura automaticamente un abuso del diritto o un motivo di licenziamento. La giurisprudenza stabilisce che il licenziamento è illegittimo se lo spostamento è finalizzato alla tutela della salute del familiare disabile, come nel caso di benefici terapeutici legati all'aria salubre.
I permessi Legge 104 hanno natura giornaliera e non devono essere calcolati su base oraria o cronometrica. È considerato legittimo dedicare spazi temporali alle esigenze personali del lavoratore, purché sia garantito un intervento assistenziale di carattere permanente e globale durante la giornata.
L'abuso si configura solo quando il tempo viene utilizzato in misura prevalente per finalità estranee alla cura del familiare. Attività incidentali o commissioni domestiche non sono considerate abusive se sono proporzionate al tempo del permesso e non impediscono la corretta assistenza della persona con disabilità.
È fondamentale documentare, preferibilmente tramite certificazioni mediche, la necessità dello spostamento per motivi di salute del beneficiario. Questo fornisce una prova concreta del nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'attività di cura, proteggendo il lavoratore da controlli puntuali e interpretazioni rigide del datore.